Nuovo Decreto in tema di agricoltura – COLLEGATO AGRICOLO.

Nuovo Decreto in tema di agricoltura – COLLEGATO AGRICOLO.

Il 6 luglio il Senato ha approvato il disegno di legge governativo concernente: “Deleghe al Governo ed ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”. Il testo contiene numerose novità che di seguito si riassumono.

Prelazione Agraria per I.A.P.

L’art. 1, comma 3, del “Collegato agricolo” prevede una modifica della legge n° 817/1971, in materia di prelazione agraria per il caso della vendita del fondo confinante.

In specie:

Al secondo comma dell’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-bis) all’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti»”.

La norma allarga la platea dei soggetti titolati all’esercizio del diritto di prelazione, includendo anche la figura del figura del proprietario I.A.P., equiparando la figura a quella del coltivatore diretto, quando il fondo sia confinante. La prelazione dello I.A.P. non è invece riconosciuta per il caso dell’affittuario del fondo offerto in vendita. La prelazione agraria, in caso di vendita, è tradizionalmente prevista per i coltivatori diretti in due ipotesi diverse:

  • all’affittuario del fondo offerto in vendita (art. 8 legge 590/1965);
  • al proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita (art. 7 legge n. 817/1971).

La nuova normativa, in aggiunta a quanto sopra, riconosce il diritto di prelazione alla figura dell’imprenditore agricolo professionale – I.A.P. unicamente per il caso di vendita di fondo confinante; l’esercizio del diritto da parte dell’affittuario insediato sul terreno venduto continuerà quindi ad essere previsto unicamente al coltivatore diretto. Un ulteriore limite che differenzia ancora le figure del coltivatore diretto e dello I.A.P. è quello relativo alla necessitata, per lo I.A.P., iscrizione alla gestione agricola I.N.P.S., che per il C.D. non è prevista (se non in via ermeneutica o quale elemento probatorio).

Un ulteriore limite è dato dalla natura “soggettiva” del diritto, che pare quindi essere escluso per le società di persone o di capitali “gestite” da un soggetto I.A.P..

Si ricorda che, viceversa, il diritto di prelazione (sia all’affittuario insediato sul terreno che al confinante) è riconosciuto alla società in cui sia presente un coltivatore diretto (art. 2, c. 3, D.Lgs. n. 99/2004); tale diritto è peraltro limitato alle sole società di persone, in cui almeno il 50% dei soci sia coltivatore diretto, risultante dal Registro delle imprese.

Servitù sui fondi agricoli

L’art. 3 del Collegato prevede procedure più “snelle” per gravare i fondi rustici di servitù. In particolare, la norma prevede che “I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l’allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l’installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica.

i fini del rispetto dell’obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l’esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltiva-zioni.

L’applicazione delle disposizioni ……comporta l’obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l’eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione”.

RICAMBIO GENERAZIONALE

L’art. 6 del collegato prevede norme atte a favorire “processi di affiancamento economico e gestionale nell’attività d’impresa agricola nonché lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura”.

Ciò mediante una delega al governo che consenta la emanazione di un decreto legislativo “per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultrasessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell’attività d’impresa agricola ai giovani”.

La legge delega prevede alcuni criteri e princìpi:

a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;

b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo;

c) definire le modalità di conclusione dell’attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative: 1) la trasformazione del rapporto tra l’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro; 2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo; 3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);

d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell’agricoltore ultra sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;

e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell’impresa agricola;

f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;

g) prevedere forme di garanzia per l’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;

h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;

i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;

l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l’utilizzo dei mezzi agricoli”.

Manutenzione del verde

Il collegato agricoltura prevede in tema di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi come questa possa essere (art. 12) esercitata:

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, (art. 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214), b) da imprese agricole, artigiane, industrialio in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze”.

Il corposo testo normativo prevede poi la riduzione dei termini a sessanta giorni per i procedimenti amministrativi (art. 4), una delega al Governo (art. 5) per la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, disposizioni a sostegno del biologico (art. 7), norme sul contenzioso per i masi chiusi (art. 8), regole inerenti lo sblocco delle indennità espropriative giacenti (art. 9) ed il CONOE – Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e grassi vegetali e animali esausti (art. 10); previste molte nuove regole per l’iscrizione delle imprese agricole ai consorzi per la raccolta dei rifiuti (art. 11).

Non mancano norma sui consorzi fidi (art. 13), disposizioni in tema di commercializzazione dei prodotti agroalimentari (art. 14) ed in specie del latte crudo. Il titolo secondo si occupa di “disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica”.

In particolare, il collegato prevede (art. 15) una ulteriore delega al Governo per “per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale”.

All’art. 16 il collegato prevede la istituzione della “Banca delle terre agricole”.

La predetta banca “ha l’obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell’offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell’attività produttiva e di pre-pensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni”.

In tale contesto, l’Ismea potrà “presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l’obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali pro-muovere aziende dimostrative o aziende pilota”, nonché “stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggior-mente rappresentative e con le università e gli istituti superiori”.

Il titolo III del collegato prevede regole sulla competitività e si occupa di aggiornare alcune precedenti normative quali:

  • contratti di rete (art. 17);
  • assunzioni congiunte (art. 18);
  • partecipazione ai programmi di aiuto europei (art. 19); · sostegno alle imprese (art. 20);
  • assicurazioni e condifesa,
  • danni e rischi in agricoltura (art. 21);
  • filiera corta, agricoltura biologica e a ridotto impatto ambientale (art. 22). Il titolo IV si occupa di singoli prodotti agricoli (dettando minuziose regole su formati, etichette e quanto altro) ed in particolare disciplina:
  • pomodoro (art. 22 e ss.);
  • riso (art. 31 e ss.);
  • burro (art. 33);
  • agricoltura (art. 34);
  • birra artigianale (art. 35);
  • fungo cardoncello (art. 37);
  • fauna selvatica (art. 38);
  • pesca e acquacoltura (art. 39 e ss.),

… una summa teologica più che una legge!

(M. Mazzanti)