I NUOVI VOUCHER: IL LIBRETTO DI FAMIGLIA.

I nuovi Voucher: il libretto di famiglia.

Abbiamo già commentato (vedi Terra e Vita n. 24) i “nuovi voucher” per le imprese, definiti dalle legge (il D.L. n. 50/2017 convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017 – in G.U. n. 144 del 23 giugno 2017) nell’ambito delle prestazioni di lavoro occasionale come “contratto di prestazione occasionale – C.P.O.”; non meno rilevante (e complessa) è la nuova norma quando affronta il tema delle prestazioni occasionali nell’ambito della famiglia. La legge introduce all’uopo il “Libretto Famiglia”. Come nel caso del C.P.O. per accedere al “nuovo voucher” i prestatori (collaboratori) e le famiglie (utilizzatori) dovranno, utilizzando la piattaforma telematica predisposta dall’I.N.P.S., registrarsi, sul sito dell’Istituto, preventivamente al servizio denominato: www.inps.it/Prestazioni Occasionali.

In primo luogo si chiarisce che possono utilizzare le prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) unicamente le persone fisiche, purché non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa. In sostanza con il Libretto Famiglia si possono pagare unicamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per: a)  lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b)  assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso: – € 8,00 per il compenso a favore del prestatore; – € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS; – € 0,25 per il premio assicurativo INAIL; –  € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore. Anche per il nuovo Istituto, come per il C.P.O., è l’INPS che paga il prestatore. Infatti, al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS dovrà comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l’ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.

Anche per L.F., per alcune figure di prestatori (pensionati, studenti, ecc…), il limite del compenso annuo è calcolato sulla base del 75% dell’effettivo importo. Tutte le comunicazioni e gli adempimenti possono essere svolti dall’interessato utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi); tramite i servizi di contact center INPS, che, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), cureranno lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. È ovviamente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi). Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere svolte inoltre: 1. dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Consulenti del Lavoro e assimilati); 2. dagli enti di patronato unicamente per i seguenti servizi: – registrazione del prestatore; – tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell’utilizzatore e del prestatore. Si rammenta, infine, che qualora siano superati i limiti reddituali previsti -importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Ancora, si ricorda che in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni, è prevista la sanzione da € 500,00 ad euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

(M. Mazzanti)