Nuovi Voucher: circolare I.N.P.S..

Nuovi Voucher: circolare I.N.P.S..

Con circolare n. 103 del 17 ottobre 2018, l’I.N.P.S. ha fornito agli operatori le istruzioni operative per la gestione dei “voucher” come definiti sulla base del D.L. n. 87/2018 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96. Come si ricorderà, nell’impianto definito dal 2017, il “decreto dignità” ha introdotto alcune modifiche, in particolare alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale: in specie, nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono fornire all’atto della registrazione, nella procedura informatica dedicata alle prestazioni occasionali; ancora modificate le dichiarazioni relative alle prestazioni per le imprese nel settore agricoltura; introdotta, poi, una nuova modalità di erogazione del compenso al lavoratore.

Per il settore agricolo, in particolare, la norma ha stabilito regole per disciplinare il lavoro occasionale; per quanto riguarda la dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’azienda deve fornire all’I.N.P.S. i seguenti elementi: ® dati anagrafici ed identificativi del prestatore; ® luogo di svolgimento della prestazione; ® oggetto della prestazione; ® data di inizio e monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre a dieci giorni consecutivi; ® compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge. In agricoltura il ricorso al lavoro occasionale è possibile per le aziende cha hanno alle proprie dipendenza non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato. È sempre vietato il ricorso al contratto di prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Possono lavorare con questo rapporto unicamente i seguenti soggetti:

® titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

® giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero ad un ciclo di studi universitario; ® persone disoccupate, iscritte nei pubblici elenchi (D.lgs. n. 150/2015);

® percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

La comunicazione inerente la prestazione e l’arco temporale (da uno a dieci giorni consecutivi) deve essere inviata all’I.N.P.S. mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero previsto nella procedura telematica; in tale contesto deve essere indicato, da parte dell’azienda agricola, l’arco temporale di svolgimento della prestazione, la durata complessiva della prestazione. La dichiarazione deve essere trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. Confermate le indicazioni già fornite per l’aspetto economico (messaggio I.N.P.S. n. 2887/2017). È possibile la revoca della comunicazione qualora non si perfezioni il rapporto (entro le ore 23.59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale previsto all’inizio). La circolare I.N.P.S. conferma altresì che sarà possibile anche incrementare le ore di lavoro previste (sempre almeno un’ora prima dell’inizio) se tale incremento pare “congruo” rispetto alla prestazione residua. I lavoratori hanno viceversa l’onere di fornire al sistema I.N.P.S. le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi e per il pagamento del compenso da parte dell’I.N.P.S.. I prestatori, in sostanza, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall’I.N.P.S., dovranno autocertificare l’appartenenza ad una delle categorie innanzi precisate (pensionati, studenti, ecc. …), per il settore agricolo si dovrà certificare anche la non iscrizione nell’anno precedente negli elenchi anagrafici degli operai agricoli. L’accesso e gli aggiornamenti da parte del lavoratore avviene con:

® accesso alla piattaforma telematica con credenziali personali (PIN I.N.P.S., credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);

® ricorso ai servizi di contact center I.N.P.S., raggiungibili da rete fissa 8803 164), da telefonia mobile (06 164 164) ed attraverso internet (Voip e Skype), necessario il possesso delle credenziali personali (PIN I.N.P.S., credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);

® tramite intermediari autorizzati o enti di patronato.

Il decreto – legge n. 87/2018 contempla novità anche in ordine alla modalità di pagamento: a richiesta del lavoratore se espressa all’atto della registrazione, il compenso può essere incassato, decorsi quindici giorni dal consolidamento del dato nella procedura I.N.P.S., in qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica I.N.P.S. e stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Il lavoratore può incassare il compenso pattuito con il datore attraverso l’accredito sul conto corrente bancario comunicato all’atto della registrazione nel sistema I.N.P.S. (pagamento entro 15 giorni del mese successivo alla prestazione); ovvero tramite bonifico bancario domiciliato (sempre entro 15 giorni) od ancora presso gli sportelli postali (sempre entro 15 giorni). È previsto un onere di € 2,60 per i bonifici e di € 1,75 per la procedura di incasso presso le poste; al riguardo la circolare definisce le procedure di validazione da parte del lavoratore della prestazione ed il termine della stessa.

L’utilizzatore del contratto occasionale (azienda agricola) ha, invece, l’obbligo preventivo di “alimentare” il proprio portafoglio telematico versando all’I.N.P.S. le somme necessarie per remunerare i lavoratori, il pagamento può avvenire:

  • versamento a mezzo modello F24 – Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e della causale “CLOC”. Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore;
  • strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito / debito gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid ed accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti I.N.P.S. attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore ((PIN I.N.P.S., credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi).

La nuova normativa ha previsto che ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore del contratto stesso possa effettuare i versamenti anche tramite un intermediario abilitato.

(M. Mazzanti)