La crisi economica di molti settori derivante dall’emergenza sanitaria ha consigliato il legislatore ad adottare provvedimenti conseguenti, anche di ampio respiro. Si segnala ad esempio il recente D.L. 24 agosto 2021 n. 118 pubblicato, il 24 agosto 2021, sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 202 ed inerente «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia».
Con il predetto decreto legge (art. 1) si rinvia, al 16 maggio 2022, l’entrata in vigore del “Codice della crisi” previsto dal D.lgs. n. 14/2019; come gli operatori sanno l’entrata in vigore del codice era in origine prevista per il 15.9.2020, data poi differita al 1° settembre 2021 in connessione alle problematiche COVID (art. 5, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020). Rinviata poi l’introduzione, al 31 dicembre 2023, delle procedure di allerta e per la composizione assistita della crisi in sede OCRI (Titolo II – Codice della crisi d’impresa) anche per rimodulare la normativa in passato oggetto di alcune motivate perplessità.
La normativa in esame (alquanto innovativa) si propone di offrire agli imprenditori in difficoltà strumenti nuovi e non in precedenza previsti dall’ordinamento, che si vorrebbero più accessibili, meno costosi ed efficaci e comunque utili per tentare di risollevare l’azienda da correnti difficoltà gestionali, favorendone il risanamento, il tutto per evitare che l’operatore economico, in difficoltà, sia espulso dal mercato.
Gli strumenti tecnici previsti dalle nuove regole si propongono quindi di offrire alle imprese in difficoltà mezzi per prevenire possibili situazioni di crisi o per aggredire e risolvere gli squilibri economico- patrimoniali aziendali che, seppur indicativi di una crisi o di uno stato di insolvenza, siano non irreversibili e garanti della continuità aziendale.
In linea con i presupposti citati dal 15 novembre 2021 è introdotto nel nostro ordinamento la “composizione negoziata della crisi” ( art. 2 D.L.) ciò qualifica lo strumento extragiudiziale, prescelto dalla legge, come una risposta di pronto intervento e possibile soluzione rispetto alla crisi dell’impresa, anche in seguito accentuata dalla pandemia, ed un aiuto agli imprenditori teso a ricercare serie e valevoli alternative utili alla ristrutturazione od al risanamento dell’impresa in difficoltà momentanee. Il presupposto sostanziale è relativo alla comunque sussistente potenzialità necessaria all’impresa per restare sul mercato; l’accesso alla misura è previsto per tutte le aziende iscritte al registro delle imprese attivo presso le Camere di Commercio e si applica anche all’imprenditore agricolo (artt. 2 e 17 D.L.). La composizione negoziata della crisi si affianca, dal punto di vista sistematico, alla ristrutturazione del debito e della transazione fiscale per le imprese agricole (art. 23 del decreto-legge 98/2011, conv. in L. 111/2011) ed alla normativa sul sovraindebitamento (legge 3/2012).
L’imprenditore interessato alla procedura di composizione negoziata, può chiedere (artt. 2, 3 e 4 D.L.) – la procedura è volontaria – la nomina di un esperto facilitatore (art. 4 D.L.) terzo ed indipendente, che non potrà ingerirsi comunque nella gestione dell’impresa) con il compito di favorire trattative, con i creditori e soggetti comunque interessati (anche possibili acquirenti), tese a comporre il momentaneamente compromesso equilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell’azienda. La nomina dell’esperto è a cura di una speciale commissione (valevole un biennio) istituita presso la Camera di commercio competente.
Durante la procedura l’imprenditore mantiene come previsto per legge tutti i poteri gestori dell’impresa (ordinaria e straordinaria amministrazione) ed ha l’onere di evitare possibili ulteriori pregiudizi alla gestione aziendale – sia economica che finanziaria – qualora sussista, nel caso, un rischio di insolvenza (art. 9 D.L.); previsto, nell’ambito gestorio, l’intervento del Tribunale per molti atti di rilievo (art. 10 D.L.).
La composizione negoziata (che potrà essere sollecitata all’imprenditore anche dagli organi societari di controllo – art. 15 D.L. -, qualora questi rilevino i presupposti di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di cui si è detto) è caratterizzata da assoluta riservatezza.
La norma (artt. 6, 7 e 14 D.L.) prevede, in favore dell’imprenditore che acceda volontariamente alla composizione negoziata, alcuni benefici quali, ad esempio, la riduzione al minimo delle eventuali sanzioni, la riduzione nella misura legale degli interessi maturati successivamente, la dilazione fino a 72 rate mensili del pagamento delle imposte; previste poi misure atte alla conservazione del patrimonio e misure cautelari.
Durante la procedura sono sospesi molti obblighi per le aziende (es. artt. 2446 e 2447 c.c.) e le procedure fallimentari o relative all’insolvenza, interdette le esecuzioni e le misure cautelari, consentiti i pagamenti.
Nell’ambito della procedura (art. 10 D.L. ) si potrà procedere alla rinegoziazione dei contratti, in particolare se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia; in carenza di accordo con i soggetti coinvolti la norma prevede il possibile intervento, ad istanza dell’imprenditore, del Tribunale che (sentito l’esperto nominato) può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per assicurare la continuità aziendale.
Sempre nel contesto della procedura l’imprenditore potrà concludere contratti con i creditori, determinarsi per la convenzione di moratoria, procedere per il piano di risanamento o definire un accordo di ristrutturazione, da ultimo si potrà adire al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18 D.L.).
(M. Mazzanti)