NUOVE AUTORIZZAZIONI IMPIANTI VITICOLI 2017.

Nuove autorizzazioni Impianti Viticoli 2017.

 

Si Avvisano gli Associati che con il decreto DM del MIPAAF n. 527 del 30 gennaio 2017, sono state emanate le disposizioni per le assegnazioni delle autorizzazioni di nuovi impianti vitati . Rispetto alla precedente campagna le novità sono:

  • Introduzione di due vincoli: localizzazione regionale delle nuove autorizzazioni e mantenimento del vigneto per almeno 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L’estirpo dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto .
  • attribuzione a tutti i richiedenti di un’autorizzazione per l’impianto di 0,1 ha vitati (nelle Regioni dove la superficie disponibile non è sufficiente a garantire il rilascio a tutti i richiedenti il limite di 0,1 ha sarà diminuito);

distribuzione della superficie in duplice modalità:

– per il 50% seguendo criteri di priorità scelti a discrezione delle Regioni fra tre indicati dal MIPAAF

– per il restante 50% con distribuzione pro-rata.

La Regione Emilia Romagna ha deciso di applicare un unico criterio di priorità previsto dal MIPAAF ovvero le aziende agricole con superficie aziendale “complessiva” compresa tra 1 e 35 ettari , ha criterio di priorità, a condizione che il richiedente, al momento della presentazione della domanda, conduca una superficie vitata le cui produzioni siano destinate alla commercializzazione. Nel caso in cui le richieste dovessero superare di tre volte  la superficie a disposizione, le Regioni potrebbero applicare un limite massimo di ettari richiedibili per domanda, la scelta sarà fatta dalla Regione  entro dieci giorni dopo la chiusura delle domande. Si ricorda inoltre che con l’entrata in vigore della legge n.238/2016 Art.69, Testo Unico del vino, è stato stabilito il sistema sanzionatorio in merito al mancato utilizzo delle autorizzazioni assegnate. Le sanzioni previste sono:

¨ 3 anni di esclusione dalle misure dell’OCM e 1.500 euro/ha se la superficie impiantata nei tre anni a disposizione è inferiore del  20% rispetto a quella assegnata;

¨ 2 anni di esclusione dalle misure dell’OCM e 1.000 euro/ha se la superficie impiantata nei tre anni è maggiore del 20% ma inferiore del  60% rispetto a quella assegnata;

¨ 1 anno di esclusione dalle misure dell’OCM e 500 euro/ha se la superficie impiantata nei tre anni è maggiore del 60% ma inferiore del  100% rispetto a quella assegnata.

Al produttore che rinuncia all’autorizzazione qualora la superficie assegnata sia superiore al 50% di quella richiesta

è applicata una sanzione di 500 euro/ha e l’esclusione dalle misure dell’OCM per 2 anni. Le sanzioni non si applicano nei casi di rinuncia nei 10 giorni successivi all’assegnazione, con superficie assegnata inferiore al 50% di quella richiesta. Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo in modalità telematica in ambito SIAN. Per maggiori informazioni contattare il proprio Ufficio Zona di riferimento.