Il D.L. n.39/2024, c.d. “Decreto Salva Conti”, ha previsto una nuova comunicazione preventiva per gli investimenti “Industria 4.0”.
A partire dal 30 marzo 2024, al fine di usufruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, comprese le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, è richiesta la presentazione, in via telematica, di una comunicazione preventiva che verrà poi “aggiornata” all’atto del completamento degli investimenti.
Per gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio e 29 marzo 2024 è richiesto solo l’invio della comunicazione di completamento.
Per gli investimenti “Industria 4.0” effettuati nel 2023, è ora previsto un blocco alla compensazione dei crediti maturati e non ancora compensati fino all’invio di un’apposita comunicazione.
Resta possibile utilizzare in compensazione i crediti d’imposta “Industria 4.0” relativi ad investimenti, effettuati:
- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022 per gli investimenti “prenotati”);
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023 per gli investimenti “prenotati”).
ma interconnessi dall’anno 2023 in poi.
Per poter compensare tali crediti, l’anno di riferimento da indicare nell’F24 è l’anno di effettuazione dell’investimento e non quello di interconnessione.
Tale Risposta appare in chiaro contrasto con quanto fino a questo momento preteso dall’Agenzia delle Entrate che richiedeva di indicare nel modello F24 l’anno di interconnessione.
Se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.
Dal 29 aprile è possibile inviare al GSE i modelli di cui sopra per la comunicazione degli investimenti 4.0.
Il modello da utilizzare è il medesimo sia in fase di comunicazione preventiva degli investimenti che l’impresa ha in programma di effettuare sia in fase di comunicazione degli investimenti completati.
Le comunicazioni, firmate digitalmente, dovranno essere trasmesse via PEC all”indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it.
Le informazioni richieste nel modulo 1 relativo ai beni strumentali 4.0 (sia materiali che immateriali) sono le seguenti:
- Periodo di realizzazione degli investimenti
- Tipologia di investimento (si fa riferimento alle tipologie di investimento indicate nell’allegato A (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0») o nell’allegato B (Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»)
- Costo agevolabile
- Credito di imposta
- Anni di fruizione del credito di imposta
Le informazioni richieste nel modulo 2 relativo attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, comprese le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, sono le seguenti:
- Periodo di realizzazione degli investimenti
- Codice tributo
- Riepilogo delle spese sostenute ed agevolabili
- Base di calcolo del credito di imposta
- Anni di fruizione del credito di imposta
(M. Capellani)