Novità in materia di pensioni – Prime indicazioni.
In attesa delle relative circolari Inps di prossima emanazione, di seguito si fornisce una sintesi delle novità introdotte:
MODIFICA DEL MECCANISMO DELL’ADEGUAMENTO DELL’INCREMENTO ALLA SPERANZA DI VITA
Viene modificato il meccanismo di determinazione della speranza di vita a decorrere dal 2021 e gli incrementi non possono essere superiori a tre mesi, con recupero dell’eventuale misura eccedente nei successivi adeguamenti.
Non è previsto alcun adeguamento qualora la variazione sia di segno negativo, l’eventuale variazione negativa potrà essere recuperata nei bienni successivi.
NON APPLICAZIONE DELL’ADEGUAMENTO DELL’INCREMENTO ALLA SPERANZA DI VITA A SPECIFICHE CATEGORIE
L’adeguamento della speranza di vita per il biennio 2019-2020 (cinque mesi) non verrà applicato ai requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata nel caso di:
- lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento, le professioni di seguito elencate e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; I lavoratori che svolgono le professioni di cui sopra attualmente possono richiedere l’APE Sociale se in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva.
- professioni: Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, Conciatori di pelli e di pellicce, Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, Conduttori di mezzi pesanti e camion, Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido, Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati, Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti, Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca, Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative, Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011, Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
- I lavoratori rientranti nelle ATTIVITA’ USURANTI e siano in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
E’ confermata l’applicazione dell’adeguamento alla speranza di vita per il 2019 nei confronti dei lavoratori precoci). Quindi, si ritiene, che dal 2019 il requisito ridotto sarà pari a 41 anni e 5 mesi.
E’ confermata l’applicazione dell’adeguamento alla speranza di vita per il 2019 (5 mesi) ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell’indennità APE Sociale.
Sempre per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e lavori usuranti è previsto il non innalzamento dal 2021 del requisito anagrafico a 67 anni (per la pensione di vecchiaia) previsto dalla riforma Fornero
Pertanto, gli operai agricoli, in particolari condizioni, anche per gli anni dal 2021 dovrebbero accedere alla pensione di vecchiaia all’età di 66 anni e sette mesi
APE VOLONTARIA
L’istituto sperimentale dell’APE Volontaria viene prorogata al 31 dicembre 2019.
L’Istituto dell’APE Volontaria aveva carattere sperimentale per il 2017 e 2018, considerato che l’APE Volontaria non è ancora stata resa operativa la sperimentazione dell’anticipo pensionistico volontario è stato prorogato al 31 dicembre 2019.
APE SOCIALE
L’APE Sociale viene estesa a nuove situazioni:
- In riferimento ai soggetti in stato di disoccupazione il requisito dello stato di disoccupazione si configura (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto) anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.
- In riferimento ai soggetti che assistono da almeno 6 mesi familiari con handicap grave, la possibilità di richiedere l’APE Sociale si estende anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch’essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.
- In riferimento ai lavoratori dipendenti che svolgono professioni gravose l’arco temporale richiesto – relativo allo svolgimento dell’attività gravosa – può essere ricercato anche nei sette anni negli ultimi dieci ovvero (come già previsto) almeno sei anni negli ultimi sette.
Il requisito contributivo per accedere all’APE Sociale (sia per le ipotesi con i 30 anni che con i 36 anni) si riduce per le donne, nella misura di dodici mesi ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
Particolarmente importante per il nostro settore agricolo è la disposizione che dal 2018 introduce gli operai dell’agricoltura e della zootecnia e della pesca fra le Categorie specifiche di lavoratori addetti alle “professioni gravose” che possono accedere all’APE Sociale ed alla “pensione anticipata” con i requisiti dei “lavoratori Precoci” qualora siano in possesso di almeno un anno di contribuzione effettiva prima del compimento dei 19 anni di età.
Per le modalità attuative delle procedure per le nuove attività aggiunte dalla Legge di Bilancio 2018 si dovrà attendere l’emanazione di apposito Decreto Interministeriale.
Nell’anno 2018 i lavoratori che hanno il requisito di “lavoratori precoci” accedono alla pensione anticipata (ex pensione di anzianità) con 41anni di contribuzione e per gli anni 2019 e 2020 il requisito sarà di 41 anni e tre mesi.
E’ assunto a riferimento per il computo integrale dell’anno di lavoro, il numero minimo di giornate pari 156 gg. annue.
LAVORATORI PRECOCI
In riferimento ai soggetti che assistono da almeno 6 mesi familiari con handicap grave rientranti nella possibilità di richiedere il beneficio lavoratori precoci si estende anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch’essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.
In riferimento ai lavoratori dipendenti che svolgono professioni gravose, l’arco temporale richiesto – relativo allo svolgimento dell’attività gravosa – può esser ricercato anche nei sette anni negli ultimi dieci ovvero (come già previsto) almeno sei anni negli ultimi sette.
APE-RITA (rendita integrativa temporanea anticipata)
La RITA, introdotta in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2017 per il periodo 1° maggio 2017 – 31 dicembre 2018, consiste nella possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.
La RITA da essere sperimentale fino al 31 dicembre 2018 viene resa una misura strutturale. A tal fine significative modifiche sono state apportate alla normativa che regola le forme pensionistiche complementari.
Dal 2018 la Rita può essere richiesta:
- dai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi e abbiano alla data della domanda almeno venti anni di contribuzione. La RITA consiste nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato dal montante accumulato richiesto.
- In questo caso la Rita se richiesta viene erogata dal momento dell’accettazione della domanda fino al conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.
- Dai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.
ASSEGNO DI NATALITA’ – BONUS BEBE’
L’assegno di natalità – viene riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 e fino al primo anno di età o nel primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.
Il nostro Patronato Enapa, con Rudy Donati ed Elisa Sangiorgi, ai telefoni 0516232030-051783980-051783981 è a disposizione degli interessati per fornire tutte le informazioni in merito, verificare le posizioni contributive , i possibili accessi alla pensione e predisporre le relative pratiche all’Inps.
Si ribadisce che le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 possono risultare favorevoli agli operai agricoli se vengono soddisfatti alcuni requisiti che verranno valutati.
(R. Donati)