NOVITÀ “AFFIANCAMENTO IN AGRICOLTURA”.

Novità “Affiancamento in agricoltura”.

Molto si è detto, negli anni, sull’invecchiamento degli addetti in agricoltura. Opportunamente, la legge di Bilancio 2018 prevede nuove regole per favorire il passaggio generazionale. La materia era stata oggetto di un precedente intervento legislativo ed in particolare dell’art. 6 della legge n. 154/2016, con il quale si formulava una delega al Governo per introdurre, nel nostro ordinamento positivo le “società di affiancamento per le terre agricole”. La delega (che doveva essere tradotta in provvedimento entro 12 mesi) si proponeva in sintesi di adottare un decreto legislativo atto a disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori ultrasessantacinquenni o pensionati e giovani non proprietari di terreni agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell’attività di impresa agricola a favore dei giovani. La delega conteneva questi princìpi e criteri:

A) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;

B) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell’agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo;

C) definire le modalità di conclusione dell’attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative: la trasformazione del rapporto tra l’agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro; 2. la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo; 3. Le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2); 4. definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone  i reciproci obblighi; 5. stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell’impresa agricola; 6. definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato; 7. prevedere forme di garanzia per l’agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato e il  giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche; 8. stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento; 9. prevedere forme di compensazione  a  favore  del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto  di affiancamento; 10. definire le forme di agevolazione  a  favore  del  giovane imprenditore  agricolo  per  la  gestione  e  l’utilizzo  dei   mezzi agricoli.

Il testo di delega prevedeva, poi, che i giovani imprenditori avessero l’obbligo di dimostrare di aver apportato innovazioni e di aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate. Divenuta inefficace la precitata delega, con la legge di Bilancio 2018 è stato reintrodotto l’istituto dell’affiancamento, ripescando i punti qualificanti della precedente legge delega. In specie, la norma contenuta nella legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, commi 119 – 120), ripesca l’istituto, individuando la centralità del “contrato di affiancamento”.

In particolare, si prevede che: · il contratto di affiancamento si applica ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni che non siano proprietari di terreni o titolari di diritti reali di godimento su terreni agricoli; · il contratto di affiancamento deve essere sottoscritto con imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a 65 anni o pensionati; · al giovane imprenditore spetta, in caso di vendita, per i 6 mesi successivi alla conclusione del contratto di affiancamento, il diritto di prelazione previsto all’articolo 8 della legge 590/1965; · durante il periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato, ai fini previdenziali, all’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), con relativa iscrizione alla gestione INPS; · la stipula del contratto di affiancamento favorisce l’accesso prioritario alle agevolazioni previste dal decreto legislativo 185/2000.

All’uopo, si ricorda che l’art. 3 del citato Decreto legislativo, prevede per i soggetti ammessi alle agevolazioni, i seguenti benefici:

A) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall’Unione Europea;

B) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall’Unione Europea;

C) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;

D) attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.

Per l’imprenditore agricolo, l’art. 9 del richiamato decreto stabilisce alcuni limiti:

  • azienda deve essere posta nei territori obiettivi 1 e 2 CEE;
  •  età dell’interessato ai benefici tra i 18 ed i 35 anni; subentro nella conduzione dell’azienda agricola familiare, con progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura (con esclusione dei progetti che prevedono investimenti superiori a lire due miliardi al netto dell’IVA e che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie);
  • i nuovi imprenditori devono risultare residenti nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui sopra;
  • la misura ha validità per il triennio 2018 – 2020.

Come deve essere il contratto di affiancamento agricolo

Il contratto di affiancamento può prevedere forme associate, stabilendo criteri di divisione degli utili tra le parti in misura proporzionale all’apporto di capitale e di lavoro prestato dal giovane agricoltore, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento, a favore del giovane imprenditore stesso. Nel contratto di affiancamento che, per i necessari incombenti legati alla pubblicità nei confronti dei terzi, dovrà essere iscritto nel registro delle imprese (in base all’articolo 2193 codice civile), si dovrà indicare il progetto imprenditoriale che le parti intendono realizzare attraverso l’esecuzione dell’accordo, definendo gli obblighi delle parti per assicurare una efficiente gestione dell’unità produttiva.

Con il contratto di affiancamento, il giovane agricoltore in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge, si obbliga a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell’azienda, d’intesa con il titolare ultrasessantacinquenne dell’impresa. Il contratto di affiancamento ha comunque una durata nel massimo triennale (termine del 2020).  Il contratto di affiancamento può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell’azienda ed, in ogni caso, prevedere le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto (e cioè nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione del contratto). In sostanza, anche in deroga al divieto di sub – concessione del contratto di affitto (art. 21 legge n. 203/82), il subentro può avvenire anche nel caso in cui sul fondo interessato sussistano contratti di affitto agrario, alle stesse condizioni dell’agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato.

Il contratto di affiancamento può prevedere l’eventuale liquidazione dell’indennizzo da riconoscere per i miglioramenti fondiari previsti dal progetto imprenditoriale. Per analogia, nel silenzio della legge e tenendo conto delle peculiarità legate agli affitti agrari per i terreni sui quali si svilupperà la collaborazione, sovente goduti in base ad un titolo locatizio, per garantire l’equilibrio tra le parti contraenti e la correttezza del rapporto, pare opportuno che il contratto di affiancamento sia sottoscritto, ai sensi dell’articolo 45 della legge n. 203/1982, con la assistenza e la partecipazione delle Organizzazioni.

(M. Mazzanti)