LEGGE N. 157/92 ART.19 MODIFICATO DALLA LEGGE N. 197/2022. NUOVO PERCORSO FORMATIVO DEI PROPRIETARI O CONDUTTORI DEI TERRENI CHE INTENDONO EFFETTUARE SUI PROPRI FONDI PIANI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA
la Regione Emilia Romagna, con la delibera n° 164 del 06/02/2023, ha provveduto ad adeguare la propria normativa relativa alla possibilità, per gli stessi, di effettuare sui propri fondi i piani di controllo della fauna selvatica, la cosiddetta “autodifesa”.
Con il suddetto provvedimento si vengono così a chiarire e ripristinare alcune situazioni bloccate dall’entrata in vigore del provvedimento governativo, come ad esempio il controllo della Nutria con uso di gabbie di cattura da parte degli agricoltori non muniti di licenza di caccia.
Tale adeguamento si è reso necessario a seguito della modifica fatta dal Governo, dell’art. 19 della legge nazionale sulla caccia n°157/92 e contenuto nella Legge 29/12/2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” ed in particolare l’art. 1, comma 447, che sostituisce integralmente l’articolo 19 “Controllo della fauna selvatica” della predetta Legge n. 157/92.
In buona sostanza, tale provvedimento governativo prevede che tutti coloro partecipano alle attività di controllo faunistico, Agricoltori compresi, devono risultare in possesso di una specifica abilitazione ottenuta frequentando appositi corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale.
Nella nostra Regione, già da anni, era prevista la possibilità per gli Agricoltori di effettuare sui propri fondi i piani di controllo della fauna selvatica, la cosiddetta “autodifesa”, anche senza specifica abilitazione, purchè muniti di licenza di caccia in corso di validità, ove vi fosse l’uso di armi da fuoco. Pertanto, con l’entrata in vigore della modifica dell’art.19 si rende necessaria anche per loro l’acquisizione della specifica abilitazione.
Per recuperare a tale situazione Confagricoltura ha richiesto nel Gennaio scorso alla Regione, di adottare un provvedimento normativo rapido e semplificato per mettere in condizione gli agricoltori di operare al più preso.
Accogliendo la nostra richiesta, la Regione ha provveduto ad emanare la delibera n° 164 del 06/02/2023, che fissa con l’allegato “A”, di seguito riportato in sintesi, le modalità, il percorso formativo e abilitativo per i proprietari e/o conduttori di terreni agricoli che intendono effettuare i piani di controllo della fauna, permettendogli l’acquisizione di un attestato di frequenza cumulativo per le specie PICCIONE, STORNO, CORVIDI, CORMORANO, VOLPE e NUTRIA.
Per l’attuazione del piano controllo della specie cinghiale in autodifesa è richiesta l’abilitazione all’esercizio venatorio della specie stessa, così come previsto nella delibera regionale n° 1973 del 22/11/2022 Piano controllo del cinghiale in Emilia Romagna e n° 2093 del 06/12/2022 Integrazione al Piano controllo del cinghiale in Emilia Romagna.
Allegato “A”:
Le Organizzazioni Professionali Agricole, le Associazioni Venatorie, le Associazioni di Protezione Ambientale e gli Enti di Formazione possono organizzare corsi per i proprietari o conduttori che intendono attuare, sui propri terreni, il controllo delle specie di fauna selvatica per le quali i “piani di controllo” regionali consentono tale possibilità. Riguardano: PICCIONE, STORNO, CORVIDI, CORMORANO, VOLPE e NUTRIA.
Al termine del percorso formativo il soggetto attuatore rilascia ad ogni partecipante un attestato di frequenza e trasmette alla Polizia provinciale o della Città Metropolitana di Bologna e al Settore competente per territorio l’elenco dei partecipanti.
Il possesso dell’attestato di frequenza ad un corso è valido per l’attuazione del controllo nei terreni in conduzione o in proprietà ricadenti sull’intero territorio regionale.
L’attività didattica, può essere attuata sia in presenza, con un numero massimo di 30 partecipanti, che da remoto senza limite di partecipanti.
Le docenze sono tenute da tecnici faunistici con esperienza in materia.
Il corso ha una durata di 3 ore.
Ai corsi possono partecipare i proprietari o conduttori dei terreni che intendono avvalersi della facoltà di attuare piani di controllo della fauna sui propri terreni, che siano in possesso dell’abilitazione venatoria in corso di validità nel caso in cui il “controllo” preveda l’uso di armi oppure sprovvisti di detta abilitazione per l’attuazione di attività di controllo che prevedano la cattura e la successiva soppressione con metodi diversi dallo sparo con arma da fuoco.
Per l’attuazione del “controllo” della specie cinghiale è richiesta l’abilitazione all’esercizio venatorio della specie stessa.
Sarà nostra cura, appena completa l’organizzazione dei corsi di formazione, comunicare agli interessati le modalità di partecipazione.
Nel frattempo tutti gli interessati possono comunicare ai nostri Uffici di Zona i propri nominativi.
(G. Guerrini)