Norma di condizionalità “rafforzata” BCAA7 – rotazione delle colture nei seminativi.

Si ricorda che tale norma si applica alle superfici a seminativo in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende

a. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;

b. i cui seminativi sono totalmente costituiti da colture sommerse;

c. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose (compresa erba medica) o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

d. la cui superficie agricola ammissibile (comprese le colture permanenti) è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio (esclusa erba medica) o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

Le superfici coltivate con metodo biologico e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma. In caso di aziende parzialmente in BIO/integrato, la BCCA7 si applica alle superfici non in regime BIO/integrato.

Dopo aver verificato la presenza di eventuali condizioni di deroga, sul complesso dei terreni a seminativo dell’azienda su cui si applica la norma, è obbligatorio adottare alternativamente una delle seguenti pratiche

1. Rotazione: che consiste in un cambio di coltura all’anno a livello di parcella.

Tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.

Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie che concorrono ad assolvere l’obbligo di rotazione, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che permangono in campo per almeno 90 giorni.

2. Diversificazione: che consiste nel prevedere una diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

a) se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;

b) se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Si precisa che per “diversificazione colturale” si intende:

1) colture appartenenti a generi botanici differenti (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro sono tutte genere triticum e non diversificano tra loro);

2) colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;

3) terreni lasciati a riposo;

4) erba o altre foraggere (escluso il mais e il sorgo da foraggio, da insilato, ecc.).

Si ricorda che coloro che presentando richiesta per un ecoschema o un impegno agro-climatico, dovranno adempiere agli impegni specifici previsti dall’intervento.

Per le opportune verifiche sul rispetto della norma potete contattare il tecnico del proprio ufficio zona di riferimento.

(S. Santoni)