Pubblicato il Regolamento (UE) 2021/382, che introduce alcune importanti modifiche ad alcuni requisiti del regolamento (CE) 852/2004 in materia di sicurezza alimentare, di lotta allo spreco alimentare e di gestione aziendale.
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il Regolamento (UE) 2021/382, che introduce alcune importanti modifiche ad alcuni requisiti del regolamento (CE) 852/2004 in materia di sicurezza alimentare, di lotta allo spreco alimentare e di gestione aziendale, alle quali le aziende del settore alimentare dovranno adeguarsi dal prossimo 24 marzo 2021.
Contenitori utilizzati per raccolta, il trasporto o il magazzinaggio
La Commissione ha adeguato il regolamento al codice di buone pratiche sulla gestione degli allergeni alimentari, adottato lo scorso settembre 2020 dal Codex Alimentarius.
In particolare, per quanto riguarda la produzione primaria, viene inserito il nuovo punto 5-bis, che obbliga le aziende ad inserire nel loro piano di autocontrollo le procedure di pulizia di contenitori, attrezzature, veicoli utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.
Le procedure devono garantire l’effettuazione della pulizia e del controllo almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili delle sostanze o prodotti che provocano allegrie o intolleranze. Ricordiamo che l’elenco di queste sostanze è riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Non è quindi prevista alcuna analisi di laboratorio ma un semplice controllo visivo.
Tuttavia, la mancanza di queste procedure nel piano di autocontrollo impedisce l’uso delle suddette attrezzature e viene prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000 (D.lgs. 193-07).
Analoga previsione viene adottata per le altre attività di produzione, trasformazione e distribuzione successive alla produzione primaria.
Anche in questo caso si devono inserire all’interno del Piano HACCP ed è prevista la medesima sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000.
Procedure per la donazione di alimenti
La lotta allo spreco alimentare è diventata una delle azioni principali della Commissione per l’attuazione degli obiettivi della strategia europea del Green Deal.
A tal fine, nell’Allegato II del regolamento 852/04 viene inserito il Capitolo V bis (Ridistribuzione degli alimenti), il cui ambito di applicazione coinvolge tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti (produzione primaria inclusa).
La Commissione inserisce il principio che tutti “gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare” stabilendo alcune condizioni.
Gli operatori del settore alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano.
Inoltre, viene specificato che gli alimenti:
· ai quali si applica una data di scadenza devono essere redistribuiti prima della scadenza di tale data;
· ai quali si applica un termine minimo di conservazione (ad esempio quelli con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”) devono essere redistribuiti fino a tale data e successivamente fino alla data di scadenza;
· per i quali non è richiesta una data di scadenza, quali i prodotti freschi ortofrutticoli, possono essere redistribuiti in qualsiasi momento, purché, ovviamente, siano in condizioni tali da garantire la loro salubrità.
Più nello specifico gli operatori del settore alimentare al fine di valutare se gli alimenti siano adatti al consumo umano devono tenere in considerazione almeno i seguenti elementi/indicazioni:
· assicurarsi che in relazione al termine minimo di conservazione/data di scadenza, la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
· l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;
· le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;
· la data di congelamento, se applicabile;
Anche in questo caso è necessario adeguare con specifiche procedure i propri Manuali di Autocontrollo ed HACCP.
Cultura della sicurezza alimentare
La Commissione ha dovuto modificare il Reg. 852/04 per adeguarlo alla revisione della norma del Codex Alimentarius “General Principles of Food Hygiene” (Principi generali in materia di igiene alimentare, CXC 1-1969), dello scorso settembre 2020.
Nell’Allegato II del regolamento è stato introdotto il Capitolo XI bis “Cultura della sicurezza alimentare”, destinato ad applicarsi a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.
Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino.
L’attuazione di queste misure deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare.
Per le aziende della produzione primaria e delle attività connesse sarà sufficiente nel loro Manuale di Autocontrollo o HACCP una sezione nella quale dichiarano il loro impegno e quello di tutti i dipendenti a:
· produrre e distribuire gli alimenti in modo sicuro;
· assicurare il coinvolgimento di tutti i dipendenti nelle procedure di sicurezza alimentare, al fine di aumentare la consapevolezza dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti;
· assicurare una comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative;
· garantire la disponibilità di risorse sufficienti per assicurare la manipolazione sicura e igienica degli alimenti;
· garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
· mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
· verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
· garantire che il personale disponga di attività di formazione;
· garantire la conformità con i requisiti normativi;
· incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.
A tal fine, si suggeriscono alcune indicazioni che potrebbero essere inserite nei Manuali di Autocontrollo e HACCP al fine di adempiere a quanto sopra indicato.
Impegno a promuovere la cultura della sicurezza all’interno della propria azienda
La direzione dell’azienda “……………………..” è costantemente impegnata a promuovere la cultura della sicurezza all’interno della propria azienda.
A tal fine, attraverso il rispetto di questo Manuale di Autocontrollo – HACCP (scegliere quello che si usa) assicura che il proprio impegno e quello di tutti i dipendenti a:
· produrre e distribuire gli alimenti in modo sicuro;
· garantire il coinvolgimento di tutti i dipendenti nelle procedure di sicurezza alimentare, al fine di aumentare la consapevolezza dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti;
· garantire una comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative;
· garantire la disponibilità di risorse sufficienti per assicurare la manipolazione sicura e igienica degli alimenti;
· garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
· mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
· verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
· garantire che il personale disponga di attività di formazione;
· garantire la conformità con i requisiti normativi;
· incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.