Modifica delle scadenze tributarie.

 

Sulla G.U. del 12.1.2024 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 1/2024, c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, in vigore dal 13.1.2024.

Si evidenziano di seguito le principali novità introdotte.

SCADENZA DEI VERSAMENTI RATEALI DELLE IMPOSTE

A seguito delle modifiche apportate ad opera del comma 1, lett. a) del citato art. 8 è prevista:

  • l’eliminazione dell’opzione da parte del contribuente in sede di dichiarazione periodica, riconoscendo così il comportamento concludente attuato in sede di versamento;

· l’estensione dal 30.11 al 16.12 del termine per “completare” il pagamento rateale. La nuova disposizione riconosce, quindi, al contribuente un’ulteriore rata in cui ripartire l’onere fiscale.

· è previsto, per tutte le tipologie di contribuenti, che i versamenti rateali siano effettuati entro il 16 di ciascun mese.

SOGLIA VERSAMENTI MINIMI IVA / RITENUTE ALLA FONTE

Modifica dei versamenti IVA

Viene aumentato da € 25,82 a 100 del limite al di sotto del quale è possibile rinviare il versamento IVA mensile / trimestrale al periodo successivo.

Il versamento va effettuato comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

Il nuovo limite non trova applicazione per il versamento dell’acconto e del saldo annuale IVA.

Modifica versamenti ritenute alla fonte

Con riferimento alle ritenute alla fonte relative alle seguenti categorie reddituali:

  • redditi di lavoro autonomo / altri redditi di cui all’art. 25, DPR n. 600/73;
  • provvigioni inerenti a rapporti di commissione / agenzia / mediazione / rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari di cui all’art. 25-bis, DPR n. 600/73;

Se l’importo delle ritenute da versare non superiore a 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

ADDEBITO IN CONTO VERSAMENTI CON SCADENZE FUTURE (I24)

L’art. 17 del Decreto in esame prevede che in presenza di versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte / contributi / altre somme tramite il mod. F24 (ad esempio, la rateazione dei versamenti in autotassazione / il pagamento degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni), è possibile inviare in unica soluzione tutti i mod. F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all’addebito in conto.

In particolare, con il nuovo servizio, denominato “I24”, l’addebito è effettuato su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate.

PAGAMENTO SOMME DOVUTE CON MOD. F24 MEDIANTE PAGOPA

L’art. 18 del Decreto in esame prevede che, per i versamenti di imposte / contributi / altre somme mediante il mod. F24, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA. Le modalità applicative della predetta disposizione sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentito il MEF.

(M. Capellani)