Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali – Tipo di operazione 13.1.01.

 

Con delibera del 16 marzo è stato approvato il bando per l’attivazione dell’operazione 13.1.01, “Pagamenti compensativi per le zone montane”.

Possono beneficiare delle indennità gli agricoltori in attività che conducono superfici agricole nelle zone montane svolgendo su di esse un’attività agricola che comprende:

  1. la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, ….
  2. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione

iii. lo svolgimento di un’attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

 

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti:

  1. a) essere agricoltore/imprenditore agricolo “attivo”;
  2. b) condurre terreni agricoli in zona montana;
  3. c) essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi €

I primi due requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del periodo di riferimento, corrispondente all’anno 2020 (dal 1/1/2020 al 31/12/2020).

 

Gli agricoltori che chiedono di riconoscere pagamenti per superfici “pascolo con tara” si impegnano a praticare con animali propri l’attività di pascolamento e a mantenere il rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2 Uba/Ha, oltre al numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2.

 

Non sono computate per il pagamento delle indennità le particelle impegnate in ritiri dalla produzione in riferimento a Misure “agro-climatico-ambientali” e “agroambientali” del P.S.R. 2014-2020 e di precedenti Programmi di Sviluppo Rurale ed i terreni lasciati a riposo.

Le superfici dichiarate “pascolate” non sono computabili per i pagamenti se per tempi e modalità di svolgimento l’attività non è riconducibile almeno a “attività minima, praticata attraverso il pascolo o lo

sfalcio.

 

Le superfici per cui l’attività agricola consiste nell’attività di pascolamento saranno riconosciute ammissibili, purché effettivamente pascolate, solo alle aziende che gestiscono allevamenti censiti in BDN con la tipologia “all’aperto o estensivo” per le categorie di animali bovini, ovicaprini ed equini o equidi.

 

Nei prati permanenti non pascolati, è possibile riconoscere solo l’attività agricola di sfalcio con asportazione del prodotto, e non quella di trinciatura/triturazione del cotico con rilascio sul terreno dei residui. Per essere riconosciuta, l’attività di sfalcio, come ogni altra attività agricola, deve essere svolta nell’anno di riferimento della richiesta di indennità.

 

Il pascolamento di terzi non è riconosciuto quale assolvimento dell’impegno.

 

L’importo unitario delle indennità, per ogni annualità e per ettaro di superficie agricola condotta nelle zone montane è pari a Euro 125 (per ettaro).

Per le superfici indicate come “castagneti da mensa”, devono per struttura e fisionomia corrispondere alla definizione di castagneto da frutto, inoltre a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate tali sono ammissibili previa richiesta fornendo la documentazione giustificativa.

Le domande valenza di domande di pagamento e la scadenza per la presentazione è pertanto fissata al giorno 15 maggio 2020.

 

La corresponsione del premio avviene secondo i seguenti criteri:

  • per aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 Ha, erogazione del 100% del sostegno/ha di SAU previsto;
  • per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
  • per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha il sostegno/ha previsto, per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ha è ridotto del 30%;

 

Il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha.

Ricordiamo che la perdita dei requisiti di accesso determina la decadenza dalla concessione del sostegno e, se erogato, la restituzione delle somme percepite con interessi.

 

In caso di cessione totale dei terreni dichiarati in una domanda di indennità, qualora non avvenga il subentro, salvo documentati casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, si configura un inadempimento essenziale che comporta in capo al beneficiario la decadenza della concessione e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

 

La cessione parziale di particelle richieste a pagamento prima della scadenza del periodo di impegno non consente il subentro e si configura una difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

(A. Caprara)