MISURA 13 Indennità a favore delle zone Montane e delle Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

E’ stato approvato il bando 2019 per la misura 13 operazione 13.1.01 e 13.2.01 a favore delle aree montane e svantaggiate.

Beneficiano delle indennità gli agricoltori in attività ai sensi delle norme comunitarie e nazionali che conducono superfici agricole nelle zone montane e zone soggette a vincoli naturali significativi svolgendo su di esse attività agricola.

 

I requisiti di accesso:

  1. essere agricoltore/imprenditore agricolo “attivo”;
  2. condurre terreni agricoli in zone montane e zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane
  3. essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi €

I requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del periodo di riferimento, corrispondente all’anno 2019 (dal 1/1/2019 al 31/12/2019).

Le particelle per le quali nel periodo di riferimento dell’impegno non è assicurato lo svolgimento dell’attività agricola non possono essere computate nel calcolo delle indennità dovute.

Gli agricoltori che chiedono di riconoscere pagamenti per superfici “pascolo con tara” si impegnano a praticare con animali propri l’attività minima di pascolamento e a mantenere il rapporto UBA/superficie.

foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, ed il numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2 (impegno riferito alla consistenza media nell’anno di riferimento della domanda di pagamento).

 

Il pagamento di indennità per superfici “pascoli”, per le quali gli agricoltori hanno indicato di aver effettuato pratiche colturali diverse dal pascolamento, è condizionato all’applicazione della comunicazione dell’Area coordinamento di AGEA.

 

Relativamente alle UBA si assume come base di calcolo la sola consistenza zootecnica risultante dalle banche dati ufficiali (BDN) nell’anno di riferimento.

Non sono computate per il pagamento delle indennità le particelle impegnate in ritiri dalla produzione in riferimento a Misure “agro-climatico-ambientali” e “agroambientali” del P.S.R. 2014-2020 e di precedenti Programmi di Sviluppo Rurale ed i terreni lasciati a riposo.

Le particelle prato e/o pascolo richieste a pagamento devono contenere l’indicazione dell’attività minima, praticata attraverso il pascolo o lo sfalcio, qualora l’attività agricola consiste nell’attività di pascolamento saranno riconosciute ammissibili, purché effettivamente pascolate, solo alle aziende che gestiscono allevamenti censiti in BDN con la tipologia “all’aperto o estensivo” per le categorie di animali bovini, ovicaprini ed equini o equidi.

Nei prati permanenti non pascolati, è riconosciuta solo l’attività agricola di sfalcio con asportazione del prodotto, e non quella di trinciatura/triturazione del cotico, con rilascio sul terreno dei residui; l’attività di sfalcio deve essere svolta nell’anno di riferimento della richiesta di indennità.

Il pascolamento di terzi non è riconosciuto ai fini del computo delle indennità.

I beneficiari di pagamenti sono tenuti a mantenere i terreni dichiarati in domanda condotti nel rispetto delle Buone pratiche agricole usuali e nel rispetto delle buone condizioni agronomiche ambientali ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Fatti salvi i casi di subentro “totale” di impegno e di trasferimento di conduzione per successione conseguente a decesso di beneficiari di indennità nell’annualità 2018 (vedi par. 3), una particella che non è condotta per l’intero “periodo di riferimento per l’impegno” non può essere computata nel pagamento delle indennità.

L’importo unitario delle indennità, per ogni annualità e per ettaro di superficie agricola, è pari a Euro 125 (per ettaro) per le zone montane e Euro 70 per le zone soggette a vincoli naturali.

L’importo del premio corrisposto avverrà secondo i seguenti criteri:

  • per aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 ha, erogazione del 100% del sostegno/ha di SAU previsto;
  • per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
  • per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha il sostegno/ha previsto, per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ha è ridotto del 30%;
  • il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha.

Le domande devono essere presentate in modalità elettronica entro il 15 maggio 2019.

(A. Caprara)