Ministero Interno – Regolarizzazione stranieri – Chiarimenti.

Con recenti note circolari, il Ministero dell’Interno (n° 3020 del 21 aprile 2021 della Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo e nota datata 11 maggio 2021 della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie ed Integrazione) ha diramato chiarimenti per gli Sportelli Unici per l’Immigrazione (istituiti presso le Prefetture) in ordine al perfezionamento delle pratiche di regolarizzazione dei rapporti di lavoro sulla base dell’art. 103, D.L. n. 34/2020 (decreto rilancio), convertito nelle Legge n. 77/2020.

Con recenti note circolari, il Ministero dell’Interno (n° 3020 del 21 aprile 2021 della Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo e nota datata 11 maggio 2021 della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie ed Integrazione) ha diramato chiarimenti per gli Sportelli Unici per l’Immigrazione (istituiti presso le Prefetture) in ordine al perfezionamento delle pratiche di regolarizzazione dei rapporti di lavoro sulla base dell’art. 103, D.L. n. 34/2020 (decreto rilancio), convertito nelle Legge n. 77/2020.

Con le predette circolari il Ministero dell’Interno fornisce alcune indicazioni in merito ai rapporti di lavoro agricoli a tempo determinato nella casistica, non infrequente, in cui, tali contratti di lavoro, al momento della convocazione delle parti presso la Prefettura, abbiano già esaurito i loro effetti, essendo terminato il rapporto per cessazione del termine originariamente fissato e ciò nelle more della procedura di regolarizzazione.

La prima nota, n° 3020 del 21.04.21, aveva stabilito che in tali casi la procedura di emersione poteva perfezionarsi solo nel caso in cui il rapporto di lavoro originario:

· venisse prorogato;

· ovvero rinnovato dal datore di lavoro originario o da un nuovo datore di lavoro (subentro).

In sostanza, mancando una figura datoriale (originaria o subentrata), che assumesse il lavoratore per il futuro, la citata circolare indicava, secondo il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che non si poteva procedere alla regolarizzazione in quanto per l’ufficio non si  “ritiene possibile rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione”.

Secondo la nota del 21 aprile, quindi, secondo il Ministero dell’Interno, la domanda di regolarizzazione del lavoratore avventizio agricolo andava respinta ed al lavoratore stesso non veniva rilasciato nessun permesso di soggiorno, nemmeno “per attesa occupazione”.

Tale discutibile (ed alquanto restrittiva interpretazione) ha ovviamente sollevato criticità operative perché il caso soggetto ad analisi è alquanto frequente nel settore agricolo, proprio per le caratteristiche della stagionalità dell’occupazione del settore. Le rimostranze di molte organizzazioni, sia sindacali che del volontariato, hanno prodotto una rettifica.

Infatti, con la seconda circolare (dell’11 maggio), il Ministero dell’Interno ha rivisto il precedente orientamento, “a causa delle gravi conseguenze che il perdurare dell’emergenza pandemica ha provocato nel mercato del lavoro”, ed “in considerazione del lungo tempo trascorso dall’invio dell’istanza e dell’alto numero di pratiche ancora in trattazione”.

Con la nuova circolare, il Ministero (però, si noti, con altra Direzione Centrale!?!) precisa che la regolarizzazione potrà avvenire anche in assenza di un nuovo contratto di lavoro; ai predetti lavoratori a termine, esaurita la procedura di regolarizzazione, potrà essere concesso un permesso di soggiorno “per attesa occupazione”.

La nota del maggio conclude poi precisando che le domande eventualmente rigettate sulla base del precedente orientamento ministeriale saranno riviste, anche in via di autotutela.

Le stesse regole sono valevoli per il lavoratore domestico.

(M. Mazzanti)