MINIMALI CONTRIBUTIVI AGRICOLI IN VIGORE NEL 2017. CIRCOLARE INPS .

Minimali contributivi agricoli in vigore nel 2017. Circolare INPS .

L’INPS con recente circolare (la  n. 19 del 31 gennaio.2016) ha determinato il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza per l’anno 2017, stante il buon andamento inflazionistico nulla cambia rispetto al 2016.

Per il corrente anno il limite è fissato ad € 47,68 giornalieri, ricordiamo che tale importo è corrispondente al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile delle pensioni liquidate dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti – FLDP –  in vigore al 1° gennaio 2017  ammontante ad € 501,89.

L’INPS ha inoltre determinato, sulla base dell’aumento dell’indice medio del costo della vita (per il 2017 paro a -0,1%), i minimi retributivi per singole categorie, ex legge n. 537/1981.

Per quanto riguarda il settore agricolo questi i minimi per l’anno 2017:

Settore Qualifiche
  Dirigente Impiegato Operaio
Agricoltura Euro 105,53 Euro 55,65 Euro 42,41

 

 

Settore

Qualifiche
  Impiegati
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende) concetto d’ordine
Euro 37,20 Euro 30,26

 

Per gli impiegati agricoli al servizio presso più aziende i predetti minimali in ogni caso dovranno essere ragguagliati al minimo dei minimi e cioè ad € 47,68. Il datore di lavoro del settore agricolo, per il calcolo dei contributi previdenziali, dovrà rispettare in sostanza  tre minimali e cioè:

  1. la retribuzione stabilita dai contratti collettivi;
  2. i minimali retributivi di categoria ex lege n. 537/1981;
  3. il minimale dei minimali fissato, per il 2017, in € 47,68 (art.7, L. 638/83).

Ricordiamo infine che agli operai agricoli non è applicabile il minimale dei minimali per i quali il minimale giornaliero da rispettare – salvo il solo minimale rappresentato dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi – è unicamente  quello ex lege n. 537/1981, e cioè pari ad € 42,41.

Part-Time

La retribuzione minima oraria per poter calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€ 47,68) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) poi dividendo l’importo risultante per il numero delle ore settimanali previste d’ordinario dalla contrattazione collettiva agricola (39 ore settimanali), sempre ovviamente salva la eventuale maggior retribuzione oraria minima fissata dalla contrattazione collettiva.

Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell’1%

Il contributo aggiuntivo sulla contribuzione FLDP, ex art. 3-ter della legge 14 novembre 1992 n. 438) e pari all’1%, si dovrà calcolare per il corrente anno 2017 (così come per il 2015 e il 2016)  sulla quota di retribuzione  eccedente  € 46.123,00 annui (€ 3.844,00 mensili).

Massimale retributivo

Nella stessa circolare l’INPS comunica il valore, per il 2017, del massimale retributivo annuo sul quale si devono calcolare i contributi previdenziali ed assistenziali (esclusivamente per i nuovi iscritti alle gestioni inps, se assunti successivamente all’1/1/96 ovvero  per i lavoratori   che abbiano optano per il sistema contributivo)  per il corrente anno il limite è a € 100.324,00 (come per il 2016).

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Questa la tavola riassuntiva emessa dall’INPS relativamente agli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente ( d.lgs. n.314/1997).

 

Anno 2017 Euro
Prestazioni e indennità sostitutive mensa 5,29
Fringe benefit (tetto) 258,23
Indennità di trasferta intera Italia 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49
Indennità di trasferta intera estero 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83

 

Come di consueto gli interessati che dovranno adeguarsi ai nuovi minimali hanno tempo fino al giorno 16 del 3° mese successivo a quello di emanazione della circolare, in tal caso sarà applicata la maggiorazione degli interessi legali.

(M. Mazzanti)