Milleproroghe per il settore agricolo.
Il 23 febbraio u.s. la Camera dei Deputati ha approvato, senza emendamenti, l’articolo unico del disegno di legge n. C. 4304 di conversione del decreto – legge 30 dicembre 2016, n. 244.
Il Governo aveva posto la fiducia.
Molte le norme che interessano il settore agricolo; si segnalano le seguenti disposizioni:
Art. 3 – comma 2 ter
Abilitazione all’uso dei trattori agricoli
Art. 3 – comma 3 bis
Obbligo comunicazione in materia di infortuni sul lavoro
Art. 3 – comma 3 ter
Decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio
Art. 3 – comma 3 quater
Differimento del Libro Unico del Lavoro (LUL) Telematico
Art. 5 – comma 11 ter e 11 quater
Prevenzione incendi “nuove attività”
Art. 13 – commi 4 ter / 4 octies
Semplificazione adempimenti per i contribuenti
Art. 14 ter
Misure per il recupero dell’evasione (proroga termine comunicazione fatture IVA)
Abilitazione alla guida di macchine agricole (Art. 3 – comma 2 ter)
Il comma 2-ter dell’articolo 3 del decreto di conversione prevede che:
“Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo e le regioni, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell’Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012”. Pertanto il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, è prorogato al 31 dicembre 2017.
Altresì è stato prorogato al 31 dicembre 2018 l’obbligo di effettuare i corsi di aggiornamento per l’utilizzo delle attrezzature agricole (compreso trattori, carrelli elevatori, escavatori, etc.) per lavoratori del settore agricolo in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni. La precedente scadenza per chi aveva la formazione pregressa era stata fissata al 12 marzo 2017.
(S. Casini)
Differimento delle novità in materia di collocamento obbligatorio dei disabili( Art. 3 – comma 3 ter)
Significativa per i datori di lavoro la proroga dei termini relativa al collocamento obbligatorio. La norma approvata dispone il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 dei seguenti obblighi: * l’obbligo per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti di avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto rientrante nella tutela del collocamento obbligatorio, di cui all’art. 1 legge 12 marzo 1999, n. 68, a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (nella normativa vigente fino al 31 dicembre 2016, tale obbligo era previsto unicamente in caso di nuove assunzioni); * l’obbligo per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, di rispettare le quote generali di lavoratori dipendenti rientranti nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (nella normativa previgente tale obbligo sussisteva solo in caso di nuove assunzioni).
Si ricorda che, per i partiti politici e le altre organizzazioni suddette, le quote si commisurano esclusivamente con riferimento al personale tecnico – esecutivo e svolgente funzioni amministrative e che le medesime quote sono, in base alla disciplina generale, ex art. 3 legge n. 68/99, le seguenti: 7% dei lavoratori occupati, se il datore pubblico o privato occupa più di 50 dipendenti; 2 lavoratori, se il datore occupa da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se il datore occupa da 15 a 35 dipendenti.
(M. Mazzanti)
Obbligo comunicazione in materia di infortuni sul lavoro (Art. 3 – comma 3 bis)
Viene disposto lo slittamento, dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017 (si passa da 6 mesi a 12 mesi dall’adozione del decreto SINP – decreto 25 maggio 2016 n 183), dell’entrata in vigore dell’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1 dell’articolo 18 del D.Lgs 81/2008 relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
(S. Casini)
Differimento del Libro Unico del Lavoro (LUL) Telematico (Art. 3 – comma 3 quater)
La norma approvata dalla Camera dei Deputati ha disposto il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 delle decorrenza dell’obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro. Il citato sistema telematico dovrà essere allestito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione definite con decreto del medesimo Ministro. Si ricorda che il Libro Unico del Lavoro è stato istituito, in sostituzione, in particolare, del libro matricola e del libro paga, dall’art. 39 del D.L. 112/2008, nell’ambito dell’introduzione di alcune misure di semplificazione per quanto riguarda gli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro.
Il Libro deve essere tenuto da ogni datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, e deve riportare, per ciascun mese di riferimento ed entro il mese successivo, i dati (il nominativo, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica ed il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative) riferiti a tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Inoltre, deve essere annotata ogni dazione in danaro o in natura corrisposta o gestita dal datore di lavoro, nonché i dati relativi alle presenze. In ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 39 del D.L. 112/2008, il DM 9 luglio 2008 ha stabilito le modalità ed i tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro.
(M. Mazzanti)
Prevenzione incendi “nuove attività” (Art. 5 – comma 11 ter e 11 quater)
Viene previsto lo spostamento della data dal 7 ottobre 2016 al 7 ottobre 2017 entro cui i soggetti delle cd. “nuove attività” ai sensi del DPR 151/2011 devono adeguarsi alla normativa in materia di prevenzione incendi.
(S. Casini)
Semplificazione adempimenti per i contribuenti (Art. 13 – commi 4 ter / 4 octies)
Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea (modelli intrastat), previsti dall’art. 50, c. 6, D.L. 331/1993, conv. dalla L. 427/1993, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016, conv. con L. 225/2016, sono prorogati al 31 dicembre 2017.
In seguito all’abrogazione del c. 2 dell’art. 8 della L. 431/1998 è stato soppresso l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione dei contratti di locazione a canone concordato per i quali è prevista la riduzione del 30% del relativo reddito imponibile, nonché dell’anno di presentazione della dichiarazione ICI / IMU. La novità trova applicazione a decorrere dal 2017 (redditi 2018).
(E. Cricca)
Disposizioni di prima applicazione relative a misure per il recupero dell’evasione (art. 14 ter)
Per il primo anno di applicazione della disposizione che ha apportato modifiche al cosiddetto “spesometro” (ex art. 21 D.L. 78/2010, conv. dalla L. 122/2010), le comunicazioni relative possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018.
Resta fermo l’obbligo di assolvere il nuovo adempimento di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis D.L. 78/2010, convertito con L.122/2010, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21, e cioè entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio.
(E. Cricca)