MANOVRA CORRETTIVA 2017- MISURE FISCALI.

Manovra correttiva 2017- Misure fiscali.

Con la pubblicazione del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 sono state introdotte importanti disposizioni in materia fiscale che riguardano l’IVA, il contenzioso tributario, ed altri specifici settori d’intervento. Si riepilogano, di seguito, quelle di maggiore interesse per il settore agricolo.

Contrasto alle indebite compensazioni

Dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto, al fine di contrastare i fenomeni delle indebite compensazioni delle imposte, è disposta la riduzione delle soglie (importi dei crediti) a partire dalle quali si rende necessaria

l’apposizione del visto di conformità, con l’estensione dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici

dell’Agenzia delle entrate (entratel, ecc.) per l’effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita IVA. In base alle nuove disposizioni:

  • è ridotto da 15 mila a 5 mila euro il limite al di sopra del quale sorge l’obbligo di apposizione del visto di conformità per l’utilizzazione dei crediti in compensazione orizzontale derivanti dalle dichiarazioni annuali IVA, Redditi, Irap e ritenute alla fonte.

Resta invariata la non obbligatorietà del visto per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali presenti nel Mod. IVA TR, ed il limite di 30 mila euro al di sopra del quale è necessario il visto di conformità per i rimborsi IVA;

  • è prevista un’apposita fattispecie sanzionatoria per le compensazioni in mancanza del visto ovvero con visto apposto da soggetto non abilitato.

Difatti, oltre al recupero dell’ammontare del credito utilizzato, si applica la sanzione del 30 per cento degli importi indebitamente utilizzati; inoltre, si dispone il contestuale divieto di applicabilità della procedura della compensazione, a norma dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/97, nel caso di restituzione di crediti d’imposta non correttamente utilizzati;

  • è disposto l’utilizzo generalizzato, per i soggetti titolari di partita IVA, dei soli canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’inoltro dei Mod. F24 (F24 web, on line, cumulativo, con addebito unico) recanti importi in compensazione o con saldo zero, con esclusione, quindi, della modalità “home banking”;
  • per le compensazioni dei crediti diversi dall’IVA, continua a non essere necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale.

Di conseguenza, è sempre possibile utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione dall’inizio del periodo d’imposta e inviare successivamente la dichiarazione munita del visto entro i termini ordinari.

Nuovi termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA

Con modifica degli artt. 19 e 25 del DPR n. 633/72, è stabilito che il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti deve essere esercitato, al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

Prima della modifica il termine era fissato con la dichiarazione relativa al secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui era sorto il diritto.

Correlativamente, la registrazione delle fatture relative ai beni e ai servizi acquistati deve essere effettuata, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento).

Regime fiscale delle locazioni brevi

E’ estesa anche ai redditi derivanti dalle locazioni brevi stipulate a decorrere dal 1 giugno 2017, intendendo per tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, la disciplina, previa opzione, della cedolare secca, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, con l’aliquota del 21 per cento.

La disposizione in esame, si applica per i contratti stipulati da persone fisiche, al di fuori dall’esercizio d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, e ai contratti di sublocazione ovvero ai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati alle stesse condizioni.

Nel caso in cui i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai suddetti contratti, sono tenuti, in qualità di sostituti d’imposta ad effettuare una ritenuta del 21 per cento

sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito, provvedendo al relativo versamento e al rilascio

dell’apposita certificazione del sostituto d’imposta.

Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell’intermediario.

Ampliamento dell’ambito applicativo del c.d. “Split payment” (Scissione dei pagamenti IVA)

La misura prevede l’estensione del meccanismo secondo cui, a norma dell’art. 17 ter del DPR n. 633/72 l’IVA esposta in fattura dal cedente o prestatore, non viene più pagata a quest’ultimo, ma attraverso la “scissione del pagamento” (split payment) è versata dai cessionari o committenti, rientranti nell’ambito applicativo della disposizione, direttamente all’Erario, sempre che si tratti di acquisti di beni e servizi per i quali i predetti soggetti non risultino debitori d’imposta, ossia per le operazioni non assoggettate al regime del “reverse charge” (inversione contabile).

E’ disposto che lo split payment, oltre che alle Pubbliche Amministrazioni, già destinatarie dell’istituto si applichi anche alle imprese controllate in via diretta o indiretta dallo Stato, a quelle degli enti locali e alle società quotate nel Ftse Mib.

Questa misura si applica fino al 2020. Inoltre, lo split payment si estende anche alle operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente professionisti), che prima erano esclusi.

Le modifiche in esame si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1 luglio 2017, previa emanazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle relative disposizioni di attuazione.

In ordine alle ricadute applicative per le imprese agricole, si segnala che l’Agenzia delle entrate ha precisato che lo split payment non si applica nei casi in cui le imprese che operano con la Pubblica Amministrazione usufruiscano di regimi forfettari di determinazione dell’imposta, ricomprendendo, ad esempio, il caso delle imprese agricole che applicano il regime speciale IVA ex art. 34 del DPR n. 633/72 e quelle che effettuano prestazioni di servizi, a cui torna applicabile la detrazione forfettaria, ex art. 34-bis dello stesso DPR n. 633/72.

Pertanto, si ritiene, che la suddetta esclusione debba valere anche per le forniture, effettuate dagli stessi soggetti (forfettari), nei confronti dei nuovi destinatari delle misure di ampliamento dell’istituto dello split payment.

(E. Cricca)