Mancata comunicazione al registro imprese del domicilio digitale dell’impresa (PEC) – Attribuzione d’ufficio e conseguente sanzione

Il domicilio digitale è un prerequisito per l’iscrizione al Registro delle imprese delle Camere di Commercio e tutte le imprese già iscritte al Registro, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio.

Coloro che non adempiono all’aggiornamento, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa, si vedranno assegnare d’ufficio dalla Camera di Commercio un domicilio digitale presso il Cassetto digitale dell’imprenditore, disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale ed erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio.

L’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020 prevede che La mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporta l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale e contemporaneamente l’irrogazione di una sanzione amministrativa, come previsto dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicato dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

 Il sistema camerale – e quindi anche la Camera di Commercio di Bologna – è prossimo al rilascio d’ufficio dei domicili digitali a tutte le imprese, individuali e societarie, e, congiuntamente, all’applicazione delle sanzioni relative al mancato adempimento, qualora ne ricorrano i presupposti.

Per evitare le sanzioni economiche, dunque, le imprese hanno ancora qualche giorno a disposizione, comunicando spontaneamente, quanto prima, il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Bologna, evitando il procedimento d’ufficio.

COSA POSSONO FARE LE IMPRESE

Per verificare la regolarità della propria posizione e per scoprire come comunicare la propria PEC consulta la pagina informativa di Unioncamere.

Si ricorda che la PEC dell’impresa, sulla base della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia emanata il 13 luglio 2015 ai sensi dell’art. 8 della legge n. 580/1993, deve essere nella titolarità esclusiva della singola impresa (non è pertanto possibile utilizzare la stessa PEC per più imprese).

Le imprese che hanno necessità di ulteriori chiarimenti sulla procedura in generale possono contattare il Call Center della Camera di commercio di Bologna al numero: 051/6093888.

(E. Cricca)