Malattia, esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i dipendenti del settore privato – circolare INPS n. 95/16.

Malattia, esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i dipendenti del settore privato – circolare INPS n. 95/16.

L’Inps, con circolare del 7 giugno u.s., ha diramato alle sedi gli indirizzi operativi in merito all’applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato.

Queste le patologie che danno diritto agli esoneri dalla reperibilità.

SINDROMI VASCOLARI ACUTE CON INTERESSAMENTO SISTEMICO

EMORRAGIE SEVERE / INFARTI D’ORGANO

COAGULAZIONE INTRAVASCOLARE DISSEMINATA E CONDIZIONI DI SHOCK – STATI VEGETATIVI DI QUALSIASI ETIOLOGIA

INSUFFICIENZA RENALE ACUTA

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA ANCHE SU BASE INFETTIVA (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica)

INSUFFICIENZA MIOCARDICA ACUTA SU BASE ELETTRICA (gravi aritmie acute), ISCHEMICA (infarto acuto), MECCANICA (defaillance acuta di pompa) E VERSAMENTI PERICARDICI

CIRROSI EPATICA NELLE FASI DI SCOMPENSO ACUTO

GRAVI INFEZIONI SISTEMICHE FRA CUI AIDS CONCLAMATO

INTOSSICAZIONI ACUTE AD INTERESSAMENTO SISTEMICO ANCHE DI NATURA PROFESSIONALE O INFORTUNISTICA NON INAIL(arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.)

IPERTENSIONE LIQUORALE ENDOCRANICA ACUTA

MALATTIE DISMETABOLICHE IN FASE DI SCOMPENSO ACUTO

MALATTIE PSICHIATRICHE IN FASE DI SCOMPENSO ACUTO E/O IN TSO

NEOPLASIE MALIGNE, IN: Trattamento CHIRURGICO E NEOADIUVANTE; Chemioterapico ANTIBLASTICO E/O SUE COMPLICANZE; Trattamento RADIOTERAPICO

SINDROME MALIGNA DA NEUROLETTICI

TRAPIANTI DI ORGANI VITALI

ALTRE MALATTIE ACUTE CON COMPROMISSIONE SISTEMICA (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect…) PER IL SOLO PERIODO CONVALESCENZIALE

QUADRI SINDROMICI A COMPROMISSIONE SEVERA SISTEMICA SECONDARI A TERAPIE O TRATTAMENTI DIVERSI (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).

L’Inps, chiarisce che i datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico legali richiesti all’ente, nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, sono tenuti ad escludere gli attestati telematici che riportino valorizzati i campi relativi a “terapie salvavita” e “invalidità”.

La circolare ulteriormente precisa che pur non risultando possibile, per i datori di lavoro l’utilizzo, nelle ipotesi di cui sopra, il canale per la richiesta di visite mediche di controllo domiciliare, è sempre possibile per gli stessi di segnalare, mediante posta PEC, alla sede Inps gli  eventi riferiti a casistiche per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità e per i datori ritengano utile di effettuare una verifica; rimane nella facoltà dell’INPS di valutare, mediante il proprio centro medico legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, con successiva notizia al datore di lavoro richiedente.

(M. Mazzanti)