Legge n. 197 del “29.12.2022 – “LEGGE DI BILANCIO”. Terza Parte.

In riferimento alla legge n° 197 del 29 Dicembre 2022, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, proseguiamo l’illustrazione delle principali tematiche, affrontando i provvedimenti riguardanti l’AREA AMBIENTE / SVILUPPO SOSTENIBILE.

Art. 1, commi 11-12 – Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, anche per il primo trimestre 2023, l’ARERA provvede ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (nei precedenti trimestri la misura si applicava anche alle forniture di energia elettrica ad utenze con potenza superiore a 16,5 kW).

Art. 1, comma 13 – Riduzione dell’imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023

Prorogata la riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, nonché sulla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili al medesimo periodo.

Art. 1, comma 14 – Riduzione IVA somministrazioni energia termica prodotta con gas metano

Riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA anche sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Confermate, anche per il I° trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema gas in vigore nel IV trimestre 2022.

Art. 1, comma 15 – Riduzione dell’imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023

L’articolo in oggetto dispone che l’ARERA fissi una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell’importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l’azzeramento di tutte le altre aliquote.

Art. 1, comma 16 – Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento

La norma riduce l’aliquota IVA dal 22 per cento al 5 per cento per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023, nonché sulla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili al medesimo periodo.

Art. 1, commi 17-19 – Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas

Si modificano i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l’anno 2023 con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati.

Art. 1, commi 24-28 – Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale

Viene istituito un apposito Fondo con una dotazione finanziaria, per l’anno 2023, pari a 220 milioni di euro. Viene previsto, inoltre, che l’ARERA, inoltre, possa sospendere fino al 31 gennaio 2023 e nel limite di 50 milioni di euro, i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale, potranno essere.

Art. 1, commi 301-303 – Sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile, contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione biodiversità

La norma stanzia 20 milioni di euro per l’anno 2023 alle attività in favore dello sviluppo in agricoltura dell’imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e del ricambio generazionale (Più impresa).

Incremento di 9,5 milioni di euro, per il 2023, della dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, al fine di consentirne l’avvio e la gestione, compreso il sostegno all’implementazione dei sistemi informatici e delle procedure finanziarie.

Istituzione di un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2023, al fine di realizzare interventi volti alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto all’Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale.

Art. 1, comma 432 – Fondo per il recupero e la cura della fauna selvatica

Si rifinanzia il Fondo per il recupero della fauna selvatica, al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2023, destinato a sostenere l’attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute, il cui statuto includa finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare  riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario.

Art. 1, commi 434 e 435 – Reddito alimentare

Istituito un Fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del Reddito alimentare, quale misura per combattere lo spreco e la povertà alimentare. Le città metropolitane individuate sono dieci: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria,

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, i princìpi della legge valgono come princìpi di grande riforma economica e sociale, in conformità ai rispettivi statuti; 4 le città metropolitane istituite dalle regioni a statuto speciale: Cagliari, Catania, Messina e Palermo.

Il beneficio è finalizzato all’erogazione ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione oppure ricevere nel caso di categorie fragili.

Art. 1, commi 443-445 – Norme in materia di raccolta di legname depositato

Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l’autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, si consente agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.

Per il finanziamento di progetti relativi alle predette attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023.

Art. 1, commi 447-449 – Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157

Modificato l’art. 19 ed introdotto l’art. 19 ter.

Sono previste ulteriori voci quali la tutela della biodiversità, la migliore gestione del patrimonio zootecnico e la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale (oltre alla tutela del suolo, a motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le suddette finalità provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica (anche nelle zone vietate alla caccia, in cui con le modifiche apportate, sono ricomprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

La norma prevede che siano le regioni stesse, sentito l’ISPRA, a valutare l’inefficacia dei metodi (senza peraltro riferirsi al fatto che devono essere ecologici), e di conseguenza autorizzare piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Va peraltro specificato che la nuova normativa non specifica che il controllo deve essere esercitato selettivamente.

Viene altresì esplicitato che l’attività di controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica non costituiscono esercizio di attività venatoria.

Con il novellato articolo 19 i piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia provinciali o regionali.

Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, con l’eventuale supporto in termini tecnici e di coordinamento del personale del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri.

Si aggiunge, infine, che gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all’analisi igienico sanitaria e in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.

Viene prevista l’adozione, entro il 30.4.23, del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito l’Ispra, e previa intesa con le regioni e le province autonome; il Piano, che avrà una durata quinquennale, con l’obiettivo di coordinare ed attuare l’attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica mediante abbattimento e cattura.

Incrementato di 500.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2023, il fondo previsto all’art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 1, comma 457 – Dotazione per l’attività di ordine tecnico operativo per il PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Si incrementa la dotazione del «Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» di 9 milioni di euro per l’anno 2023, di 12 milioni di euro per l’anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l’anno 2025, al fine di consentire l’attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti.

Art. 1, comma 505 – Riduzione indennizzo usure strade a causa di mezzi agricoli

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate, si concede l’indennizzo per la maggiore usura della strada, nella misura ridotta del 70 per cento, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi.

Per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti è autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Art. 1, commi 695-696 – Fondo per il contrasto al consumo di suolo

Istituito il “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” con l’assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.

Altre tematiche affrontate nella legge di Bilancio sono:

· Istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato a sostenere l’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro. (art. 1, c. 450 – 451)

· Efficientamento degli organismi e delle attività in ambito agricolo. Rifinanziamento fondo Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (art. 1, c. 453 – 456)

· Fondo per accrescere il livello e l’offerta professionale nel turismo (art. 1, c. 603 – 606)

· Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica e cammini religiosi (art. 1, commi 607-610)

· Fondo per il turismo sostenibile (art. 1, commi 611- 612)

· Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica (art. 1, comma 691)

· Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea. La norma prevede una autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026 a favore del Commissario unico per la depurazione al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane (art. 1. C. 692 – 693)

· Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria (art.1, c. 697)

· Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali (art. 1, c. 698 – 700).

· Destinazione dei proventi derivanti dalla messa all’asta delle quote di emissioni di CO2 (art.1, c. 707 – 708)

· Superbonus: ampliata la platea dei destinatari degli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione prevista a partire dal 2023 (art. 1, commi 894-895)

I nostri uffici rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

(A. Flora)