Legge n. 197 del “29.12.2022 – “LEGGE DI BILANCIO”. Seconda Parte.

In riferimento alla legge n° 197 del 29 Dicembre 2022, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, proseguiamo l’illustrazione delle principali tematiche, affrontando i provvedimenti riguardanti l’AREA LAVORO / PREVIDENZA.

Art. 1, commi 63-84 – Detassazione dei premi di risultato al 5% per il 2023

La norma si riferisce all’erogazione di risultato o di produttività e cioè a quell’elemento della retribuzione di natura monetaria e a carattere variabile introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2016, la cui corresponsione è collegata alla misurazione e al raggiungimento di obiettivi di redditività, produttività e qualità del lavoro.

Fino al 2022 al premio si applicava normalmente un’imposta sostitutiva (agevolata) del 10%, ridotta – per il solo anno 2023 – al 5%. La riduzione dell’imposta sostitutiva dal 10% al 5% per i cd. premi di produttività è una misura temporanea, attuabile solo per i premi erogati quest’anno.

Si ricorda che il premio, per rientrare nelle agevolazioni fiscali, deve essere stato istituito da un contratto collettivo aziendale o territoriale depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione, così come previsto dal Decreto interministeriale del 25 marzo 2016.

L’accesso alle agevolazioni fiscali è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano percepito, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, un reddito da lavoro dipendente non superiore ad 80.000 euro e può riguardare premi del valore massimo di 3.000 euro annui.

Art. 1, comma 281 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Prorogato, con modifiche, lo speciale esonero già previsto nello scorso anno per la quota di contribuzione a fini previdenziali a carico del lavoratore.

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, l’esonero viene prorogato anche per il 2023, per la medesima platea di soggetti, e viene contestualmente disposto un ulteriore innalzamento della percentuale dal 2 al 3 per cento per coloro che hanno una retribuzione imponibile mensile non eccedente i 1.923 euro.

Art. 1, commi 283-285 – Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile (Quota 103)

La legge di Bilancio per il 2023 ha definito la nuova versione della pensione anticipata – la cosiddetta “Quota 103” – che sostituisce le precedenti “Quota 102” (per l’anno 2022) e “Quota 100” (per l’anno 2021 e per l’anno 2020).

Per il solo anno 2023 sarà possibile accedere alla pensione anticipata con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione da raggiungersi entro il 31 dicembre 2023. L’ammontare della pensione non subirà penalizzazioni o ricalcoli integralmente contributivi, ma non potrà superare 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (il tetto di importo si applica solo in relazione alle mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento ordinario).

Sarà necessario un periodo di attesa per la liquidazione della prestazione (“finestra”) pari a 3 mesi per i lavoratori del settore privato, sia dipendenti, che autonomi o parasubordinati, e 6 mesi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (per chi ha  maturato i requisiti per la “Quota 103” al 31 dicembre 2022, la finestra si apre il 1° aprile 2023 se lavoratore del settore privato, il 1° agosto 2023 se dipendente pubblico).

Il diritto conseguito entro il 2023 potrà essere esercitato anche negli anni successivi, così come era già accaduto per “Quota 100” e “Quota 102”; non sarà cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, dal primo giorno di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria. Sino al compimento dell’età pensionabile è possibile percepire, nel periodo di godimento della prestazione sperimentale agevolata, i soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 del Codice civile, nel limite di 5.000 euro annui lordi di compensi.

Art. 1, commi 286-287 – Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per la quota 103 (ovvero almeno 62 anni di età e 41 di contributi entro il 31 dicembre 2023), per l’accesso a questa speciale forma di pensionamento anticipato, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima.

In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Art. 1, commi 288-291 – Proroga dell’Ape Sociale

Viene prorogata anche per l’anno 2023 la disciplina dell’APE sociale, un’indennità, corrisposta dall’INPS fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (disoccupati, caregiver, invalidi civili, lavori gravosi, etc.).

Art. 1, commi 292 – Proroga Opzione donna

Viene prorogata anche per l’anno 2023, ma con significative modifiche in senso restrittivo, la cd. “Opzione donna” e cioè la speciale forma di accesso alla pensione introdotta originariamente come misura sperimentale con la legge n. 243/2004 in favore delle lavoratrici con determinati requisiti, a condizione che optassero per il sistema di calcolo contributivo integrale.

Nella nuova versione introdotta dalla legge di Bilancio per il 2023, il pensionamento anticipato viene riservato alle lavoratrici che al 31 dicembre 2022 avevano raggiunto almeno 35 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età (il requisito di età si riduce di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni).

Inoltre, la norma subordina l’accesso al pensionamento all’esistenza di particolari condizioni personali/familiari delle optanti che delimitano fortemente la platea di riferimento. Deve infatti trattarsi di donne che:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 60 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendali presso la struttura per la crisi d’impresa (a tali lavoratrici si applica la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico a prescindere dal numero di figli).

Art. 1, commi 294-299 – Esoneri contributivi per assunzioni giovani, donne, RdC

La legge di Bilancio 2023 rafforza e proroga le agevolazioni per chi assume o stabilizza percettori di reddito di cittadinanza, giovani di età inferiore a 36 anni e donne, con incremento del tetto massimo di agevolazione fruibile dal datore di lavoro, che passa da 6.000 a 8.000 euro per l’anno 2023. Si sottolinea che si tratta di misure che dovranno essere sottoposte all’autorizzazione della Commissione UE.

Percettori del reddito di cittadinanza

L’impiego stabile di un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza consente al datore di lavoro di fruire dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di trasformazione da tempo determinato in tempo indeterminato, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2023 e 31 dicembre 2023, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Giovani under 36 assunti a tempo indeterminato

In caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore ai 36 anni o di trasformazione di un rapporto a termine già in essere, al datore di lavoro spetta lo sgravio al 100% dei contributi previdenziali a proprio carico: nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui e per 36 mesi o 48 mesi se la sede di lavoro si trova in una delle regioni svantaggiate (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Possono accedere all’agevolazione tutti i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro non imprenditori) che, nel corso del 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), assumono a tempo indeterminato giovani i quali non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni).

Esclusi: i rapporti di apprendistato e lavoro domestico ed i datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione o nei nove mesi successivi alla stessa, intimino licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Art. 1, comma 298 – Assunzione di donne

In caso di assunzione di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 spetta al datore l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a suo carico per 12 mesi in caso di assunzione a termine o per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo annuo di 8.000 euro.

Tale agevolazione è riconosciuta sia ai datori di lavoro del settore agricolo e sia ai datori di lavoro non imprenditori.

Deve trattarsi di donne:

· con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

· di qualsiasi età, se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

· di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna pari almeno al 25% e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

· di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Art. 1, comma 300 – Proroga per l’anno 2023 dell’esonero contributivo per lavoratori agricoli autonomi under 40

Prorogato l’esonero contributivo biennale per i lavoratori autonomi agricoli (IAP, CD) con meno di 40 anni di età che si iscrivono per la prima volta nella gestione previdenziale INPS nel 2023.

Riconosciuto, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 40 anni, in caso di nuova iscrizione all’INPS nel corso del 2023, lo sgravio dei contributi pensionistici al 100 per cento per i primi 24 mesi di attività.

Art 1, commi 342-354 – Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (voucher). Prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato

La legge di bilancio 2023 ha eliminato per il settore agricolo la possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale disciplinato dall’art. 54 del decreto-legge n. 50/2017 (cd. “voucher”), che rimane invece in vigore per gli altri settori produttivi con un ampliamento della possibilità di utilizzo rispetto alla previgente normativa.

Per il settore primario – in sostituzione dei voucher – è stata introdotta in via sperimentale per il biennio 2023-2024 una nuova tipologia contrattuale denominata “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”, disciplinata dai commi da 344 a 354 della legge in commento.

Possono utilizzare questa forma contrattuale tutti i datori di lavoro agricolo, senza limiti dimensionali, a differenza di quanto previsto per le prestazioni occasionali degli altri settori produttivi.

Possono essere assunti con questa particolare forma contrattuale le seguenti categorie di soggetti:

a) persone disoccupate, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;

b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;

c) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;

d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

In nessun caso possono essere assunti con questa particolare tipologia contrattuale, anche se appartenenti alle predette categorie, coloro che abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, salvo che non si tratti di pensionati.

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato possono riguardare solo attività di carattere “stagionale”.

La durata dell’attività di natura stagionale occasionale non può essere superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non l’arco temporale complessivo del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi.

Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva e, prima dell’inizio della prestazione, deve effettuare una vera e propria comunicazione di assunzione così come è tenuto a fare per qualsiasi altro lavoratore dipendente.

Il compenso spettante deve essere corrisposto direttamente dal datore di lavoro mediante bonifici o altre modalità tracciabili (e non utilizzando voucher), sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro.

Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

l datore di lavoro dovrà effettuare all’INPS il versamento della contribuzione entro il 16 del mese successivo a quello in cui ha termine della prestazione, secondo modalità che dovranno essere stabilite dai competenti enti previdenziali ed assicurativi.

Laddove si superi il limite di durata di 45 giorni nell’anno è prevista la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di assunzione ovvero in caso di utilizzo di soggetti che non rientrano in una delle categorie previste, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione non derivi da false dichiarazioni del lavoratore.

Altre tematiche affrontate nella legge di Bilancio sono:

· Prorogato ulteriormente lo smart working per i cd, “lavoratori fragili” (art. 1, c. 306)

· Vengono riviste le norme in materia di assegno unico universale, attraverso l’incremento di alcuni importi e la stabilizzazione di alcune norme di favore (art. 1, c. 359).

· Elevato, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, dal 30 all’80% della retribuzione l’ammontare dell’indennità spettante per congedo parentale successivo al 31 dicembre 2022 (art. 1, c. 359)

I nostri uffici rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

(A. Flora)