Grazie alle ripetute richieste di Confagricoltura per l’estensione degli incentivi per l’acquisto di beni strumentali nuovi previsti dall’Agricoltura 4.0 anche alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale, la Legge Finanziaria 2020 apre alla possibilità di accedere a crediti di imposta per molti investimenti per tutte le imprese agricole.
In particolare, è concesso un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, (Mod. F24), alle imprese residenti nel territorio dello Stato che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, comprese pertanto le imprese agricole sia in forma individuale che societaria tassate in base al reddito agrario, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi indicati nella tabella A (Impresa 4.0) allegata alla Legge di Bilancio 2017, ad eccezione dei veicoli indicati all’articolo 164, c.1, del TUIR, dei beni per i quali il D.M. 3.12.1988, stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni indicati nell’allegato 3 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa in alcuni settori di attività.
A tali beni strumentali viene riconosciuto un credito di imposta differenziato a seconda del costo di acquisto e nel limite massimo del costo complessivamente ammissibile pari a € 10 milioni, determinato come segue:
– fino a € 2,5 milioni la misura del credito è del 40% del costo
– oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni la misura è pari al 20% del costo.
Le macchine devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:
- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) o soluzioni equipollenti (cfr. circ. AdE n. 4/E del 30/03/2017) ® Centraline elettroniche;
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program ® Modem (CL55,CL10, AM53);
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine ® Rete dati;
- interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva (Digital Twin cfr. circ. AdEn. 4/E del 30 03 2017) ® monitor;
- rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza ® Certificati CE.
Inoltre, le stesse macchine devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto ® Modem (CL55,CL10, AM53);
- monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e ad attività alle derive di processo ® Modem (CL55,CL10, AM53);
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
Sono, inoltre, agevolabili gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi di cui all’allegato B della L. n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017), cioè i beni immateriali connessi agli investimenti in beni materiali Impresa 4.0 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), per i quali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% dei costi ammissibili nel limite massimo di € 700.000.
Usufruiscono di un credito di imposta anche i beni strumentali “generici” ossia i beni diversi da quelli ad elevato contenuto tecnologico (Impresa 4.0) nella misura del 6% dei costi sostenuti nel limite massimo di investimento ammissibile pari a € 2 milioni.
Come già detto, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni tecnologici di cui alle predette tabelle A e B.
Il credito d’imposta inoltre non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, c. 5, del TUIR. Il credito d’imposta è, altresì, cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e alla base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Qualora entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione degli investimenti, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo i relativi costi.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già̀ utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni delle norme in commento. In relazione agli investimenti di cui alle predette tabelle A e B le imprese sono, inoltre, tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità̀ rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico di cui al DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio). In via prudenziali, sconsigliamo gli associati di utilizzare tale dichiarazione in quanto sono preferibili le certificazioni di cui sopra.
Al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative è previsto che le imprese che si avvalgono di tali misure effettuino una comunicazione allo stesso dicastero che, con apposito decreto direttoriale, approverà il modello, il contenuto, le modalità̀ e i termini di invio della stessa comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Infine, al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) è demandato il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta.
(Erica Cricca)