La legge finanziaria 2020 ripropone, con alcune differenze, l’esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) già riconosciuto dalle leggi di Bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016) e per il 2018 (legge n. 205/2017). L’attuale legge di bilancio riconosce ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 40 anni, in caso di nuova iscrizione all’INPS nel corso del 2020, lo sgravio dei contributi pensionistici al 100% per i primi 24 mesi di attività.
L’agevolazione spetta solo per due anni, a differenza dell’analoga misura applicabile in favore dei nuovi iscritti nel 2017 e nel 2018 che prevedeva uno sgravio di durata quinquennale (totale per i primi tre anni e parziale per gli ultimi due anni). Da sottolineare inoltre che essa riguarda i giovani agricoltori che si iscriveranno all’INPS nel 2020: nessuna agevolazione viene invece riconosciuta a coloro che si sono iscritti per la prima volta nel 2019, non essendo previsto alcun effetto retroattivo della norma.
L’esonero riguarda esclusivamente i contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), ossia quelli destinati a finanziare i trattamenti pensionistici del coltivatore diretto o dello IAP. Restano dovuti gli altri contributi obbligatori, quali quelli relativi alla maternità ed all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (questi ultimi limitatamente ai coltivatori diretti).
L’esonero dei contributi pensionistici non incide sulla misura del trattamento pensionistico che continua ad essere calcolato sull’ordinaria aliquota di computo. Lo sgravio non è cumulabile, per espressa previsione di legge, “con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento”. Si tenga presente al riguardo che a partire dal 2018 l’aliquota per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche è pari al 24% per tutte le categorie di lavoratori agricoli autonomi (CD e IAP), senza differenze di età o collocazione geografica (zone svantaggiate). Non ci sono, al momento, altre tipologie di riduzioni contributive per i lavoratori agricoli autonomi oltre a quella in commento.
L’agevolazione è soggetta ai vigenti limiti europei in materia di aiuti di stato, il cd. regime “de minimis”, che per il settore agricolo, di regola, è pari a 20.000 euro in tre esercizi finanziari (25.000 in presenza di alcune condizioni).
Si ricorda, in particolare, che l’Istituto previdenziale ha avuto modo di precisare che per l’ammissione al beneficio rileva soltanto che il giovane agricoltore non sia mai stato iscritto alla previdenza agricola in qualità di capo del nucleo familiare coltivatore diretto per cui chiede l’iscrizione. E così un nuovo coltivatore diretto under 40 può essere ammesso al beneficio contributivo anche se ha fatto parte di un preesistente nucleo in qualità di coadiuvante familiare, a prescindere dalla circostanza che i componenti (del vecchio e del nuovo nucleo) siano gli stessi; per l’accesso al beneficio è inoltre necessario che la nuova iscrizione del giovane agricoltore si accompagni alla realizzazione di una “nuova forma imprenditoriale agricola”.