Legge di stabilità – Bilancio di previsione dello stato 2019. Norme in materia di lavoro e previdenza.

Legge di stabilità – Bilancio di previsione dello stato 2019. Norme in materia di lavoro e previdenza.

All’esame dei commentatori il testo della fluviale Legge di Stabilità 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n.145, pubblicata in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018), legge che si compone di 19 articoli dei quali il solo articolo 1 compendia ben 1143 commi! Sono poi a disposizione dei commentatori anche le norme (contenuta in un decreto legge governativo) in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (quota 100). Per dare concretezza alle norme la legge di bilancio rimanda ad ulteriori 160 provvedimenti (sia legislativi che di carattere amministrativo) ancora da emanare.

Esaminiamo quindi le principali misure previste per il settore.

In agricoltura la legge di bilancio si connota per alcuni provvedimenti specifici e peculiari in materia di lavoro e previdenza (una cinquantina i commi interessanti il settore), con ricadute non insignificanti, anche di carattere economico per le imprese. Un rilevante taglio dei costi si potrà ottenere grazie alla definitiva stabilizzazione della (precedentemente annuale) revisione delle tariffe INAIL (per circa il 30% della contribuzione previgente). I commi da 1121 a 1126 dell’articolo 1 della legge stabiliscono la revisione dei premi e contributi antinfortunistici dovuti all’INAIL (anche per il settore agricolo) dai lavoratori autonomi e dai datori di lavoro per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La revisione della contribuzione INAIL (prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) è resa più organica e strutturale , anche stanziando più risorse finanziarie rispetto a quelle già previste dal 2014 (1,2 miliardi all’anno); la norma prevede, infatti, ulteriori risorse per il triennio 2019 – 2021, pari a 410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni per il 2020 e 600 milioni per il 2021. La concreta attuazione della riduzione di premi e contributi in relazione dell’andamento delle singole gestioni INAIL è demandata alla futura decretazione del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’INAIL. Di rilievo l’appesantimento dell’apparato sanzionatorio per la lotta al sommerso e al lavoro irregolare nonché per il miglioramento delle regole in materia di tutela antiinfortunistica e per la tutela della salute sui luoghi di lavoro (20 % per i casi di lavoratori occupati con omessa preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, violazioni della disciplina relativa alla somministrazione di lavoro, appalto e distacco, violazione della durata massima dell’orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale; la sanzione aumenta del 10% per la violazione delle disposizioni del TU sulla sicurezza del lavoro, sia in via amministrativa che penale); le sanzioni raddoppiano in caso di recidiva nei tre anni precedenti. Previsto anche un rafforzamento dei controlli degli ispettori del lavoro.

La nuova legge prevede (art.1, comma 278) un più favorevole sistema per i congedi parentali previsti in favore del padre lavoratore dipendente (che per l’anno 2019, ha diritto a 5 giorni di congedo obbligatorio, rispetto ai 4 già previsti) giorni da godere entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in

famiglia o in Italia del minore, e di un ulteriore giorno di congedo facoltativo in sostituzione del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre; sempre in materia particolare la regola (art. 1, comma 485) per le lavoratrici madri alle quali è data facoltà di rimanere in servizio fino al nono mese di gravidanza, onde godere del congedo di maternità interamente dopo il parto (a condizione che vi sia il consenso dello specialista SSN e del medico competente. Lavoro agile: le regole per il cd. Smart Working (previsto dal Jobs act renziano – Legge n. 81/2017) dovranno consentire prioritariamente l’accesso alla agevolazione organizzativa per le lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità e ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità. Ridefinite le regole per l’alternanza scuola lavoro e per la formazione 4.0; nuovi incentivi per l’assunzione di apprendisti di primo livello. Prorogato al 2020 il passaggio dal sistema di denunzia contributiva INPS trimestrale (DMAG) al sistema mensile generale (UNIEMENS). La proroga è prevista dall’art. 1, comma 1136, lettera b, della legge di bilancio in commento, e sposta il termine di entrata in vigore del sistema di denuncia mensilizzata dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020. In sostanza, il passaggio dal sistema di dichiarazione trimestrale oggi vigente in agricoltura (mod. DMAG) al sistema di denuncia mensile in vigore nella generalità degli altri settori produttivi (mod. UNIEMENS) è differito ulteriormente e ciò anche in ragione, è presumibile, della robusta azione di lobbing svolta dalle organizzazioni di categoria che, notoriamente, non vedono di buon occhio tale misura. L’entrata in vigore della misura per i datori di lavoro agricoli che occupano operai era originariamente prevista dalla legge per il contrasto al caporalato (art. 8, c. 2, legge n. 199/2016); il termine era fissato al 1° gennaio 2018, poi successivamente prorogato al primo gennaio 2019 dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, c. 1154, legge n. 205/2017).

In ogni caso, occorre sottolineare come il passaggio alla denuncia contributiva mensile fosse coerente se in relazione all’ulteriore obbligo, previsto dalla legge sul caporalato, inerente il passaggio a modalità telematiche del L.U.L. – Libro Unico del Lavoro (ex libro paga e matricola); al riguardo si osservi come con il decreto legge, n. 135/2018, tale adempimento sia stato abrogato. Il passaggio dalle modalità trimestrali di denuncia contributiva INPS (DMAG) al sistema mensile (UNIEMENS) non comporterà particolari oneri aggiuntivi (salvo quelli burocratici); sarà, infatti, conservato il sistema della tariffazione dei contributi da parte dell’INPS (a differenza che negli altri settori, in cui i datori di lavoro auto – liquidano il dovuto da corrispondere) e delle attuali scadenze di pagamento trimestrali differite di circa 6 mesi (nei settori non agricoli si paga nel mese successivo a quello di riferimento). Confermato l’esonero contributivo (100% per 36 mesi e fino a 3000 euro annui) per le assunzioni nelle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) per i lavoratori di età inferiore a 35 anni o comunque per i disoccupati da almeno sei mesi (dotazione 500 milioni di euro). Con misura innovativa è definito un esonero contributivo per ogni assunzione di giovani con curriculum scolastici universitari particolarmente brillanti.

In concreto, l’art. 1, commi 706 – 717, della legge di bilancio 2019, stabilisce un esonero del versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati, i quali provvedano ad assumere (nel periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019) con contratto a tempo indeterminato, ed a tempo pieno, giovani particolarmente dotati dal punto di vista curriculare; ciò per un massimo di 12 mesi e nel limite massimo annuo di € 8.000,00 esclusi premi e contributi INAIL (che continuano ad essere versati dal datore).

In caso di rapporti a tempo parziale, l’importo è ridotto in proporzione, così come nel caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. L’esonero è previsto per i giovani che abbiano conseguito una laurea magistrale con la votazione di 110 e lode o in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019. Per i neolaureati, come ulteriore requisito, è stabilito che la carriera universitaria si deve essere sviluppata con votazione media ponderata non inferiore a 108 su 110. Il titolo deve essere stato conseguito entro la durata legale del corso di studi e, comunque, entro il trentesimo anno di età, presso Università statali o non statali legalmente riconosciute. Per ovvi motivi, non godono del beneficio i rapporti di lavoro domestico ed i datori di lavoro che, nei 12 precedenti all’assunzione del laureato, abbiano effettuato in azienda licenziamenti (sia singoli che collettivi), per giustificato motivo oggetti nell’unità produttiva interessata all’assunzione di personale.

L’esonero è sottoposto a revoca, con recupero delle somme corrispondente al beneficio già fruito, qualora il datore di lavoro effettui, nei 24 mesi successivi, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con le agevolazioni di un lavoratore della medesima unità produttiva con medesima qualifica.

L’esonero è soggetto al “de minimis” comunitario.

Stabilite norme agevolative per i contribuenti in difficoltà (con reddito ISEE non superiore a 20.000 euro) che potranno sanare oltre alle pendenze fiscali anche quelle contributive INPS. Per le assunzioni di soggetti disabili è previsto che il datore di lavoro potrà fruire, per un periodo di 12 mesi, del rimborso per la quota del 60% della retribuzione corrisposta al lavoratore se destinatario di un progetto di reinserimento.

(M. Mazzanti)