Legge di Bilancio – Sanzioni lavoro: aumento.

Legge di Bilancio – Sanzioni lavoro: aumento.

 

Non si è ancora asciugato l’inchiostro e la Legge di Bilancio 2018 (n. 145/2018) è già oggetto di commenti e istruzioni operative. Con recente nota l’I.N.L. – Ispettorato Nazionale del Lavoro – (Circolare n. 2/2019 del 14 gennaio 2019) ha illustrato le principali novità della normativa introdotta e che appesantisce le sanzioni previste in capo alle aziende per le violazioni delle regole in materia di lavoro. Le sanzioni (chiarisce l’I.N.L.) sono tutte quelle che incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Sulla base dell’art. 1, comma 445, della legge n. 145/2018, il quadro sanzionatorio incrementale riguarda e seguenti norme.

Aumento del 20%

  • art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxi – sanzione per lavoro nero; art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositorie;
  • art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;
  • dai commi 3 e 4 dell’art. 18 bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono la violazione degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero;

Aumento del 10% per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

La norma prevede poi la possibilità di apportare ulteriori aumenti del 20% per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate successivamente con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le predette maggiorazioni sono raddoppiate quando, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Tutte queste misure si applicano per le condotte perfezionatesi dal 1° gennaio 2019. Si ricorda, comunque, che data la “natura” giuridica di molte delle condotte di carattere “permanente” (es. lavoro nero), il momento e la collocazione temporale è da collocarsi all’atto della cessazione della condotta, che dovrà essere nel 2019 (il lavoratore in nero ad esempio è impiegato dal 2018 e ancora in azienda nel 2019, quando viene “scoperta” la situazione).

Le maggiori risorse introitate sono devolute al Fondo risorse decentrate dell’I.T.L., secondo le regole da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva (in pratica il tutto si traduce in aumento di stipendio per gli ispettori del lavoro).

Tradotto dal burocratese, la principale sanzione aumentata (lavoro nero), premesso che l’importo sanzionatorio “base” previsto in relazione alla occupazione di un lavoratore in “nero” va da € 1.500,00 ad € 9.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro, con la nuova norma passa alla somma che va da € 1.800,00 ad € 10.800,00.

(M. Mazzanti)