Legge di Bilancio 2024.

Come consuetudine la legge di bilancio è arrivata in porto alle soglie dell’anno nuovo;  con il via libera definitivo della Camera dei Deputati, del 29 dicembre u.s.,  la legge di bilancio 2024, approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre 2023, conclude l’iter di approvazione da parte del Parlamento. La norma (legge 30 dicembre 2023, n. 213 ) recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” è stata successivamente  pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2023 (Supplemento ordinario n. 40/L alla GU –  Serie generale – n. 303). Vediamo i punti salienti della manovra, pesantemente condizionata da vincoli interni ed esterni di bilancio e spesa.

 

Taglio del cuneo fiscale/contributivo

Per il solo 2024 confermato il taglio del cuneo contributivo inerente la quota posta a carico dei dipendenti; l’esonero è pari al 6% per le retribuzioni sino a 2.692,00 euro (parametrate su 13 mensilità) ed al 7% per le retribuzioni sino a 1.923,00 euro (parametrate su 13 mensilità). L’esonero non si applica alla mensilità di tredicesima.

 

Reddito imponibile, Fringe Benefits, Premi di risultato, Turismo e Alberghiero

Confermata nel 2024 la detassazione dei “fringe benefits” che non concorreranno a formare il reddito da lavoro dipendente fino a 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti (in precedenza il limite era fissato a 258,00 euro) e a 2.000,00 euro per i soggetti con figli a carico.

Parimenti confermata, per i dipendenti delle aziende del settore privato con contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), per il 2024 la detassazione al 5% ( sino a 3.000 euro) sulle somme corrisposte come premi di risultato e simili; ciò a condizione che i dipendenti  nell’anno di imposta precedente, abbiano ricevuto  redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro.

La finanziaria 2024 conferma le agevolazioni per i lavoratori del settore turistico, ricettivo alberghiero e termale, della ristorazione, somministrazione di bevande e alimenti più fiscalmente favorevoli e già previste dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (conv. in legge 3 luglio 2023, n. 85); ai dipendenti dei settori richiamati (semprechè abbiano percepito nel 2023 redditi fino a 40.000 euro) nel periodo gennaio-giugno 2024, si applica un trattamento integrativo speciale (che non concorre alla formazione del reddito) pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario rese nei giorni festivi.

 

Misure in materia pensionistica

Per l’anno 2024, la rivalutazione automatica delle pensioni è fissata nella misura del: 100%, per i trattamenti pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS; 85%, per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS, 53%, per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e fino a 6 volte lo stesso, 47%, per i trattamenti complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e fino a 8 volte lo stesso, 37%, per i trattamenti complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e fino a 10 volte lo stesso, 22%, per i trattamenti complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS; in ogni caso l’aumento perequativo non può determinare un trattamento pensionistico superiore alla rispettiva fascia di trattamento INPS, ed è assegnato quindi sino a  concorrenza; definite nuove regole per l’accesso  alla pensione di vecchiaia con anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, legata all’importo della pensione;  normato, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, il riscatto previdenziale dei periodi lavorativi non coperti da versamenti contributivi (ricadenti tra l’anno del versamento del primo contributo e quello dell’ultimo accredito (nel massimo di 5 anni)  per i  titolari di pensione che abbiano versato il primo contributo successivamente al 31 dicembre 1995; l’onere per il riscatto nel  settore privato, può essere a carico dal datore di lavoro anche eventualmente  destinando a tal fine i premi di produzione del lavoratore.

Confermata, con modifiche, “Quota 103”: nel 2024 il calcolo dell’assegno è interamente contributivo, che è  comunque erogabile nella misura non superiore a  4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia); prevista finestre di accesso (7 mesi per i privati, 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico) rimangono i requisiti di 62 anni d’età e 41 di contributi.

Ancora possibile l’esonero dal versamento della quota contributiva a carico dipendente con accredito in busta paga, per chi continua a lavorare (bonus Maroni).

Modificate le regole per l’APE Sociale: per il 2024, il requisito anagrafico onde poter fruire del beneficio è innalzato a 63 anni e 5 mesi; si ricorda che in precedenza l’accesso era consentito con il requisito dei 63 anni. Cambia anche “Opzione Donna”: nel 2024 aumenta il requisito anagrafico, necessari infatti 61 anni di età (in precedenza 60 anni), confermati gli altri requisiti.

 

Misure per la famiglia

Bonus Asili Nido:  per i nati dal 1° gennaio 2024 è stato fissato a 3.600,00 euro il bonus, previsto per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido, in favore dei nuclei  familiari  con ISEE fino a 40.000 euro  e che abbiano già un figlio di età inferiore a 10 anni; aumentati gli importi per i permessi parentali  al 60% della retribuzione (attualmente al 30%), tale indennità viene corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino; solamente per il 2024  l’indennità relativa al secondo mese è prevista nell’80% della retribuzione.

Stabilita una forte decontribuzione per le donne lavoratrici a tempo indeterminato con 3 figli: per il periodo 2024-2026 si prevede la riduzione del 100% dei contributi IVS a carico fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile). La misura nel 2024 è prevista anche per le lavoratrici madri con due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore.

La regola non si applica al lavoro domestico.

 

Tutela delle donne dalla violenza di genere

Esonero previdenziale per le assunzioni di donne vittime di violenza: la legge di bilancio finanzia agevolazioni per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno lavoratrici in stato di  disoccupazione se vittime di violenza; in caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato l’esonero è prolungato fino al 18esimo mese dalla data di assunzione a tempo determinato.

Aumentati i fondi per la difesa delle donne: incrementato di 10 milioni di euro per il periodo 2024-2026 e di 6 milioni dal 2027  il Fondo per le Politiche relative ai diritti alle pari opportunità, al fine di accrescere la misura del reddito di libertà per garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà; ancora nello stesso periodo  aumentato di 4 milioni di euro, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per i centri per il recupero degli uomini autori di violenza.

Incrementato di 5 milioni per il periodo visto il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per la realizzazione di centri antiviolenza. Aumentato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Stanziati poi 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per l’acquisto e la realizzazione di case rifugio.

 

Formazione – Disabiltà – Vulnerabiltà

Aumentate le dotazioni (50 milioni di euro per il 2024) per il Fondo sociale per occupazione e formazione destinati al finanziamento dell’apprendistato e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro. Istituito il Fondo Unico per l’Inclusione delle Persone con Disabilità e definite misure a favore dei migranti e assistenza alle persone in condizioni di vulnerabilità, anche con interventi in materia sanitaria. Stanziati fondi (274 milioni di euro) per l’assistenza ai profughi ucraini sotto protezione internazionale. Finanziato anche (40 milioni di euro) il contributo forfetario una tantum per il rafforzamento dell’offerta dei servizi sociali da parte dei comuni per i richiedenti il permesso di protezione temporanea.

 

Fondo per le aziende agricole in crisi

Istituito il Fondo per la gestione delle emergenze per intervenire nelle situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, generate da eventi non prevedibili. Il fondo è destinato, tra l’altro, a finanziare esoneri contributivi in favore delle aziende in crisi.

La legge di bilancio affronta numerosi altri temi, previsti interventi in favore del Personale in servizio presso la Croce Rossa Italiana, stanziati 3 miliardi di euro per l’anno 2024 e 5 miliardi di euro dal 2025, per il rinnovo contrattuale del CCNL degli impiegati dello Stato per il triennio 2022-2024, definite misure di contrasto dell’evasione contributiva nel settore del lavoro domestico; la legge prevede che a decorrere dal primo luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati solamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; gli obblighi contributivi per i dipendenti della pubblica amministrazione sono assolti con la mera trasmissione all’INPS delle denunce retributive e contributive mensili, previsti sostegni ai lavoratori dei settori “deboli” (call center, pesca marittima, cigs e mobilità nelle aree di crisi industriale complessa, dipendenti di aziende sequestrate e confiscate, situazioni di crisi aziendali derivante da pandemia e crisi energetica, lavoratori dipendenti delle imprese del gruppo ILVA); rifinanziata la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale e prorogata la cassa integrazione salariale straordinaria per le imprese di interesse strategico nazionale che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale.

(M. Mazzanti)