LEGGE DI BILANCIO 2021 – Le principali misure per il settore AGRICOLO.

 

Approvata dal Senato il 30 dicembre 2020, in via definitiva, la “Legge di Bilancio 2021” e pubblicata in giornata, nella GU n. 322; 230 pagine, un articolo 1 di 1150 commi: una miriade di provvedimenti di spesa, micro interventi, mancette a pioggia, bonus a gogò e qualche errore di troppo (clamoroso quello nel maxiemendamento, art. 1, comma 8, in materia di detrazioni per il lavoro dipendente).

 

Numerose le norme in materia di lavoro e previdenza, molte delle quali specifiche per il settore agricolo; le agevolazioni contributive sovente condizionate poiché adottate nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e tetto massimo di aiuti COVID per azienda, pari a 100.000 euro, con necessità dell’autorizzazione della Commissione europea.

 

Stabilizzata la detrazione fiscale per il lavoro dipendente (e assimilati) già prevista dall’art. 2 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3; l’importo della detrazione sarà pari a 600 euro per un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce, azzerandosi, per i percettori di redditi superiori ai 40.000 euro.

 

Incentivo per l’occupazione giovanile: la norma approvata in via definitiva prevede l’estensione dello sgravio contributivo triennale previsto per le assunzioni a tempo indeterminato (a tutele crescenti) di lavoratori con età sino a 35 anni nel biennio 2021-2022; si segnala, poi, come si preveda di incrementare la misura dal 50 al 100 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite di 6.000 euro annui, portando da tre a quattro anni la durata per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; l’agevolazione che richiama precedenti analoghi, è riconosciuta per 36 mesi e per 48 mesi nelle regioni svantaggiate Sud.

La misura di favore (estensibile sembra anche al settore agricolo) si applica anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine e si applica ai datori che non abbiano licenziato personale per i precedenti 6 mesi o che non effettuino licenziamenti individuali (per GMO) o collettivi per 9 mesi dopo.

 

Esonero contributivo per le assunzioni di personale femminile: introdotto, in via sperimentale, per il periodo 2021 – 2022, una nuova agevolazione contributiva in caso di assunzione di donne tale da generare un incremento occupazionale netto rispetto ai lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti; l’esonero dei contributi a carico del datore di lavoro (che pare estensibile al settore agricolo) ha un tetto massimo di 6.000 euro annui.

 

Previsto l’esonero contributivo in favore dei giovani agricoltori (C.D. e I.A.P.) al 100% e per un periodo di

24 mesi, per gli iscritti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021; l’esonero contributivo è previsto per i giovani coltivatori diretti e imprenditori, con meno di 40 anni di età, che si iscrivono per la prima volta nella gestione previdenziale INPS agricola autonoma.

 

Proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 del termine (derogando alle regole previste dal “Decreto Dignità”) fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta – pur in assenza di una causale, fermo restando il limite massimo dei 24 mesi complessivi.

Tale norma è valevole per il comparto agricolo unicamente per le figure impiegatizie, non applicandosi viceversa ai rapporti di lavoro con gli operai agricoli a tempo determinato, per i quali rinnovi e proroghe non hanno limitazioni o condizioni e ciò sulla base dell’art. 29, c.1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2015.

 

In analogia alle similari norme emanate, in corso d’anno, in relazione all’emergenza COVID) previsti trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, confermato in relazione a ciò anche un esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

Secondo le nuove regole la cassa integrazione ordinaria (CIG) viene prorogata per 12 settimane nel periodo 1° gennaio31 marzo 2021; l’assegno ordinario FIS viene prorogato per 12 settimane nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021; la cassa integrazione in deroga (applicabile al personale agricolo per impiegati ed operai agricoli a tempo determinato) è prorogata per 12 settimane nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021; la cassa integrazione ordinaria agricola (CISOA) – per impiegati e operai agricoli a tempo indeterminato – è prorogata per 90 giornate, nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021.

L’intervento della cassa è applicabile   anche ai lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e comunque a chi è in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021.

 

Reiterato (con esclusione delle aziende agricole) anche l’esonero contributivo (esclusa quota INAIL) in favore elle imprese che non utilizzino la cassa integrazione, l’agevolazione compete per un massimo di 8 settimane fruibili entro il 31/03/2020.

 

Prorogato al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti (individuali, per giustificato motivo oggettivo, nonché collettivi). Il blocco è per tutti i settori economici; salvi i casi di cessazione dell’attività ovvero in caso di accordo sindacale per l’esodo dei lavoratori.

 

La legge di bilancio prevede per l’anno 2021, l’aumento dello stanziamento per il finanziamento dei Patronati, mancetta per 15 milioni di euro; la normativa relativa ad “Opzione donna” è prorogata per l’anno 2021, proroga anche per l’anno 2021 dell’Ape sociale.

 

Prorogato per il 2021 l’assegno di natalità. Prorogata, per l’anno 2021, la normativa che fissa la durata del congedo di paternità in occasione della nascita del figlio (art. 1, c. 354, legge n.232/2016), aumentato però a 10 giorni.

 

Strabiliante la norma prevista da questo articolo; visto che il R.d.C. non ha funzionato e si sono buttati soldi, la legge di bilancio incrementa la spesa per il finanziamento della famigerata misura di sostegno al reddito, il cosiddetto Reddito di cittadinanza, prolungandone gli effetti al 2029 (previsti infatti ulteriori stanziamenti incrementali la attuale dotazione per 196,3 milioni di euro per l’anno 2021; 473,7 milioni di euro per l’anno 2022; 474,1 milioni di euro per l’anno 2023; 474,6 milioni di euro per l’anno 2024; 475,5 milioni di euro per l’anno 2025; 476,2 milioni di euro per l’anno 2026; 476,7 milioni di euro per l’anno 2027; 477,5 milioni di euro per l’anno 2028; 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029).

 

Ancora in materia di lavoro si segnalano interventi specifici per i lavoratori autonomi, partite IVA e professionisti con la creazione di un Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali, dovuti nel 2021, e la introduzione, in via sperimentale per il triennio 2021/2023, di un nuovo ammortizzatore sociale, erogato dall’INPS.

 

Definito il cosiddetto “Contratto di espansione interprofessionale” per favorire il ricambio generazionale ed il prepensionamento.

 

Istituito il programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) nell’ambito del Ministero del Lavoro allo scopo di incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione.

 

Ancora previste regole per il sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili.

 

Istituito, presso il Ministero del Lavoro, un nuovo Fondo per il sostegno del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro; presso il ministero citato istituito anche il “Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa”.

 

Previste poi misure in favore dei lavoratori esposti all’amianto, dei lavoratori fragili e con disabilità grave, degli esodati (legge Fornero), dei lavoratori socialmente utili, dei lavoratori della pesca.

 

Aiutini per gli iscritti (autonomi) alla gestione separata INPS, con la istituzione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO); per il settore aeroportuale (con prestazioni integrative del Fondo di solidarietà nel caso di trattamenti di cassa integrazione in deroga per il settore).

 

Prevista ancora, con uno stanziamento di 180 milioni di euro, l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, per il potenziamento dei servizi sociali territoriali. Creato, presso il Ministero del lavoro, un improbabile fondo per “interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico” dell’attività di cura non professionale svolta dai cosiddetti “caregiver familiari”.

 

Non mancano misure natalizie per la famiglia ed i consumatori (assegno unico, bonus casa, bonus alberi, bonus bagno e sanitari, bonus mobili, bonus telefono, bonus occhiali). E tanto altro.

 

Istituito un ulteriore, immancabile e politicamente corretto, centro di spesa (stavolta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) per il sostegno delle associazioni del Terzo Settore ovviamente per promuovere libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Nel complesso una manovra costosa, a debito, illeggibile, confusa, rapsodica, incentrata sulla PA e sulla dilagante ed incontrollabile burocrazia statale; per il popolo solo le briciole. Istruttivo l’art. 17 della legge; per il 2021 il fabbisogno statale ammonta a 1.060.697.407.565 di euro……un numero che nemmeno si legge, ma che costa!

(M. Mazzanti)