Legge di Bilancio 2019 – persone fisiche in difficoltà economica – agevolazioni.

Legge di Bilancio 2019 – persone fisiche in difficoltà economica – agevolazioni.

 

La legge di Bilancio 2019 introduce (art. 1, commi 184 – 199) il c.d. “saldo e stralcio” e ciò per i soggetti che si trovino in una comprovata e grave situazione di difficoltà economica. Si tratta dei debiti “fiscali” (comma 184) ed anche di carattere “previdenziale” (comma 185); la norma di carattere contributivo, infatti, prevede testualmente: “Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati, all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate ….”.

In concreto, lo stralcio “agevolato” riguarda i contributi dovuti dai liberi professionisti alle proprie casse previdenziali e dai lavoratori autonomi (coltivatori diretti e IAP, oltre che commercianti ed artigiani) alle rispettive gestioni INPS.

Per quanto riguarda la sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, ci si riferisce all’ISEE, l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare quando non sia superiore ad euro 20.000.

I debiti di tali soggetti, se in stato di grave difficoltà economica, possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, c. 1, del D.Lgs. n. 46/1999.

L’art. 1, comma 187, prevede il versamento in misura agevolata e ridotta e pari a:

  • al 16% qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore ad euro 8.500;
  • al 20% qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore ad euro 8.500 e non superiore ad euro 12.500;
  • al 35% qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore ad euro 12.500-

da pagare, poi, le somme maturate in favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il debitore, per fruire del beneficio, ha l’onere di presentare all’agente della riscossione la prevista istanza entro il 30 aprile 2019 (art. 1, comma 189).

È possibile il pagamento rateale; stabilisce, infatti, la norma (art. 1, comma 190) che “il versamento delle somme di cui si è detto può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35% con scadenza il 30 novembre 2019, il 20% con scadenza il 31 marzo 2020, il 15% con scadenza il 31 luglio 2020, il15% con scadenza il 31 marzo 2021 ed il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021”.

In caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. In tema contributivo, vi è da sottolineare come le somme versate per l’estinzione del debito potranno essere utilizzate ai fini previdenziali, secondo le norme ordinarie proprie delle singole gestioni. Pertanto, i contributi versati in misura ridotta a seguito della definizione agevolata potranno essere accreditati nella rispettiva posizione pensionistica del soggetto istante e pro – quota.

(M. Mazzanti)