LEGGE DI BILANCIO 2017: WELFARE AZIENDALE E DETASSAZIONE DEI PREMI AZIENDALI.

Legge di Bilancio 2017: Welfare aziendale e detassazione dei premi aziendali.

 

Come è stato più volte anticipato, la Legge di Bilancio per il 2017 ha provveduto a modificare in parte il precedente regime tributario, teso ad incentivare la corresponsione, in favore dei dipendenti, di premi di produttività, ampliando da un lato la platea dei beneficiari, del settore, innalzando da 50.000 euro ad 80.000 euro del tetto massimo di reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente; dall’altro la norma prevede l’aumento per lavoratore da 2.000 euro a 3.000 euro con possibilità di arrivare da 2.500 euro a 4.000 euro per le aziende che corresponsabilizzano i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Come è noto, il beneficio previsto ha carattere unicamente fiscale ed abbatte l’aliquota al 10% sostitutiva di IRPEF e relative addizionali.

 

Legge n. 232/2016

 

Comma 160 – All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 182, le parole: «2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro»;
  2. b) al comma 184 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182»;
  3. c) dopo il comma 184 e’ inserito il seguente: «184-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente,   ne’   sono   soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:
  4. a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del   medesimo   decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;
  5. b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);
  6. c) il valore delle azioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo   stesso stabilite»;
  7. d) al comma 186, le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80.000»;
  8. e) al comma 189, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».

 

Legge n. 232/2016

 

Comma 161 – All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-ter) e’ inserita la seguente:

«f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».

Comma 162 – Le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto   collettivo territoriale.

Comma 163 – omissis-

 

 

Il comma 160 della Legge di Bilancio modifica il previgente comma 184 dell’art. 1, legge n. 208/2015, prevedendosi, a favore del lavoratore, la possibilità di scegliere beni e servizi in esenzione d’imposta in luogo della retribuzione di produttività, affermando il principio di sostituibilità, in tutto o in parte, tra retribuzione monetizzabile e beni o servizi (l’utilizzo di veicoli ad uso promiscuo, la concessione di prestiti, di fabbricati in locazione, in uso o in comodato, servizi di trasporto ferroviario prestati gratuitamente).

La lettera c) del comma 160 prevede che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10% i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se superiori al limite di deducibilità pari a 5.164,65 euro,, i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali e le azioni distribuite ai dipendenti, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro ovvero cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione, anche oltre il limite di esenzione pari a 2.065,83 euro.

Nuove regole anche in materia di Welfare aziendale; il disposto nei commi 161 e 162 della Legge di Bilancio disciplina i nuovi casi di esclusione dalla base imponibile IRPEF del lavoratore dipendente.

Il comma 161 integra la lettera f-quater) dell’art. 51, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), prevedendo l’esclusione dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente, dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.

Il comma 162 prevede l’esclusione dalla base imponibile ai fini IRPEF dell’uso delle opere e dei servizi offerti dall’imprenditore alla generalità dei dipendenti per specifiche finalità educative, di istruzione, ricreazione ed assistenza.

M. Mazzanti