LEGGE DI BILANCIO 2017 – NUOVE CONTRIBUZIONI INPS PER LA GESTIONE SEPARATA E ALTRE NORME DI TUTELA.

Legge di Bilancio 2017 – nuove contribuzioni INPS per la gestione separata e altre norme di tutela.

La legge di Bilancio (L. 232/2016) prevede, per l’anno 2017, nuove aliquote INPS per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed iscritti alla Gestione separata INPS (art. 2, comma 26, legge n. 335/1995), che non risultino iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, l’aliquota contributiva viene ridotta al 25%, maggiorata dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento destinato alla tutela della maternità.

Pertanto, dal 1° gennaio 2017 le aliquote contributive per i versamenti alla Gestione Separata INPS sono così sintetizzate:

  • 32,72% per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  • 24,00% per i collaboratori titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria;
  • 25,72% per i collaboratori lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati.

Congedo obbligatorio del padre lavoratore

Il comma 354 dell’art. 1 della nuova Legge di Bilancio prevede la proroga delle disposizioni relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da godere entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, anche per gli anni 2017 e 2018.

La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente pari a 2 giorni per l’anno 2017 ed a 4 giorni per l’anno 2018; tali permessi possono essere fruiti anche in via continuativa (Decreto 22 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Donne vittime di violenza di genere

La nuova legge di Bilancio, all’art. 1, commi 241 e 242, prevede poi per le lavoratrici autonome donne vittime di violenza, il diritto di astensione dal lavoro, nella misura massima di 3 mesi – già previsto dal Decreto legislativo n. 80/2015 a favore delle lavoratrici dipendenti e delle donne interessate da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nell’ambito del periodo di tale congedo, la donna lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un’indennità giornaliera pari all’80% del salario minimo giornaliero prevista per la qualifica di impiegato.

Per fruire del congedo le donne debbono essere inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, come certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.

M. Mazzanti