Legge di Bilancio 2017: esonero contributivo e nuove assunzioni in agricoltura.
Come è noto, dalla entrata in vigore della legge n. 163/16, la legge di Bilancio e la legge di Stabilità si fondono in un unico provvedimento normativo; per il 2017 la “nuova” legge di Bilancio è rappresentate dal testo normativo “unificato” di cui alla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, entrato in vigore dal 01/01/2017.
Vediamo le principali norme di interesse agricolo.
Nuove assunzioni agevolate in agricoltura
Come si ricorderà, dal 1° gennaio 2017 è venuta meno la agevolazione prevista per l’assunzione di lavoratori, usufruendo degli esoneri contributivi previsti dalla legge n. 190/2014 e poi con la decontribuzione biennale prevista dalla legge n. 208/2015.
Sulla base dell’art. 1, commi da 308 a 313, della Legge n. 232/2016, è previsto – per i datori privati – uno sgravio contributivo, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per le sole assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche di apprendistato.
Sono viceversa esclusi dallo sgravio contributivo i contratti di lavoro domestico e le assunzioni relative al personale con qualifica di operaio del settore agricolo: in sostanza, stante il dato letterale della norma, il beneficio pare previsto per le sole assunzioni degli impiegati agricoli e similari, il che appare, a chi scrive, bizzarro.
Il predetto “bonus” contributivo non è generalizzato, ma spetta unicamente per le assunzioni di giovani studenti; in effetti lo sgravio è previsto in favore dei datori che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro in misura pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalle varie norme (art. 1, comma 3, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107, ovvero del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero del DPCM del 25 gennaio 2008) ovvero pari al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
L’esonero è, poi, previsto comunque per i datori che assumano a tempo indeterminato, sempre entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto, presso lo stesso datore, periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
L’esonero contributivo spetta, per un periodo massimo di trentasei mesi, ed è relativo al versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ciò fino al limite massimo di € 3.250 su base annua.
Previsto inoltre un tetto di spesa: il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 7,4 milioni di euro per l’anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l’anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l’anno 2019, di 84 milioni di euro per l’anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l’anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l’anno 2022; in caso di scostamento tra domande e risorse l’INPS, esauriti i fondi non prenderà in esame ulteriori domande per l’accesso al beneficio.
Legge n. 232/2016
Comma 308 – Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, e’ riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
L’esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 309 del presente articolo, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
L’esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche ai fini di cui al comma 309 del presente articolo, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Comma 309 –. omissis
Esonero contributivo per la nuova imprenditoria agricola
La legge di Stabilità / Bilancio prevede (ai commi 344 e 345) ancora una nuova formula di beneficio contributivo in favore dei coltivatori diretti e I.A.P. (Imprenditori Agricoli Professionali), per un periodo massimo pari a trentasei mesi, un esonero in misura pari al 100% dei contributi dovuti all’AGO INPS (invalidità, vecchiaia e superstiti). La misura è tesa e si propone di favorire e promuovere nuove forme di imprenditoria in agricoltura. i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali dovranno avere una età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2017. Decorsi i primi 36 mesi, l’esonero sarà riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.
L’esonero spetta ancora ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni che nell’anno 2016 abbiano perfezionato l’iscrizione nella previdenza agricola per aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni che prevedano riduzioni delle aliquote di finanziamento secondo le normative vigenti.
Anche per questa misura si applica il regime comunitario del “de minimis”.
Legge n. 232/2016
Comma 344 – Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, e’ riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, e’ riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L’esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, nonchè ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell’anno 2016 hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. L’esonero di cui al presente comma non e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Comma 345 – omissis-
M. Mazzanti