LEGGE DI BILANCIO 2017: ESONERO CONTRIBUTIVO E NUOVE ASSUNZIONI IN AGRICOLTURA.

Legge di Bilancio 2017: esonero contributivo e nuove assunzioni in agricoltura.

Come è noto, dalla entrata in vigore della legge n. 163/16, la legge di Bilancio e la legge di Stabilità si fondono in un unico provvedimento normativo; per il 2017 la “nuova” legge di Bilancio è rappresentate dal testo normativo “unificato” di cui alla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, entrato in vigore dal 01/01/2017.

Vediamo le principali norme di interesse agricolo.

 

Nuove assunzioni agevolate in agricoltura

Come si ricorderà, dal 1° gennaio 2017 è venuta meno la agevolazione prevista per l’assunzione di lavoratori, usufruendo degli esoneri contributivi previsti dalla legge n. 190/2014 e poi con la decontribuzione biennale prevista dalla legge n. 208/2015.

Sulla base dell’art. 1, commi da 308 a 313, della Legge n. 232/2016, è previsto – per i datori privati – uno sgravio contributivo, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per le sole assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche di apprendistato.

Sono viceversa esclusi dallo sgravio contributivo i contratti di lavoro domestico e le assunzioni relative al personale con qualifica di operaio del settore agricolo: in sostanza, stante il dato letterale della norma, il beneficio pare  previsto per le  sole assunzioni degli impiegati agricoli e similari, il che appare, a chi scrive,  bizzarro.

Il predetto “bonus” contributivo non è generalizzato, ma spetta unicamente per le assunzioni di giovani studenti; in effetti lo sgravio è previsto in favore dei datori che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro in misura pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalle varie norme (art. 1, comma 3, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107, ovvero del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero del DPCM del 25 gennaio 2008) ovvero pari al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L’esonero è, poi, previsto comunque per i datori che assumano a tempo indeterminato, sempre entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto, presso lo stesso datore, periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L’esonero contributivo spetta, per un periodo massimo di trentasei mesi, ed è relativo al versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ciò fino al limite massimo di € 3.250 su base annua.

 

Previsto inoltre un tetto di spesa: il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 7,4 milioni di euro per l’anno  2017, di 40,8 milioni di euro per l’anno 2018, di 86,9 milioni di euro  per l’anno 2019, di 84 milioni di euro per l’anno 2020, di  50,7  milioni di euro per l’anno 2021 e di 4,3 milioni di  euro  per  l’anno  2022;  in caso di scostamento tra domande e risorse  l’INPS, esauriti i fondi   non  prenderà  in  esame ulteriori domande per l’accesso al beneficio.

 

 

Legge n. 232/2016

 

Comma 308 – Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di  lavoro  privati,  con  riferimento  alle  nuove  assunzioni   con contratto di lavoro a tempo indeterminato,  anche  in  apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1º gennaio  2017  al 31  dicembre  2018,  e’  riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di trentasei  mesi,  ferma  restando   l’aliquota   di   computo   delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei  complessivi contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con esclusione dei  premi  e  contributi  dovuti  all’INAIL,  nel  limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250  euro  su  base  annua.

L’esonero di  cui  al  presente  comma  spetta,  a  domanda  e  alle condizioni di cui al comma 309 del presente articolo,  ai  datori  di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo  quanto  stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto  presso  il  medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi  dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero  pari  almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo  III  del  decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari  almeno  al  30  per cento  del  monte  ore  previsto  per  le  attività di   alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  86  dell’11  aprile  2008,  ovvero  pari almeno al  30  per  cento  del  monte  ore  previsto  dai  rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L’esonero di cui al primo periodo  del  presente  comma  si  applica inoltre ai datori di  lavoro  che  assumono  a  tempo  indeterminato, secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo,  entro  sei  mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti  che  hanno  svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per  la qualifica e  il  diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione secondaria superiore,  il  certificato  di  specializzazione  tecnica superiore o periodi  di  apprendistato  in  alta  formazione.  L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche  ai  fini  di  cui  al  comma  309  del presente  articolo,  al  monitoraggio   del   numero   di   contratti incentivati ai sensi del presente comma e  delle  conseguenti  minori entrate contributive, inviando relazioni  mensili  al  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Comma 309 –. omissis

 

Esonero contributivo per la nuova imprenditoria agricola

La legge di Stabilità / Bilancio prevede (ai commi 344 e 345) ancora una nuova formula di beneficio contributivo in favore dei coltivatori diretti e I.A.P. (Imprenditori Agricoli Professionali), per un periodo massimo pari a trentasei mesi, un esonero in misura pari al 100% dei contributi dovuti all’AGO INPS (invalidità, vecchiaia e superstiti). La misura è tesa e si propone di favorire e promuovere nuove forme di imprenditoria in agricoltura. i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali dovranno avere una età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2017. Decorsi i primi 36 mesi, l’esonero sarà riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.

L’esonero spetta ancora ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni che nell’anno 2016 abbiano perfezionato l’iscrizione nella previdenza agricola per aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni che prevedano riduzioni delle aliquote di finanziamento secondo le normative vigenti.

Anche per questa misura si applica il regime comunitario del “de minimis”.

 

 

Legge n. 232/2016

 

Comma 344 – Al fine di promuovere forme di imprenditoria in  agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali  di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2017 e  il  31 dicembre 2017, e’ riconosciuto, ferma restando l’aliquota di  computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal  versamento  del  100  per  cento  dell’accredito contributivo  presso  l’assicurazione   generale   obbligatoria   per l’invalidità, la vecchiaia ed i  superstiti.  L’esonero  di  cui  al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, e’ riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e  per  un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L’esonero di cui al presente comma spetta ai  coltivatori diretti  e agli imprenditori agricoli professionali,  in  presenza  delle  nuove iscrizioni di cui al primo periodo, nonchè ai coltivatori diretti  e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni  che  nell’anno  2016  hanno   effettuato   l’iscrizione   nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi  dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. L’esonero di cui al presente comma non e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle  aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.  L’INPS  provvede, con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove  iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma  e  delle  conseguenti  minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Comma 345 – omissis-

 

M. Mazzanti