LEGGE CIRINNÀ E CONTRATTI AGRARI.

Legge Cirinnà e contratti agrari.

 

Come molti ricorderanno con legge 20 maggio 2016, n. 76, sono state regolamentate le unioni civili e le convivenze di fatto. La legge c.d. Cirinnà (dal nome della Senatrice Monica Cirinnà, principale ispiratrice del provvedimento) riveste un rilievo giuridico, sociale, politico, economico. La norma introduce in Italia due nuovi istituti, ed in particolare: 1. l’unione civile tra persone dello stesso sesso, individuate come “specifica formazione sociale”; 2. la convivenza di fatto, sia tra un uomo ed una donna che tra due persone dello stesso sesso. Le unioni civili sono unicamente riservate alle sole coppie omosessuali, e le convivenze di fatto si applicano a tutte le coppie di fatto, non solo omosessuali ma anche eterosessuali, e che abbiano deciso di non contratte un matrimonio (o, se dello stesso sesso, un’unione civile). La legge modifica le regole in materia di famiglia e ha un forte impatto anche sul settore agricolo, in tema di affittanza agricola, di impresa familiare, di gestione dell’impresa agricola. Il diritto di famiglia si presenta oggi, quindi, molto più articolato che in passato con la caratterizzazione giuridica di tre tipologie di convivenza affettiva e familiare: A)  il matrimonio (che si perfeziona con la celebrazione; art. 82 e ss. c.c. – matrimonio religioso, art. 84  e ss. c.c. – matrimonio civile); B) l’unione civile tra persone dello stesso sesso (che si perfeziona con la registrazione); C) la convivenza di fatto (che si perfeziona ai fini probatori con l’iscrizione anagrafica). Ogni forma di convivenza si nutre di specifici obblighi e doveri cui corrispondono precisi diritti di status ed economici. Più pregnanti i diritti ed i doveri previsti per le unioni civili (di fatto parificate al matrimonio), meno incisivi, ancorché di forte rilievo ed impatto sociale, quelli in ambito di convivenza di fatto. Nella presente nota si intendono esaminare i riflessi di tali istituti nell’ambito della gestione familiare “agraria”. La fonte principale delle tematiche da esplicare risiede nella normativa di cui all’art. 230 bis c.c. e dell’art. 48 della legge 203/82.

Unioni Civili ® Come è noto ai più, l’art. 230 bis s.s. prevede che, salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello

ell’uomo. Ai fini della norma si intende come familiare il coniuge , i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari in precedenza enumerati col consenso di tutti i partecipi. La partecipazione può essere liquidata in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi dell’impresa familiare hanno diritto di prelazione sull’azienda. . In sostanza, quindi, il familiare o il convivente, ex legge Cirinnà, che presti in modo continuativo la sua attività di lavoro in famiglia o nell’impresa familiare, ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili

dell’impresa ed ai beni acquistati, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Parimenti, le decisioni relative all’impiego degli utili e degli incrementi dell’impresa, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione dell’impresa, vengono adottate a maggioranza dei familiari che partecipano all’impresa stessa, ivi inclusa, quindi, ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso; vi è diritto di prelazione sull’azienda, potendo costoro pretendere di essere preferiti e soggetti nell’assegnazione delle quote

dell’impresa familiare, facenti parte della successione ereditaria o nella vendita dell’azienda. L’unione civile ha poi piena legittimazione nell’ambito dei rapporti agrari contrattuali (affitto), ex lege 203/82, così come nell’ambito della impresa familiare coltivatrice (ex art. 48 legge 203/82), così come nell’ambito della circolazione dei fondi agricoli e ciò in specie quando i conviventi abbiano prescelto il regime patrimoniale della comunione legale. Quando si è in presenza di una impresa familiare il rapporto agrario intercorre tra la proprietà concedente e l’unione civile, che è di norma rappresentata da entrambi i componenti dell’unione, salvo accordi diversi. I componenti dell’unione rispondono delle obbligazioni assunte nell’ambito dello svolgimento del contratto di affitto e ciò con i beni comuni. Per le obbligazioni del rapporto agrario rispondono personalmente e solidalmente i componenti dell’unione civile che hanno agito per l’unione civile medesima. In ragione delle pluralità di forme del regime patrimoniale delle unioni civili (comunione dei beni, separazione dei beni, convenzione matrimoniale) si rende necessario alla conclusione di qualsiasi contratto, in specie di trasferimento, che sia precisato l’assetto patrimoniale dell’unione civile. Ciò anche nei rapporti con la P.A. (es PAC). I contratti di affitto agrario, in caso di mancanza di un partecipe, continuano anche un solo componente dell’unione civile, ciò sempreché la forza lavorativa residua costituisca un terzo di quella totale occorrente per le ordinarie necessità culturali del fondo.

Convivenza di fatto ® Simili le ricadute agraristiche anche in tema di convivenza; più importante in tale ambito è però la volontà delle parti poiché le stesse possono regolare con pattuizione nel c.d. contratto di convivenza (che è facoltativo) molti aspetti, anche economici e di rapporto nei confronti dei terzi. Antecedentemente alla legge n. 76/2016 la convivenza di fatto non aveva rilievo nell’ambito dell’impresa familiare, ex art. 230 bis c.c. ed art. 48 legge 203/82. La legge Cirinnà ha parificato la soggettività, introducendo l’art. 230 ter c.c. La legge Cirinnà amplia i diritti al convivente di fatto, in precedenza alquanto limitati. Secondo l’art. 230 ter c.c. al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato. Superata, quindi, l’impostazione previgente e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4204/1994), che escludeva il convivente more uxorio. L’art. 48 della l. 203/82, quindi, trova pacifica applicazione in campo agrario, non solo in presenza di una impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c., ma anche di un rapporto di convivenza di fatto; il rapporto di affitto anche con il convivente può continuare, purché la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità del fondo. Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i conviventi rispondono con i beni comuni. Come si accennava nel contratto di convivenza si potranno inserire clausole che disciplinino l’attività dell’impresa agricola, la partecipazione agli utili di uno dei conviventi, durante l’esistenza del rapporto di convivenza, la liquidazione in denaro alla cessazione della prestazione di lavoro, secondo criteri convenzionalmente determinati, a favore del convivente, che non arreca più il suo contributo alla attività di impresa; un diritto di prelazione su base obbligatoria a favore del convivente, nel caso di cessione i trasferimento dell’azienda o di un ramo della stessa. Anche in questo caso, quindi, sarà opportuno, nella conclusione dei contratti di affitto di fondi rustici, verificare le posizioni delle parti contraenti accertando la loro condizione personale, anche in relazione al regime della convivenza di fatto, che ha dato luogo alla costituzione di una famiglia anagrafica sorretta da un contratto di convivenza. La convivenza di fatto non determina (salvo diritti testamentari) diritti successori (a differenza delle unioni civili) né la successione nel contratto di affitto agrario e ciò anche ai fini di cui all’art. 49 delle legge 203/82. In caso di convivenza di fatto permane la decadenza dai benefici inerenti la proprietà coltivatrice per l’acquirente che durante il vincolo alieni o conceda in godimento il fondo al convivente così come permane il vincolo di indivisibilità sul compendio unico. Nell’ambito del contratto di convivenza i soggetti possono adottare il regime della comunione legale; l’acquisto in comunione qualora venga meno la convivenza determina lo scioglimento della stessa con necessità di divisione e attribuzione delle quote relative, sempreché non vi siano pattuizioni specifiche e ciò soprattutto quando il fondo sia oggetto di gestione congiunta.

(M. Mazzanti)