Legge Bilancio 2019 e giovani; ridotti incentivi per l’assunzione.

Legge Bilancio 2019 e giovani; ridotti incentivi per l’assunzione.

 

Si è già, in precedenti contributi illustrativi, commentato il contenuto agevolativo dell’art. 1, commi 706 – 717, della legge di Bilancio 2019, previsto per soggetti particolarmente dotati sotto il profilo del curriculum scolastico (laureati con 110 e lode e simili).

Distonici, viceversa, altri provvedimenti contenuti nella legge di Bilancio in relazione all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

In tema di alternanza scuola – lavoro, infatti, l’art. 1,commi 784 – 787, della legge in commento ridetermina le regole sino ad oggi vigenti (D.Lgs. n. 77/2005) e ciò al ribasso!

Ridotta, infatti, per tale istituto, sia la durata così come le risorse finanziarie; prevista poi l’elaborazione di nuove Linee Guida (con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca).

In ogni caso, i nuovi “percorsi” per le competenze “trasversali e per l’orientamento”, con decorrenza dell’anno scolastico 2018/2019, dovranno svilupparsi per una durata complessiva definita come segue:

* non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

* non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;

* non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

* non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

A fronte di tale intervento, per l’anno corrente, i progetti già in essere presso le varie istituzioni scolastiche dovranno essere rideterminati sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

La metodologia non cambia anche per gli incentivi previsti per la assunzione di apprendisti di primo livello.

In modo alquanto incoerente, anche in questa ipotesi, la legge di Bilancio per il 2019 (art. 1, c. 290), riduce gli stanziamenti precedentemente stabiliti per l’assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Si ricorda che l’art. 32, D.Lgs. n. 150/2015, aveva previsto al riguardo alcune agevolazioni (quali l’esonero dal contributo di licenziamento, l’esonero dal contributo Aspi, prevista poi una aliquota contributiva INPS a carico del datore di lavoro particolarmente ridotta al 5%).

Sempre in tema di giovani si segnala un ulteriore norma elaborata in senso sfavorevole rispetto al passato.

Le legge di Bilancio, infatti, non ha rinnovato l’esonero contributivo già previsto per i giovani lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti e IAP con meno di 40 anni di età) che si iscrivono all’INPS.

Coloro che risultano comunque iscritti all’INPS nel 2017 e nel 2018, sempreché la relativa domanda sia stata accolta, continueranno a beneficiare degli sgravi nelle misure previste per il periodo residuo di tre anni (complessivamente erano, infatti, 5 anni).

(M. Mazzanti)