Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Norme in materia di contribuzione e previdenza e fisco.

PARTE 1 – CONTRIBUTI E PREVIDENZA

Riduzione del cuneo contributivo (art. 1, c. 15 ) 

Il presente esonero (fissato all’epoca allo 0,8%) già era presente nella legge n. 234/2021 (art. 1, c. 121) per retribuzioni di importo mensile fino a 2.692 euro, maggiorato a dicembre del rateo di tredicesima; l’esonero, con la legge n. 142/2022 (di conversione del “decreto aiuti bis”, art. 20 D.L. n. 115/2022), è stato portato al 2% (dal 1° luglio al 31 dicembre 2022).

Nel 2023 l’esonero venne prorogato (e aumentato al 3% per le retribuzioni non eccedente i 1.923 euro mensili) con due ulteriori provvedimenti (art. 1, c. 281, legge n.  197/2022) e poi con la legge n. 85/2023 di conversione del D.L. n.48/2023 (art. 39) che ha ulteriormente innalzato (dal 1° luglio al 31 dicembre 2023) di 4 punti percentuali la riduzione sulla quota di contribuzione previdenziale a carico dei lavoratori introdotta dalla Legge di bilancio 2023.

Con l’odierno provvedimento l’esonero contributivo è prorogato nel 2024, unicamente per la quota a carico dei dipendenti per i soli contributi previdenziali IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) nella seguente misura:

  • 6% per una retribuzione imponibile mensile non eccedente 2.692 euro;
  • 7% per una retribuzione imponibile mensile non eccedente 1.923 euro;

come in passato la retribuzione imponibile è calcolata per 13 mensilità, al netto del rateo di tredicesima. Tutti i lavoratori (anche gli apprendisti) possono fruire dell’esonero salvo i lavoratori domestici. Si segnala al riguardo la recente circolare INPS n. 11 del 16 gennaio 2024.

 

Compensazioni crediti contributivi INPS e INAIL (Art. 1, c. 94-98) 

La norma introduce rilevanti limitazioni per la compensazione (per i versamenti obbligatori) di crediti contributivi INPS e INAIL; la legge di bilancio stabilisce infatti con decorrenza dal 1° luglio 2024:

  1. a) l’esclusione della possibilità di compensare i debiti superiori a 1000 euro (quando – se non sanati ex comma 94, lettera b – i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione);
  2. b) la norma introduce l’obbligo, per le compensazioni di crediti per contributi e premi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, di utilizzare solo i servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate (comma 94, lettera a), anche per il  pagamento con F24 (comma 95) e anche quando il  saldo sia positivo (comma 95, lettera b).

Per inciso la compensazione dei crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL è possibile (comma 97) solo dopo la presentazione della dichiarazione contributiva.

Secondo la nuova disciplina (comma 1-bis dell’articolo 17 del D.lgs n. 241/1997) in particolare   la compensazione dei crediti  maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, è possibile dai datori di lavoro del settore agricoltura interessati, per la manodopera, ai CAU-INPS con decorrenza dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera da cui si evince il credito.

Per l’INAIL invece la norma prevede che la compensazione è possibile solo  se il credito sia certo, liquido ed esigibile e registrato nei sistemi dell’INAIL. E’ di tutta evidenza come la concreta applicazione di tutte queste nuove e complesse regole sia subordinata alla emissione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, di circolari operative esplicative.

 

Norme in materia pensionistica  (Art. 1, c. 125)

La legge di bilancio apporta numerose modifiche al sistema di calcolo pensionistico con il sistema contributivo.

A) accesso alla pensione di vecchiaia contributiva

per i lavoratori che vanno in pensione con la liquidazione interamente  contributiva (per chi ha cominciato a pagare dal 1° gennaio 1996) il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue se l’importo della pensione sia non inferiore all’importo dell’Assegno sociale (503,27 euro nel 2023) e non a 1,5 volte come in precedenza previsto (754,905 euro, nel 2023)

B) Pensione anticipata contributiva

La nuova regola prevede, per il pensionamento anticipato nel sistema contributivo: l’incremento dell’importo soglia (da 2,8 volte a 3,0 volte l’Assegno sociale) per un ammontare di 1.509,81 euro mensili);  l’importo soglia è ridotto a 2,8 per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli; introdotto un tetto per il periodo di anticipo fino a 67 anni ( non potrà essere maggiore di 2.818,7 euro per il 2023 (5 volte il trattamento minimo previsto); fissata una nuova finestra pensionistica (3 mesi dalla maturazione dei requisiti).

C) Adeguamenti per l’incremento della speranza di vita

con la finanziaria 2024 e’ stato applicato al requisito di contribuzione (oggi 20 anni) fissato per il riconoscimento della pensione anticipata l’adeguamento del trattamento pensionistico all’evoluzione della speranza di vita.

 

Riscatti a fini pensionistici dei periodi non coperti  (Art. 1, c. 126-130)

per il biennio 2024-2025 è stata introdotta (sperimentalmente) la possibilità per i lavoratori (non titolari di pensione) INPS con il sistema contributivo (cioè privi di versamenti al 31 dicembre 1995) di riscattare (per non più di 5 anni anche non continuativi) eventuali periodi non coperti da contribuzione obbligatoria; la norma è estesa anche a coloro originariamente non soggetti ad alcun obbligo contributivo antecedentemente al 1° gennaio 2024 (come se fossero periodi di lavoro).

Tale facoltà è quindi a favore degli iscritti all’AGO per IVS, ai superstiti di dipendenti, agli iscritti in forme sostitutive ed esclusive dell’ AGO, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti), e agli  iscritti  alla Gestione separata INPS (art. 2, comma 26, della l. 335/1995) se  privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Il riscatto potrà essere richiesto a domanda dell’assicurato interessato, dai superstiti o suoi parenti e affini entro il secondo grado. Il costo del riscatto per i dipendenti del settore privato (calcolato sull’ultima retribuzione annua percepita prima della domanda di riscatto) potrà essere coperto dal datore di lavoro, all’uopo destinando eventuali  premi di produzione spettanti al lavoratore; si rammenta, sul punto, che l’onere sostenuto dal datore di lavoro sarà deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non concorrerà alla determinazione del reddito del lavoratore ex art. 51, comma 2, lett. a), del DPR 917/1986 (TUIR). Il riscatto (sempreché non sia utile per l’immediato godimento pensionistico o per i versamenti volontari) potrà essere saldato con unico pagamento oppure in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro.

 

Perequazione dei trattamenti pensionistici per l’anno 2024 (Art.  1, c. 134-135) 

Cambiato, per l’anno 2024, il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, rispetto a quello vigente nel 2023 (art. 1, c. 309, legge n. 197/2022), l’aumento è quindi previsto come segue:

  • per pensioni pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS (euro 563,74 nel 2023), incremento del 100%,
  • per pensioni superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

* 85% pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS,

* 53% oltre 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS,

* 47% oltre 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS,

* 37% oltre 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS,

* 22% oltre 10 volte il trattamento minimo INPS.

 

APE sociale (art. 1 c. 136-137)

l’APE sociale, misura introdotta, con legge n. 232/2016, nel 2017 (che sembrava in procinto di cancellazione e più volte prorogata) consiste in un’indennità (corrisposta dall’INPS) per particolari casistiche (disoccupati, invalidi civili, lavori gravosi, caregiver), per accompagnare costoro al conseguimento dei requisiti pensionistici utili.

La finanziaria proroga, anche per l’anno 2024, la cd. Ape sociale (“anticipo pensionistico”), cambia solo il requisito anagrafico aumentato rispetto al precedente, si passa da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. La misura odierna è incumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvi i casi di redditi  da lavoro autonomo occasionale, (con il limite di 5.000 euro lordi annui).

 

Quota 103 (art. 1, c. 139 e 140)

Confermata nel 2024, per i lavoratori iscritti INPS nella gestione AGO (e forme esclusive e sostitutive) e per gli iscritti alla Gestione separata, la pensione anticipata flessibile sempreché l’interessato abbia almeno 62 anni e una anzianità contributiva minima di 41 anni.  La norma prevede che il diritto, se maturato entro il 31 dicembre 2024, potrà essere goduto successivamente.

Cambiano alcune regole, rispetto a quelle del 2023 più favorevoli, in particolare è  previsto un calcolo pensionistico con il sistema di calcolo contributivo; un limite  pari a 4 volte il trattamento minimo (prima 5), introdotta una finestra di  7 mesi (3 mesi per maturazione nel  2023).

La stessa norma conferma l’incentivo riconosciuto ai dipendenti che proseguano l’attività lavorativa e  maturino nel 2024 i requisiti della nuova “quota 103”; costoro avranno la possibilità rimanere in servizio e di posticipare il pensionamento ed in busta paga riceveranno  la  somma corrispondente all’aliquota contributiva posta a carico del lavoratore (9,19%) ovviamente il datore sarà esonerato dal versamento.

 

PARTE 2 FISCO

Fringe benefits  e  welfare aziendale  (Art.  1, c. 16 e 17)

Unicamente per il corrente anno 2024 la legge prevede – in deroga all’art. 51, comma 3, del TUIR – che entro il limite totale di 1.000 euro il valore dei beni ceduti ai lavoratori dipendenti e dei servizi loro prestati, non concorrono a formare il reddito; parimenti sono esclusi dall’imponibile le somme erogate  o rimborsate, dai loro datori di lavoro, ai dipendenti per saldare le utenze domestiche dell’acqua, per l’energia elettrica e del gas; sono comprese anche  le spese per l’affitto e gli interessi sul mutuo se  relative alla prima casa.

Il limite è aumentato a 2.000 euro per dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, sempreché abbiano redditi non superiori a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili); relativamente a questa ultima fattispecie si ricorda che tale limite è previsto solo quando il dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto precisando, nella apposita autocertificazione,  il codice fiscale dei figli.

La norma in commento è introdotta in via transitoria, come detto in espressa deroga all’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che normalmente prevede tale esenzione (fringe benefits) fino a 258,23 euro. Per completezza si ricorda che nel 2023 la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefits era fissata, per i soli lavoratori con figli a carico a 3.000 euro.

Norme similari erano state previste in passato dal decreto Aiuti bis (art. 12 D.L. n. 115/2022), dal Decreto Aiuti quater ( art. 3, c. 10, D.L. n. 176/2022)  ed infine  dal Decreto Lavoro (art. 40 del D.L. n. 40/2023). Rammentiamo che nel caso in cui il valore dei benefit, concessi dal datore di lavoro, sia superiore ai limiti previsti sarà da sottoporre a fiscalità (rientrando il tutto nell’imponibile fiscale e contributivo) il valore intero del benefit, compreso l’ammontare in astratto escluso dalla odierna norma (circolare dell’INPS n. 49 del 31 maggio 2023 e circolare Agenzia delle Entrate n.  23/E del 1° agosto 2023). Si ricorda poi che la norma prevede un obbligo di informazione sindacale; i datori  sono infatti tenuti, prima di applicare la normativa fiscale favorevole ai dipendenti, ad informare le rappresentanze sindacali unitarie RSU, quando presenti.

 

Detassazione 5% dei premi di produttività (Art. 1, c.18)

Sul punto si ricorda che la norma è riferita ai premi di risultato/produttività intendendosi questi come una quota di remunerazione, in denaro, a carattere variabile e riferita strettamente al concreto raggiungimento di obiettivi (misurabili e astratti) di redditività, produttività e qualità del lavoro (Legge di Bilancio 2016).

Confermata, per il corrente 2024, la riduzione già prevista in precedenza (art. 1, c. 63, legge n. 197/2022) per gli importi corrisposti ai dipendenti (soli datori privati) a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa, questa passa  dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF.  La misura compete solamente per i dipendenti che abbiano percepito, nel 2023,  un importo non superiore ad 80.000 euro; l’ammontare del premio  potrà essere nel massimo di 3.000 euro annui (4.000 euro per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione).

L’istituto premiale è normato dal Decreto interministeriale del 25 marzo 2016; importanti anche le circolari dell’Agenzia delle Entrate (n. 28/2016, n. 5/2018) come le risposte ad interpello della stessa Agenzia (n. 265/2022, n. 176/2021).

La materia è alquanto complessa e per quanto attiene la definizione pattizia della premialità aziendale nel comparto agricolo, le organizzazioni datoriali e sindacali nazionali hanno adottato norme specifiche, allegate al CCNL operai agricoli, onde agevolare le proprie rispettive rappresentanze locali nel definire accordi territoriali per favorire l’applicazione del regime fiscale agevolato ai dipendenti operai. Si ricorda che la norma istitutiva prevede che il premio di produttività, per essere fiscalmente agevolato, dovrà essere istituito attraverso un contratto collettivo aziendale o territoriale (che dovrà essere depositato alla ITL, entro 30 giorni).

 

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (Art. 1, c.21-25)

Si commenta la presente misura poiché, a parere di chi scrive, l’agevolazione di cui si tratta è applicabile anche al comparto agricolo ed in particolare per le aziende del settore agrituristico;  ciò anche se formalmente  sia la norma che le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate non prevedano l’agriturismo tra i settori produttivi legittimati;  stante le specificità lavorative infatti non si intravedono motivi convincenti per i quali  i lavoratori degli agriturismi debbano essere esclusi dalla agevolazione: militano a favore sia la ratio della norma (concepita per contrastare la  mancanza di lavoratori  nel settore turistico, recettivo e termale) e sia il fatto relativo alla coincidenza della attività di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande che, se anche svolta da un operatore agrituristico è del tutto coincidente ed assimilabile all’attività resa dagli altri operatori del turismo  (vedasi art. 12, D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79).

Conferma implicitamente la assimilazione predetta la identità dei codici Ateco delle attività di fornitura di alloggio e ristorazione fornite delle aziende agricole che appartengono allo stesso gruppo di codici Ateco previsti per le attività del settore turistico.

Tornando alla misura in commento (già prevista all’art. 39-bis del D.L. n. 48/2023) per il solo primo semestre del 2024, si prevede una sorta di  detassazione dei salari corrisposti ai lavoratori se relativi a lavoro in orario notturno o straordinario festivo.

Lo scopo esplicito della norma è indicato nell’articolato di legge  che persegue il fine di garantire  da un lato stabilità occupazionale e dall’altro  di sopperire alla eccezionale (e oramai cronica) mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale; l’agevolazione si  risolve, presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto del turismo e stabilimenti termali,  in un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni corrisposte per la effettuazione  di lavoro notturno e straordinario festivo; ciò a valere nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024, sempreché i dipendenti  siano  titolari di redditi di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2023; la misura è applicata dal datore di lavoro a domanda del dipendente, questi dovrà attestare la sua situazione reddituale 2023 per iscritto; le somme erogate saranno comunque riportate sul CU –  Certificazione Unica. Tali importi potranno essere oggetto di compensazione da parte del datore di lavoro (circolare Agenzia delle Entrate n.26/E/2023).

 

Agevolazione giovani agricoltori IAP e CD under 40

Da ultimo si segnala come la legge di bilancio 2024 non abbia prorogato l’esenzione contributiva biennale (in vigore dal 2017, ex art. 1, c. 44, legge n. 232/2016 e prevista per il 2023 dall’art. 1, c.300, legge n. 197/2022) in favore  dei lavoratori autonomi agricoli, con età inferiore ai 40 anni e qualifica soggettiva previdenziale di IAP, CD) iscritti per la prima volta nella apposita gestione previdenziale agricola INPS; l’esenzione era relativa ai redditi dominicali ed agrari che pertanto sono, nel corrente anno, pienamente imponibili ai fini IRPEF secondo la consueta disciplina (rivalutazione delle vigenti  tariffe di reddito dominicale ed agrario la rivalutazione dell’80% e 70%  e di una ulteriore rivalutazione del 30%.

Da segnalare che la ulteriore rivalutazione non viene applicata per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali quando iscritti alla previdenza agricola INPS; parimenti le maggiorazioni nel loro ammontare totale non si applicano per i periodi nei quali i terreni sono dati in affitto ad under 40, iscritti INPS come  IAP o CD, per almeno 5 annate agrarie.

 

Agevolazione giovani agricoltori IAP e CD under 40

Da ultimo si segnala come la legge di bilancio 2024 non abbia prorogato l’esenzione contributiva biennale (in vigore dal 2017, ex art. 1, c. 44, legge n. 232/2016 e prevista per il 2023 dall’art. 1, c.300, legge n. 197/2022) in favore  dei lavoratori autonomi agricoli, con età inferiore ai 40 anni e qualifica soggettiva previdenziale di IAP, CD) iscritti  per la prima volta nella apposita gestione previdenziale agricola INPS; l’esenzione era relativa ai redditi dominicali ed agrari che pertanto sono, nel corrente anno, pienamente imponibili ai fini IRPEF secondo la consueta disciplina (rivalutazione delle vigenti  tariffe di reddito dominicale ed agrario la rivalutazione dell’80% e 70%  e di una ulteriore rivalutazione del 30%.

Da segnalare che la ulteriore rivalutazione non viene applicata per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali quando iscritti alla previdenza agricola INPS; parimenti le maggiorazioni nel loro ammontare totale non si applicano per i periodi nei quali i terreni sono dati in affitto ad under 40, iscritti INPS come  IAP o CD, per almeno 5 annate agrarie.

 

PARTE 3 FAMIGLIA E LAVORO FEMMINILE

Decontribuzione delle lavoratrici con figli (Art. 1, c. 180-182)

La finanziaria stabilisce norme di spessore in tema contributivo per le lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; previsto infatti l’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali INPS (per IVS – invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico della dipendente. Dal beneficio sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

L’agevolazione, prevista nel limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile, compete per il periodo 1° gennaio 2024 -31 dicembre 2026 e comunque fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Lo sgravio non comporta penalizzazioni pensionistiche. Per il solo 2024 la stessa misura, in via sperimentale, è prevista per le lavoratrici madri di due figli fino al mese del decimo anno di età del figlio più piccolo. La norma abbisogna di chiarimenti applicativi INPS, si veda sin d’ora comunque, in tema di incumulabilità, la circolare INPS  n. 11 del 16 gennaio 2024.

 

Esonero contributivo assunzione donne vittime di violenza (Art. 1, c. 191-193)

Con lo scopo di favorire l’inserimento (nel triennio 2024-2026) nel mercato del lavoro delle donne disoccupate e vittime di violenza, la legge di bilancio prevede, in favore dei datori di lavoro privati che assumano tali soggetti, l’esonero per il 100% del dovuto, dal versamento dei contributi previdenziali INPS; restano dovuti i premi e contributi INAIL.

Le donne interessate alla misura dovranno beneficiare del reddito di libertà previsto dal “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” (art. 105 bis, D.L. n.34/2020, convertito dalla legge n.77/2020).

Al datore di lavoro è attribuito l’esonero contributivo nel limite massimo di 8.000 euro annui, computato su base mensile. Anche questa decontribuzione non comporta penalizzazioni pensionistiche.

La legge, in via straordinaria, si applica anche alle donne che hanno fruito del reddito di libertà nel 2023.

La decontribuzione si applica per 24 mesi per i rapporti a tempo indeterminato, 12 mesi per i rapporti a tempo determinato; 18 mesi in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.

 

Opzione donna (Art. 1, c. 138)

La legge di bilancio conferma “Opzione donna”, misura prevista per le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2023, aumentando di 1 anno il requisito anagrafico, (da 60) a 61 anni.

Il nuovo meccanismo prevede l’opzione in favore di donne con un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 59 anni (per le lavoratrici con almeno due figli) a 60 anni (per le lavoratrici con un figlio) a 61 (per le lavoratrici senza figli) qualora: da almeno 6 mesi assistano coniuge, parenti o affini con handicap gravi  (ex art. 3, comma 3, l. 104/1992) o parenti/affini di secondo grado convivente sempreché i genitori o il coniuge del disabile abbiano oltre 70 anni o siano colpiti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti;  abbiano una riduzione accertata della capacità lavorativa non inferiore al 74%;  siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per crisi aziendale (art. 1, comma 852, l. 296/2006); in tal caso la riduzione anagrafica  di 2 anni (da 61 anni a 59 anni) si applica prescindendo dal numero di figli.

Confermate le finestre di 12 mesi per le lavoratici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome.

 

Misure in materia di congedi parentali (Art. 1, c. 179)

La norma prevede, per i genitori interessati (alternativamente tra loro) al congedo parentale entro il sesto anno di vita del bambino, l’aumento dei benefici precedentemente in vigore, innalzata infatti l’indennità al 60% della retribuzione (prima 30%) per il secondo mese di congedo; per il solo 2024 l’indennità dal secondo mese sarà pari  (come per il primo mese) all’80% della retribuzione (ordinariamente come detto al 60%).

(M. Mazzanti)