Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018). Lavoro – Disposizioni per il settore agricolo.
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. di bilancio per l’anno 2018). Il testo legislativo si compone di 19 articoli ed è suddivisa in 2 Sezioni. La Sezione I consta di un unico articolo (art. 1) con 1181 commi (sic!). Vediamo le norme di interesse per il lavoro e la previdenza nelle aziende agricole.
Spese formazione credito imposta (commi 46 – 56)
Alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è assegnato un credito di imposta nella misura del 40 per cento nelle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione; la è riconosciuta con un tetto massimo annuale di 300 mila euro; i piani formativi debbono essere pattuiti attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. In particolare sono sgravati i piani formativi utili per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale impresa 4.0 (big data e analisi dei dati, cyber security, robotica, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali e simili). In bilancio sono previsti fondi per 250 milioni di euro. Non sono ammissibili tutte le attività formative obbligatorie (salute e sicurezza, ambiente e formazione).
Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile (commi 100-108)
Diminuiscono i contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate con effetto dal 1° gennaio 2018; i lavoratori interessati sono quelli che non hanno compiuto il 30° anno di età e non risultano essere stati occupati in precedenza con rapporti di lavoro di lavoro a tempo indeterminato, anche con altri datori di lavoro. La riduzione del contributo previdenziale è applicata mensilmente per un periodo massimo di 36 mesi. La misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro annui. In relazione al settore agricolo sono stimate minori entrate contributive di circa 3,5 milioni di euro, computando le sole agevolazioni relative alle zone tariffarie non agevolate poiché le riduzioni previste in via ordinaria (zas e montagna) sono più favorevoli di quelle testé preventivate. In particolare, la norma prevede per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a tutele crescenti) per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato non sono di ostacolo al beneficio. Per le sole assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero contributivo e’ riconosciuto (ferme le altre condizioni) in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio e’ riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni; l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. La norma prevede poi che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero di cui si tratta, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. L’esonero si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione e nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione. L’esonero è elevato alla misura dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio: a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste secondo le varie discipline; b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Deducibilità IRAP lavoratori stagionali (comma 116)
La legge di bilancio innalza, per il 2018, la quota deducibile da IRAP del costo dei lavoratori dipendenti stagionali che è integralmente deducibile in luogo della deducibilità del 70% prevista in via ordinaria. I lavoratori debbono aver prestato lavoro per almeno 120 giorni per due periodi di imposta. La deducibilità si applica a decorrere dal secondo contratto.
Esonero contributivo per Coltivatori diretti e IAP (commi 117-118)
La norma prevede poi l’esonero dal versamento (100%) dei contributi pensionistici IVS – INPS a carico dei coltivatori diretti e degli IAP, con età inferiore a 40 anni, relativamente alle nuove iscrizioni alla gestione INPS per il 2018. L’esonero contributivo, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo dei 12 mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50 per cento. Alla misura si applica il limite comunitario del “de minimis”. L’esonero non è cumulabile con altri similari benefici.
Contratto di Affiancamento in agricoltura ( commi 119-120)
Per favorire da un lato lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore primario ed agevolare dall’altro il passaggio generazionale nelle aziende agricole la legge prevede per il triennio 2018-2020 la possibilità per gli interessati di sottoscrivere il cd. contratto di affiancamento e ciò per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni; il contratto, che può prevedere anche forme associate, si applica ai soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli, e si dovrà perfezionare con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, che abbiano una età superiore ai 65 anni o siano pensionati. In relazione a tale contratto agli interessati sono riconosciute le agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 185/2000 in specie per i mutui agevolati per gli investimenti ad un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 75 % della spesa. Al giovane imprenditore subentrante inoltre è garantito – in caso di vendita dei terreni ricompresi nel contratto – per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, il diritto di prelazione previsto all’articolo 8 della legge n. 590 del 1965. Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato allo IAP. Il contratto di affiancamento non può avere la durata superiore ai tre anni e deve prevedere il riparto degli utili tra il giovane e il titolare dell’impresa tra il 30 e il 50%. Il contratto può poi prevedere norme per il subentro del giovane e deve contenere norme indennitarie o compensative in favore del giovane per la conclusione anticipata del contratto (per maggiori approfondimenti, si rimanda all’articolo seguente).
Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura (comma 123)
Introdotta dalla norma, a sostegno del settore della pesca e dell’acquacoltura, una importante integrazione della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019 e pari a 12 milioni di euro per l’anno 2019; incrementata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà pesca e acquacoltura, per l’anno 2019, di un milione di euro (comma 124).
Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (comma 134)
La quota percentuale oggi fissata per il finanziamento dei patronati ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale è elevata, per il 2019, dal 68 per cento al 78 per cento.
Adeguamento all’incremento della speranza di vita per l’accesso al pensionamento ed esclusione dall’adeguamento di specifiche categorie di lavoratori tra cui gli operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca (commi 146-153)
Cambia, con la nuova norma il meccanismo di adeguamento della speranza di vita ai fini pensionistici, disposta altresì l’esclusione dall’adeguamento all’incremento per particolari categorie di lavoratori individuate e per i lavoratori addetti ad attività usuranti. Tra i lavoratori dipendenti, occupati da almeno dieci anni nei precedenti il pensionamento nei lavori esclusi (indicati nell’allegato B alla legge), in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, non trova applicazione l’adeguamento alla speranza di vita stabilito per l’anno 2019. Tra i lavori previsti nell’allegato B richiamato, sono ricompresi gli operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca.
APE volontaria, APE sociale e lavoratori precoci (commi 162-167)
Prorogata di un anno la disciplina dell’APE volontaria, modificati poi i requisiti per accedere all’APE sociale ed al beneficio per i lavoratori precoci ampliandone le possibilità di accesso.
Disciplina dell’attività di enoturismo (commi 502-505)
La legge contempla agevolazioni per il cd. settore dell’enoturismo; in tale ambito sono da ricomprendersi tutte le attività di conoscenza del vino svolte sul fondo produttivo, le visite aziendali presso le attività di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine. Alle aziende che si occupano di enoturismo sono applicate le disposizioni fiscali previste dalla legge n. 413 del 1991 in specie per la determinazione forfettaria del reddito imponibile, e per la riduzione dell’ IVA del 50%). La norma prevede la competenza del MIPAAF che opererà d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni in merito alla individuazione delle linee guida e per definire gli indirizzi in merito requisiti e standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività L’attività enoturistica può essere esercitata previa presentazione al Comune della relativa SCIA di inizio attività.
Equiparazione ai coltivatori diretti degli IAP (comma 515)
La legge modifica ed integra l’articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203 al quale è aggiunto, l’inciso “Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola”.
Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori (commi 910-914)
La legge di bilancio introduce una importante norma in ordine alla gestione paghe e stipendi: a decorrere dal 1° luglio 2018 tutti i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso forme tracciabili e cioè a mezzo di una banca o un ufficio postale, con ciò è interdetto l’uso del denaro contante in favore di bonifici bancari, pagamenti elettronici, pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale presso il quale il datore di lavoro abbia aperto un conto di tesoreria con mandato di pagamento, assegni da consegnare direttamente al lavoratore o a suoi delegati in caso di impedimento comprovato.
Proroga LUL in modalità telematica e proroga UNIEMENS (comma 1154)
Recependo le raccomandazioni delle organizzazione professionali agricole, la legge di bilancio prevede lo slittamento di un anno della normativa prevista in tema di LUL e denunzie trimestrali per i lavoratori con qualifica operaia; la legge infatti contempla la modificazione dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, nell’articolo interessato infatti le parole: “gennaio 2018” sono sostituite con “gennaio 2019”; parimenti all’articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: “gennaio 2018”, sono sostituite con: “gennaio 2019″.
(M. Mazzanti)