LEGGE 199/2016 – NUOVE POLITICHE DEL LAVORO IN FAVORE DEGLI OPERAI AGRICOLI ADDETTI ALLA RACCOLTA DEI PRODOTTI.

Legge 199/2016 – nuove politiche del lavoro in favore degli operai agricoli addetti alla raccolta dei prodotti.

 

L’articolo 9 della Legge n. 199/2016 prevede la predisposizione di un piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (anche per la realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale).

La legge dispone che il suddetto piano – diretto al miglioramento delle condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli (e che secondo la relazione illustrativa al testo originario è volto ad evitare i rischi legati al conseguente maggiore afflusso di manodopera anche straniera) – sia predisposto congiuntamente dalle autorità coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero dell’interno) e venga emanato entro sessanta giorni dalla dall’entrata in vigore della nuova legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni.

Il piano deve prevedere, altresì, misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore e idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento.

Lo stato di attuazione del piano di interventi sarà oggetto di una relazione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell’interno predispongono congiuntamente e trasmettono annualmente alle Commissioni parlamentari competenti.

(M. Mazzanti)