Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 5/2023, con il quale (art. 1, comma 1) si consente, nell’anno 2023, al datore di lavoro di corrispondere, al proprio lavoratore dipendente, un importo, sino ad un massimo di 200,00 euro, mediante i buoni carburante.
Secondo la disposizione in oggetto i buoni benzina non concorrono alla formazione del reddito essendo detassati e decontribuiti; dal punto di vista tecnico tali corresponsioni sono riferibili al portato di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), trattandosi quindi di somme liberali; ciò in aggiunta ovviamente a quelle già previste dalla norma e pari a 258,23 euro.
Secondo la buona prassi occorrerà assicurare la autonomia della erogazione ed al titolo dedotto, senza commistioni erogative o di imputazione con altri benefici.
Alla norma in oggetto, sostanzialmente reiterativa della precedente disciplina (contenuta nell’art. 2 del Decreto Legge n.21/2022) si applicano le regole ed i chiarimenti operativi previsti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E del 14 luglio 2022.
Articolo 1
Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.
(M. Mazzanti)