Lavoro Autonomo Occasionale

L’art. 2222 del codice civile prevede (Libro V, titolo III, “Del lavoro Autonomo”), i contratti d’opera; secondo la previsione codicistica tale fattispecie si realizza quando …“una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”…..

Sono esclusi dalla predetta ipotesi i lavori in appalto (art. 1655 c.c.)  e il contoterzismo in agricoltura.

Per l’applicazione del predetto contratto autonomo, sino ad oggi, non erano previsti adempimenti di carattere pubblicistico, essendo l’alveo negoziale assolutamente privato e sottoposto unicamente alle regole fiscali/tributarie e previdenziali, secondo specifiche normative.

Recentemente è stato introdotto, dalla L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 (c.d. decreto fiscale) l’obbligo, per l’inizio di un rapporto di lavoro autonomo occasionale, di comunicazione e ciò sulla base dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, norma che ha lo scopo di “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive”.

Con nota dell’11 gennaio 2022, l’I.N.L. (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha diramato istruzioni operative al riguardo.

L’obbligo di nuovo conio si collega come detto alla normativa “antielusiva” e relativa alla sospensione delle attività di impresa.

Tale potere è previsto, in favore degli organi ispettivi e di vigilanza, quanto “almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa” (art. 14, I c., D.Lgs. 81/2208 e smi).

L’obbligo di comunicazione dell’inizio di attività autonoma ex art. 2222 c.c. non sussiste viceversa per:

· le collaborazioni coordinate e continuative;

· “voucher” ovvero  le prestazioni occasionali se oggetto di “Libretto Famiglia” e “Contratto di prestazione occasionale” (art. 54 bis D.L. n. 50/2017, conv. In L. n. 96/2017);

· le professioni intellettuali ex art. 2229 c.c., assoggettate al regime IVA (la norma riprende però vigore  quando l’attività effettivamente concordata e svolta non corrisponda a quella propria del regime IVA del professionista);

· i rapporti con i lavoratori “intermediati da piattaforma digitale”.

La circolare I.N.L. prevede tempi e modalità per l’invio della comunicazione; con decorrenza dal 12 gennaio 2022 la predetta comunicazione dovrà essere inviata dall’imprenditore committente prima dell’inizio della prestazione autonoma occasionale.

La modalità di invio è stata parificata a quella prevista per i lavoratori a chiamata, tramite “comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”, e nel rispetto dell’articolo 15 c. 3, del d.lgs. n.81/2015, all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio e cioè quello che ha sede nel luogo in cui si svolge il lavoro.

L’obbligo di comunicazione riguarda anche le imprese agricole che si avvalgono di lavoratori autonomi occasionali mentre non si applica a tutti i soggetti, operatori economici, che non possiedano la qualifica di “imprenditore”.

Nella comunicazione si dovranno precisare dati del committente e del prestatore lavoratore autonomo, il luogo presso il quale si svolge la prestazione, la descrizione dell’attività, la data di inizio e fine della prestazione, e infine l’ammontare del compenso riconosciuto al collaboratore.

Ovviamente il precitato obbligo è supportato da sanzioni; nella citata nota l’I.N.L. rammenta le sanzioni, applicabili e già indicate anche per altre tipologie di rapporti “atipici”, la sanzione per la omissione è, infatti,  fissata da 500,00 € fino a 2.500,00 € per ogni omissione di comunicazione.

(M. Mazzanti)