Lavoro autonomo agricolo e NASpI: chiarimenti I.N.P.S..

Lavoro autonomo agricolo e NASpI: chiarimenti I.N.P.S..

 

Con messaggio n. 3460 del 21 settembre 2018, l’I.N.P.S. ha chiarito alcuni aspetti relativi alla cumulabilità dei redditi “agricoli autonomi” con l’indennità di disoccupazione “NASpI”.

Come si ricorderà, l’articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel testo, poi modificato dall’articolo 34 , comma 3, lett. b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ha previsto la compatibilità dell’indennità di disoccupazione NASpI con lo svolgimento di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi “un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

L’I.N.P.S. nella precedente nota esplicativa sul punto (circolare n. 194 del 27/11/2015) aveva chiarito come tale reddito fosse fissato, per quanto riguarda il lavoro autonomo, nei limiti pari a 4.800,00 euro annuali.

L’I.N.P.S. nel messaggio odierno ha dato atto di quanto sancito, per quanto riguarda il reddito di lavoro autonomo in agricoltura; con la risoluzione n. 77/2005 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “gli imprenditori agricoli individuali continuano ad essere assoggettati al regime di cui all’articolo 32 del TUIR, che consente di applicare le stime catastali ai fini della determinazione del reddito, dominicale e agrario, derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2.135 c.c., purché rispettino i limiti previsti dallo stesso articolo 32. Ne consegue che […] i terreni utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, nei limiti imposti dal citato articolo 32, concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali”.

Tanto premesso, l’I.N.P.S. ha chiarito alle proprie sedi provinciali che ai fini delle verifiche reddituali da parte delle Strutture territoriali per la cumulabilità del reddito agricolo ai fini NASpI, sempre nel rispetto del limite annuo di 4.800 euro, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, ovvero nel reddito di impresa, se sono superati i predetti limiti.

(M. Mazzanti)