LAVORO (AGRICOLO) IRREGOLARE.

Lavoro (Agricolo) Irregolare.

Approvata il 18 ottobre u.s., con insolita solerzia,  dalla Camera dei deputati  il disegno di legge (AC 4008 proveniente dal Senato)  relativo al c.d. caporalato. Il provvedimento, che si compone di 12 articoli, riguarda: · la riscrittura quasi completa del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; · l’applicazione di un’attenuante in caso di collaborazione con le autorità; ·  l’arresto obbligatorio in flagranza di reato; · il rafforzamento dell’istituto della confisca; ·  l’adozione di misure cautelari relative all’azienda agricola in cui è commesso il reato; ·  l’estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato;  · l’estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta; · il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro “nero” in agricoltura; · il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo. La Camera ha approvato il testo con 346 voti a favore, 25 astensioni (Forza Italia e Lega) e nessun voto contrario; entusiasmo senza ritegno alcuno da parte del sindacato, si vedano le dichiarazioni di Furlan e Sbarra della FAI – CISL, Montegrotto della UILA – UIL, di Galli della FLAI – CGIL. Sconcertanti i commenti delle varie parti politiche e dei ministri interessati. Per inciso i commenti riportati dalle agenzie  parlano di “mai più schiavi nei campi”, di “campagna agrumicola  alle porte” come se la legge riguardasse solo l’agricoltura, cosa che non è! La camera ha approvato il testo proveniente dal Senato, e sono rimaste  inascoltate le voci critiche sul merito del provvedimento, le giuste preoccupazioni di chi ha sottolineato la enorme e fortemente problematica  portata della normativa sugli “indici di sfruttamento”, vero tallone di Achille delle nuova norma penale; peraltro la stessa Camera nell’occasione  ha approvato numerosi ordini del giorno (ben 7) nei quali si raccomanda la revisione della norma ed in particolare degli “indici della condotta di reato”, “degli indici di sfruttamento”, ben rendendosi evidentemente conto delle criticità del nuovo art. 603 bis c.p., auspicandosi al riguardo, in capo al Governo, una azione di monitoraggio! Secondo la Presidente della Commissione Giustizia della camera, Donatella Ferranti, “Il nuovo reato si articola in due distinte ipotesi. a) la fattispecie – base; b) la fattispecie – aggravata.

Fattispecie – base: è punito (reclusione da uno a sei anni e multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato) il caporale, ossia chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, ed il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche – ma non necessariamente – con l’utilizzo di caporalato sfruttando i lavoratori e approfittando del loro stato di bisogno. Gli elementi che caratterizzano la condotta, in entrambi i casi, sono lo sfruttamento del lavoratore e l’approfittarsi del suo stato di bisogno.

Fattispecie – aggravata: è punito (reclusione da cinque a otto anni e multa da 1.00 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato) chi commette il reato di caporalato come descritto nella fattispecie – base mediante violenza o minaccia. La nuova versione dell’art. 603 bis va letta correttamente: il datore di lavoro risponde del reato di caporalato (a prescindere dall’intervento del caporale) solo se sfrutta ed approfitta dello stato di bisogno dei lavoratori. Le nozioni di sfruttamento e di stato di bisogno debbono essere intese in stretta connessione tra loro, costituendo la condizione di vulnerabilità di chi versa in stato di bisogno il presupposto della condotta approfittatrice del soggetto agente attraverso la quale realizzare lo sfruttamento. Senza queste due condizioni, insomma, non c’è reato”. Così comunque, oltre le rassicuranti parole istituzionali, si criminalizza l’agricoltura e gli imprenditori agricoli e si determina un non condivisibile disvalore sociale per il settore o quantomeno cattiva pubblicità per la gente della terra, ma non solo. Ovviamente nessuno può criticare la norma approvata nella parte in cui si punisce chi utilizza caporali e pone in sostanziale schiavitù i lavoratori o approfitta dello stato di bisogno altrui. Del tutto non accettabile è invece la parte della norma che definisce lo sfruttamento del lavoratore sulla base di indici di incerta e discrezionale  lettura  e che può colpire tutti gli imprenditori, anche quelli più rispettosi delle norme di legge citate dalla norma.  Il concetto di “sfruttamento” è infatti il punto focale del testo normativo. “Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni (la norma attualmente definisce tutte le violazioni come reiterate in precedenza la violazione era solo “sistematica”): 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’ aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”. In buona sostanza, la mera, ancorché reiterata, violazione di una delle centinaia di regole in materia di sicurezza del lavoro, spesso puramente formali, ovvero la  inottemperanza ad obblighi di carattere contrattuale e cioè in ordine alla corresponsione del salario (se difforme dal contratto collettivo di lavoro), all’organizzazione del lavoro (orario di 2 lavoro, riposo settimanale domenicale, ad una sconosciuta “aspettativa obbligatoria”, alle ferie – che per inciso per i lavoratori agricoli avventizi (che sono la maggioranza) non sono contrattualmente previste) determinano la sussistenza della fattispecie penale: l’imprenditore è cioè un delinquente se usa, indipendentemente dalla esistenza di un caporale –  anche personale regolarmente assunto e risultante dai libri obbligatori –  dipendenti “non in regola” secondo i parametri contrattuali collettivi: si passa dall’ambito puramente giuslavoristico e civile al processo penale, senza colpo ferire; dal Giudice del Lavoro al Giudice Penale. Drammatica è, però, la conseguenza della condotta contestata: la norma introduce, infatti, un nuovo articoletto, il 603 bis.2, in tema di confisca obbligatoria: “In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ……., è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni ed al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato”.

In pratica l’imprenditore agricolo “sfruttatore” che ha, ad esempio, assunto, anche senza l’ausilio di un caporale, e magari “in regola” il personale, ma che non ha fatto godere del riposo domenicale i dipendenti, non ha concesso le ferie, ha esagerato con l’orario di lavoro, si è dimenticato di fornire mezzi di protezione individuali o non ha compilato correttamente il piano della sicurezza rischia di essere spogliato dei propri beni, della terra, delle macchine agricole, che passano allo Stato. Per il reato è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; il nostro agricoltore sarà, quindi, tradotto al carcere; sarà però in buona compagnia tra assassini, stupratori, rapinatori, terroristi e quanto altro (art. 380 comma 2 c.p.p.). Nelle more giudiziali si potrà poi subire il controllo giudiziario dell’azienda agricola, una sorta di amministrazione controllata sotto l’egida del tribunale e volta a conservare la struttura aziendale e la produzione. Secondo la migliore dottrina  gli indici di sfruttamento sono “sintomi” ovvero indizi che il giudice dovrà valutare se corroborati dagli elementi di sfruttamento ed approfittamento dello stato di bisogno (concetto comunque  labile e discrezionale) e non condotte immediatamente delittuose e costituiscono un semplice indicatore dell’esistenza dei fatti oggetto di incriminazione di cui il giudice deve tener conto nell’accertamento della verità, ma che non si identificano a priori con gli elementi costitutivi del reato.  Tutto vero ma con questo argomentare, apparentemente corretto e convincente, si alimenta in realtà il sospetto, la diffidenza verso l’impresa e l’imprenditore anche per mere violazioni formali ovvero  di carattere unicamente contrattuale e lavoristico, che sicuramente non determineranno la condanna penale (se sganciate da un reale sfruttamento connesso magari allo stato di bisogno) ma attribuendo  nell’immediatezza del fatto contestato al lavoratore, ai funzionari ispettivi ed al sindacato dei lavoratori uno straordinario potere interdittivo (o peggio!) nei confronti dei datori di lavoro, che si troveranno perciò ad affrontare, in relazione agli indicatori dello sfruttamento, come normati, le conseguenze del loro agire imprenditoriale non più in sede civile ma in sede penale, unitamente a misure draconiane quali l’arresto in flagranza, la confisca, il controllo giudiziale dell’azienda.

(M. Mazzanti)