Lavoro Agricolo Autonomo: contribuzioni fittizie – messaggio I.N.P.S.

Lavoro Agricolo Autonomo: contribuzioni fittizie – messaggio I.N.P.S.

Con messaggio n. 3690 del giorno 08/10/2018 l’I.N.P.S. ha puntualizzato alcuni princìpi in merito alla gestione delle istanze di iscrizione e/o cancellazione con effetto retroattivo provenienti da lavoratori autonomi dell’agricoltura e cioè da parte di coltivatori diretti (coloni e mezzadri) ed imprenditori agricoli professionali (I.A.P.).

Ciò in quanto negli ultimi tempi si è verificato un notevole aumento di domanda di iscrizione negli elenchi nominativi degli autonomi per periodi precedenti.

Nel messaggio, l’I.N.P.S. puntualizza alcuni dati normativi.

Il messaggio in specie ricorda come l’art. 14, comma 2 della legge n. 233/90, preveda quale termine per le domande di iscrizione quello dei 90 giorni dall’inizio dell’attività agricola autonoma.

L’I.N.P.S., quindi, precisa che qualora pervenga una richiesta di iscrizione con effetto retroattivo e cioè oltre i 90 giorni previsti, le sedi I.N.P.S. avranno l’onere di effettuare una più intensa attività istruttoria, prendendo in considerazione tutti gli aspetti della nuova azienda da iscrivere e interpellando i richiedenti l’iscrizione di fornire ogni documentazione utile a rilevare l’effettiva data di inizio dell’attività.

Ciò parimenti per i casi di richieste alle Sedi di cancellazione del nucleo e/o di uno o più soggetti per periodi pregressi; anche in tale ipotesi, la normativa vigente richiede di rispettare lo stesso termine dei 90 giorni.

La puntualizzazione dell’I.N.P.S. ha lo scopo di contrastare il fenomeno dell’istaurazione di posizioni contributive fittizie, finalizzate alla percezione di prestazioni previdenziali o alla fruizione indebita degli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente.

In sostanza, il messaggio I.N.P.S. raccomanda alle sedi una prudenziale ed accurata attività istruttoria relativa sia alle istanze di iscrizione e sia per le richieste di cancellazione oltre il termine previsto dei 90 giorni, onde addivenire a provvedimenti di iscrizione o cancellazione supportati da atti di data certa e prove inequivocabili.

(M. Mazzanti)