Lavoro agile.
Da qualche tempo i cultori del diritto del lavoro, i governanti, qualche divulgatore si soffermano, sulla scorta delle innumerevoli normative contenute nel Jobs Act, sul c.d. “smart working” o lavoro agile.
Come tutte le formule che abbisognano di un inglesismo … sotto il vestito niente!
Sul punto ora si registra la promulgazione della legge 22 maggio 2017, n. 81 (in G.U. n. 135 del 13 giugno 2017), entrata in vigore il 14 giugno ultimo scorso. La legge in commento, per inciso, regolamenta anche altri aspetti relativi alla tutela del lavoro autonomo. Le norme sul lavoro “agile” (art. 18) hanno lo scopo di incrementare la competitività ed agevolare la conciliazione dei temi di vita e di lavoro, attraverso il lavoro agile che è definito quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali ed in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile (per esempio dal proprio domicilio).
Il lavoro agile si applica potenzialmente in tutti i settori produttivi, compreso il settore agricolo (ovviamente per le figure impiegatizie) ed alle amministrazioni pubbliche.
L’accordo relativo al lavoro agile deve risultare da atto scritto sia ai fini della regolarità amministrativa che ai fini della prova, e disciplina l’esecuzione delle prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
L’accordo di cui sopra può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Norme specifiche sono previste per i lavoratori disabili. Previste norme di garanzia economica, formazione e disciplinari (artt. 20 e 21).
In tema di sicurezza l’art. 22 della nuova legge prevede come il datore di lavoro debba garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali ed i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Previste norme di tutela antinfortunistica (art. 23).
(M. Mazzanti)