Con proprio decreto, del 22 agosto 2022, il Ministro del Lavoro ha diramato le istruzioni operative e le modalità di trasmissione telematica della prevista comunicazione semplificata in caso di utilizzo del lavoro agile o smart working (ex art. 41 bis D.L. n. 73/2022, conv. in legge n. 122/2022).
Come di prassi per i meandri della burocrazia ministeriale il decreto esce a fine agosto quando il nuovo adempimento entra in vigore dal 1° settembre 2022.
Al riguardo fonti ministeriali hanno chiarito che, in queste fasi iniziali e di prima applicazione, l’obbligo potrà essere validamente adempiuto entro il 1° novembre 2022, anche al fine di consentire agli operatori la modifica dei sistemi informatici per l’invio delle comunicazioni.
Con la predetta comunicazione il datore di lavoro ha l’onere di trasmettere, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Il decreto ministeriale emanato testè, sulla base della prassi maturata in periodo pandemico, prevede l’uso di una modulistica allegata al provvedimento, che contempla alcune informazioni in ordine all’accordo intercorso tra le parti nell’ambito dello smart working ed in particolare: tipologia del rapporto (a termine o a tempo indeterminato), data di sottoscrizione, data di inizio del lavoro agile e data di cessazione.
Sulla base del decreto quindi non sarà da produrre l’accordo tra le parti.
Il modulo concernente la comunicazione si dovrà inviare utilizzando il portale dei servizi on-line del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it), usando le autenticazione SPID e CIE.
La comunicazione non deve essere inviata per i vecchi accordi ma solo per i nuovi ma si dovrà invece inviare in caso di modifiche di pregressi accordi ovvero in caso di proroghe.
Il decreto semplificazioni ha poi chiarito che la comunicazione di cui si tratta si potrà effettuare entro 5 giorni.
Ricordiamo ancora che dal 1° settembre 2022, essendo venuto meno il regime emergenziale pandemico (derogatorio delle norme di cui alla legge n. 81/2017) torna l’obbligo, onde definire i termini e le condizioni del lavoro agile, della stipulazione accordi individuali, accordi che si dovranno conservare, a cura del datore di lavoro, per 5 anni.
(M. Mazzanti)