Con una recente circolare interministeriale, n. 6707 del 23 settembre 2022 (emanata dai ministeri degli Interni, del Lavoro e dell’Agricoltura) è stato prorogato il termine utile per la presentazione delle istanze di conversione.
La conversione del permesso di soggiorno consente allo straniero, in possesso di un titolo che consenta il soggiorno in Italia, di richiedere, in via amministrativa, un nuovo titolo abilitativo al soggiorno, per un motivo diverso da quello ottenuto all’origine sempreché in base alle norme sussistano, in capo all’istante, i presupposti previsti.
Esistono tipologie di permessi di soggiorno (rilasciati per motivi di studio/formazione/tirocinio, per lavoro stagionale, i permessi UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati membri dell’Unione Europea) che possono essere convertiti in permessi per il lavoro entro i limiti ammessi ogni anno nell’ambito del decreto flussi che, all’uopo, prevede apposite quote di conversione; in alcuni casi particolari (straniero soggiornante in Italia al conseguimento della maggiore età ovvero stranieri che abbiano frequentato e conseguito nel nostro paese un diploma di laurea, anche specialistica) il permesso di studio può essere convertito anche in difetto di quote disponibili.
Nel nostro paese praticamente tutti i permessi di soggiorno, attualmente concedibili e con le causali più diverse, possono essere convertiti in permessi per motivi di lavoro. Si rammenta che i permessi concessi ab origine per causali afferenti il lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari non hanno necessità di conversione poiché già consentono il lavoro anche in altre attività.
Si ricorda che i permessi di soggiorno per motivi di studio, se non convertiti, consentono allo straniero di lavorare per un orario massimo di 20 ore settimanali. Si possono convertire in permesso di soggiorno a scopo di lavoro i permessi già concessi per minore età, per i casi speciali (protezione sociale, vittime di violenza domestica), i permessi UE per soggiornanti di lungo periodo, per protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi, assistenza di minori.
Da ultimo si chiarisce che il permesso di soggiorno concesso in attesa del riconoscimento della protezione internazionale, abilita al lavoro ma non può essere convertito. Tanto premesso si chiarisce che, con il richiamato provvedimento interministeriale, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze relative alle quote previste dal Decreto flussi 2021 (D.P.C.M. 21 dicembre) per:
· la quota di n. 100 ingressi per i cittadini formati all’estero ai sensi dell’articolo 23 T.U. immigrazione (art. 4, comma 1 del DPCM):
· la quota riguardante le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo (art. 4, co. 3 e 4 del DPCM).
Il provvedimento dovrebbe consentire di utilizzare la totalità delle quote ancora disponibili e non ancora esaurite poiché non utilizzate, il termine originariamente previsto per il 30 settembre 2022 è stato spostato al 31 dicembre 2022.
(M. Mazzanti)