Lavoratori extracomunitari flussi 2024. Click day.

Con la circolare interministeriale n. 1695 del 29 febbraio 2024 l’esecutivo ha diramato le istruzioni ai fini della presentazione delle nuove istanze  onde conseguire i previsti nulla osta al lavoro atti all’assunzione, nel corso del corrente 2024, dei lavoratori extracomunitari.

Il documento ministeriale sostanzialmente conferma le modalità operative previste per il recente passato (click day  tenutosi nel dicembre 2023) dalla circolare interministeriale n. 5969 del 27 ottobre 2023. Come si ricorderà i flussi e le quote di ingresso erano stati definiti, dal DPCM 27 settembre 2023 (per la prima volta dalla entrata in vigore della Bossi-Fini – T.U.I.), per ciascun anno ricompreso nel triennio 2023-2025

Punti salienti della nota interministeriale sono i seguenti:

A. le quote di ingresso sono sancite dalla normativa per i cittadini provenienti da Paesi che hanno già sottoscritto accordi in materia migratoria con l’Italia (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea del sud, Costa D’avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica Di Macedonia Del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina) o che li sottoscriveranno nel prossimo triennio; per detti Paesi innanzi si prevede peraltro una riserva di quote per il 2024 (12.000 + 3.000);

B. per l’anno 2024, si prevedono sul complessivo di 151.000 soggetti, esclusivamente in favore dei settori agricolo e turistico-alberghiero, 89.050 quote per motivi di lavoro subordinato stagionale;

C. in tale contesto, per i motivi di lavoro stagionale, una quota di 41.000 unità è riservata, come per il passato, alle istanze presentate, in rappresentanza delle aziende agricole dalle organizzazioni professionali agricole, in specie Confagricoltura, anche Cia, Coldiretti, Copagri, Alleanza delle cooperative;

D.prevista la possibilità della conversione dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di lavoro subordinato per 4.000 quote; nell’occasione la richiesta di conversione spetta anche al soggetto in possesso di un permesso di soggiorno scaduto da non oltre 60 giorni;

E. dal punto di vista procedimentale la prassi pregressa è confermata anche per quanto riguarda la successiva ripartizione delle quote tra i vari territori, riparto che sarà a cura del Ministero del Lavoro.

La circolare in commento prevede poi, per il 2024, i termini di presentazione delle domande (in via telematica) di nulla osta per lavoro stagionale. Le domande si potranno inoltrare a partire dalle ore 9:00 del 25 marzo 2024 a tutto il 31 dicembre 2024; le richieste di conversione viceversa si potranno presentare dalle 9:00 del 21 marzo 2024); gli utenti per tutte le operazioni preliminari avranno accesso al sistema telematico a partire dalle 8:35. Anche per le quote 2024 si procederà alla assegnazione sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

È poi possibile  precaricare, negli orari definiti in circolare, le domande a partire dal 29 febbraio 2024 (accedendo, nel portale del Ministero dell’Interno, alla sezione per la precompilazione dei moduli di domanda); si rammenta che portale è possibile accedere unicamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (carta di identità elettronica).

Le istanze presentate con il precedente click day (quote DPCM 2023) e non andate a buon fine per l’incapienza della quota, possono essere ripresentate oggi utilizzando i documenti già predisposti la volta scorsa.

Si ricorda che sulla base del dettato di cui al all’art. 22, comma 6-bis, del T.U.I. – Testo unico sull’immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno,  il nulla osta al lavoro (stagionale e non)  consente subito al lavoratore extracomunitario lo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale, il datore di lavoro ovviamente dovrà al riguardo procedere alle comunicazioni ordinarie di assunzione  presso i locali centri dell’impiego;  l’importante norma testè richiamata è stata inserita dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

(M. Mazzanti)