La vendita diretta.

Negli ultimi anni si è sviluppata nel nostro paese l’azienda agricola multifunzionale ed in tale contesto, sempre più frequentemente, il consumatore ha la possibilità di accedere direttamente ai prodotti agricoli “dal campo alla mensa” (ancorché non necessariamente a kilometro zero che è elemento espressivo suggestivo ma sostanzialmente ed economicamente irrealistico). Il necessario elemento normativo, posto in origine allo sviluppo delle attività commerciali agricole, è rappresentato dall’art. 2135 c.c., in particolare per quanto attiene alla concreta individuazione dell’attività di “commercializzazione”, anche nell’ambito della connessione (si ricorda, ad ogni buon conto, che la “vendita”, anche per i prodotti acquistati da terzi ed anche in vigenza del “vecchio” art. 2135 c.c., era considerata come attività agricola, poiché normale ed ancillare rispetto ai prodotti aziendali).

 

Il 3° comma della nuova formulazione dell’art. 2135 c.c. (introdotta nel 2001) concerne le attività di “manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali”; le predette attività connesse possono svolgersi anche su prodotti ottenuti – dall’imprenditore agricolo – non dalla coltivazione di un fondo rustico, dato che oggi, nella stesura riformata, il fondo è considerato solo un elemento di riferimento.

 

In generale, infatti, le attività connesse previste dalla norma hanno lo scopo di valorizzare la trasformazione dei prodotti agricoli e la collocazione sul mercato da parte dell’agricoltore; la parte inerente la vendita (commercializzazione e valorizzazione) è da ritenersi pacificamente connaturata alla attività imprenditoriale; il criterio per individuare l’agrarietà di queste attività resta quello della prevalenza; le attività di cui si è detto rimangono agricole quando riguardano beni ottenuti per la gran parte dall’attività produttiva agricola. Gli interpreti hanno discusso a lungo sul fatto di valutare la prevalenza in relazione a livelli quantitativi o qualitativi; la dottrina prevalente ritiene di preferire il livello quantitativo: si resta, in buona sostanza, nel campo di applicazione civilistico dell’imprenditore agricolo se il valore di quanto prodotto, conservato, trasformato e venduto sia costituito, prevalentemente, da beni ottenuti nell’azienda dell’imprenditore. L’agricoltore può vendere, trasformare, ecc., rimanendo imprenditore agricolo, anche prodotti acquistati da terzi, se questi ultimi non sono prevalenti rispetto alla totalità dei prodotti agricoli venduti, trasformati, dello stesso imprenditore agricolo.

 

In tema di commercializzazione dei prodotti si ricorda, inoltre, la norma di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001 (aggiornato da ultimo dall’art. 30 – bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98) che considera la vendita al minuto effettuata dall’imprenditore agricolo itinerante al dettaglio; l’imprenditore agricolo può vendere in tutto il territorio nazionale e previa sola comunicazione al sindaco della località ove “ha sede l’azienda di produzione”; se la vendita è svolta su superfici all’aperto pertinenziali dell’azienda agricola, o in occasione di pubbliche manifestazioni (sagre e fiere), non è richiesta la comunicazione di inizio attività. Si veda anche la nota Ministero Politiche Agricole n. 2855 del 2015, per la vendita diretta su aree private esterne all’azienda agricola.

Il 3° comma dell’art. 2135 c.c. prevede altresì ulteriori ipotesi, quali la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, e la “ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”; da un lato per assicurare nuove fonti di reddito all’imprenditore agricolo, questi potrà svolgere attività di interesse pubblico (cura del territorio e del patrimonio rurale e forestale); nella seconda ipotesi la legge annovera fra le attività agricole anche quelle alberghiere e di ristorazione, ricettive, ludiche, didattiche, lato senso agrituristiche (vedi legge n. 730 del 1985 , ed art. 3 del D.Lgs. n. 228 del 2001 e legge 20 febbraio 2006, n. 96).

 

Dal punto di vista previdenziale, in materia di connessione, si richiama la circolare INPS n. 53 del 14 marzo 2003 e per alcuni importanti principi la sentenza della Corte di Appello di Bologna (relativa ad attività di agriturismo) n. 36/2018.

Relativamente alla commercializzazione, si segnala ancora la sentenza del Consiglio di Stato del 23 luglio 2018 n. 4441 che, in ordine alla vendita, fissa alcuni princìpi da valutare nei casi che si prospettano all’interprete.

La disamina svolta in sentenza è relativa alle seguenti fonti:

  • art. 4 D.Lgs. n. 228/2001;
  • D.Lgs. n. 114/2008;
  • D.Lgs. n. 59/2010, artt. 65 – 70;

 

Come innanzi si è visto, l’imprenditore agricolo può vendere in proprio al dettaglio i prodotti provenienti prevalentemente dalla propria azienda. Se la vendita al dettaglio è svolta non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione di inizio attività dovrà essere indirizzata al Comune in cui si svolge la vendita; se la vendita al dettaglio è svolta utilizzando un posteggio, nella predetta comunicazione si dovrà indicare anche la richiesta di assegnazione del posteggio (come per gli ambulanti). La vendita diretta mediante il commercio elettronico (in internet) può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.

Ciò relativamente ai prodotti agricoli veri e propri, e sia rispetto ai prodotti frutto di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti aziendali. Alla vendita al dettaglio dei prodotti agricoli con le modalità sopra viste non si applicano le norme sul commercio; si applica il regime commerciale puro quando i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sono superiori a 160.000 euro per gli imprenditori individuali o a 4 milioni di euro per le società.

Com’è noto, l’esercizio dell’attività commerciale, che riguarda prodotti a sua volta acquisiti dal commerciante per la cessione al consumatore finale, richiede invece la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività al Comune.

 

L’attività di vendita è, quindi, agricola quando colui che vende è lo stesso che produce come imprenditore agricolo; i prodotti devono provenire prevalentemente dall’azienda agricola anche quelli soggetti ad attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione.

 

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4441 del 2018 reputa valevole, relativamente alla prevalenza, il criterio del confronto quantitativo tra i prodotti derivanti dall’attività agricola principale ed i prodotti acquistati da altri, confronto che potrà effettuarsi unicamente per beni appartenenti allo stesso comparto agronomico. In caso di prodotti appartenenti a comparti diversi, la prevalenza sarà da valutare in termini valoristici, ossia confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola principale e il valore dei prodotti acquistati da terzi. Secondo il Consiglio di Stato la soglia di fatturato (€ 160.000,00 ad esempio) non definisce una zona franca al di sotto della quale l’azienda agricola può vendere qualsiasi prodotto; anche per importi inferiori, si dovrà valutare se l’imprenditore agricolo stia ponendo in vendita prevalentemente prodotti propri o meno. Inoltre, si chiarisce che i prodotti derivati e/o trasformati che rientrano nel concetto di vendita diretta sono solo quelli che derivano da prodotti primari dell’azienda stessa e non di terzi. Sul punto si vedano anche le risoluzioni MISE 81039/2016 e 169670/2017. Rispetto alle attività di “mescita di prodotti cucinati”, si segnala come l’ANCI, in una nota del 5 marzo 2018 ed inerente la disciplina introdotta dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) – che, com’è noto, ha introdotto la possibilità di vendere prodotti già pronti per il consumo in laboratori mobili – ha chiarito che nell’ambito delle attività agricole che nel contesto agricolo sono vendibili solo i prodotti in precedenza preparati e poi riscaldati e non quelli soggetti a cottura in situ.

 

Ancora da osservare che, con la legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 700, legge n. 145/2018), è stata introdotta una diversa ulteriore regolamentazione secondo cui, modificando quanto sopra detto relativamente alla legge di Bilancio 2018, i produttori agricoli singoli e associati “possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli prodotti delle propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli”.

 

In pratica, perciò, l’allevatore di suini od ovini o quanto altro espresso dalle attività zootecniche aziendali, potrà vendere anche il vino, le marmellate, il formaggio, la frutta e la verdura, ciò in abbinamento alle proprie carni ed insaccati. Ciò qualora ed alla condizione che:

  • l’acquisto avvenga direttamente presso altri imprenditori agricoli e comunque
  • non venga snaturata l’origine del proprio reddito e, quindi, la prevalenza del fatturato proveniente dalla vendita sia originata dai propri prodotti.

Con la nuova norma restano peraltro immutati i limiti di fatturato già indicati innanzi (€ 160.000,00 per gli imprenditori individuali e 4 milioni di euro per quelli associati).

Per gli aspetti igienico sanitari, in tema di vendita diretta, occorre precisare che l’agricoltore è all’uopo parificato all’imprenditore ordinario (si veda art. 3 comma1 lettera f) bis DL 223/2006, REG. CEE 852/2004; al riguardo occorrerà verificare le varie opzioni in sede di Comune e ASL locale.

In conclusione l’agricoltore di cui all’art.2135 c.c. può commercializzare con vendita diretta, salvo quanto sopra:

  • all’interno dell’azienda agricola in forma stanziale
  • all’esterno della sede agricola in locali aperti al pubblico
  • in forma ambulante su posteggio in area pubblica
  • in modo itinerante su aree pubbliche
  • in forma non itinerante su aree pubbliche
  • in occasione di fiere, mercati, manifestazioni e simili
  • in modalità steet – food
  • con e – commerce.

Si ricorda infine che le aziende agricole debbono essere dotate di iscrizione CCIAA e comunque di tutte le documentazioni amministrative Comunali e sanitarie relative ai prodotti oggetto di vendita, qualora siano previste norme speciali (es. vendita del latte fresco, macellazione ecc..).

(M. Mazzanti)