Il Jobs Act per il lavoro autonomo.
La legge 22 maggio 2017, n. 81 (pubblicata in G.U. n. 135 del 13 giugno 2017) è entrata in vigore il 14 giugno ultimo scorso e regola alcuni aspetti del lavoro autonomo, con la finalità di garantire maggiori tutela ai lavoratori autonomi e parasubordinati, che svolgono attività in forma imprenditoriale, tramite l’estensione di alcune tutele tipiche del lavoro dipendente.
La legge regola altresì il c.d. “smartworking”.
Le disposizioni della nuova legge (art. 1) si applicano ai rapporti di lavoro autonomo inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’art. 2222 del codice civile; sono esclusi viceversa gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile.
Da notare, quindi, che sono esclusi dal campo di applicazione della legge n. 81/2017 gli imprenditori agricoli, IAP e Coltivatori Diretti.
Vediamo le principali regole poste a tutela del lavoro autonomo con questo insieme di norme, da qualche commentatore ha definito come il Jobs Act del lavoro autonomo e professionale.
In particolare, ai lavoratori autonomi – che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale – sono estese le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni, che quindi si applicano anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche.
Di un certo rilievo la previsione di cui all’art. 3, della legge in materia di clausole contrattuali e condotte abusive. In specie si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
La norma prevede, a titolo “sanzionatorio”, che nelle citate ipotesi, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.
Ai rapporti contrattuali di cui si tratta si applicano, qualora compatibili, le norma in materia di abuso di dipendenza economica (legge 192/1998).
Perviste anche nuove regole in tema di apporti originali ed invenzioni.
L’art. 4 prevede, infatti, che – salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata – i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e ad invenzioni realizzati
nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni delle leggi speciali vigenti e del codice della proprietà industriale.
Il nuovo testo legislativo prevede poi alcune importanti deleghe; all’art. 5 si delega il Governo ad emanare norme per semplificare i processi amministrativi attraverso la “rimessione” di atti pubblici alle professioni organizzate in albi o collegi.
L’art. 6 prevede deleghe in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti ad albi o collegi in tema di maternità e di malattia.
L’art. 7 prevede la stabilizzazione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazioni coordinate e continuative (DIS – COLL).
Stabiliti, poi, nuovi benefici in materia di congedo parentale (sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino) per gli iscritti alla gestione separata INPS(art. 8), regole per la deducibilità delle spese per formazione ed aggiornamento (art. 9) entro il limite annuo di € 10.000,00 e per l’autoimprenditorialità (sino ad € 5.000,00).
L’art. 11 prevede una delega in materia di tutela della salute e sicurezza negli studi professionali per la semplificazione degli adempimenti.
Infine, previste nuove tutele in materia di indennità di maternità, tutela della gravidanza ed infortunio (artt. 13 e 14).
Modificato, infine, il codice di procedura civile; l’art. 15, infatti, prevede come:
“a) all’articolo 409, numero 3), dopo le parole: “anche se non a carattere subordinato” sono aggiunte le seguenti: “la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto della modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
b) all’art. 634, secondo comma, dopo le parole: “che esercitano un’attività commerciale” sono inserite le seguenti: “e da lavoratori autonomi””.
(M. Mazzanti)