Con una recente Ordinanza (del 15 maggio 2023 n. 13309) la Corte di Cassazione ha confermato, in favore di una azienda agricola, la detraibilità dell’IVA pagata dall’imprenditore in relazione alle spese sostenute per la costruzione di un immobile ad uso abitativo (accatastato nella categoria A) da utilizzare da parte dei dipendenti della azienda ; in sostanza, secondo la Corte, la norma fondativa rispetto al caso è l’art. 9 del D.L. n. 577/1993, comma 3 bis, che consente di valutare il predetto fabbricato, agli effetti fiscali, tra i fabbricati rurali strumentali.
Secondo la Cassazione ciò che rileva in ordine al diritto alla detrazione in capo all’azienda agricola, è l’utilizzo effettivo dell’immobile; non rileva viceversa il fatto che l’immobile abitativo, sia classificato catastalmente nella categoria A.
(M. Mazzanti)