Istituzione Albo Vigneti Eroici o Storici.

L’art. 7 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ha introdotto le disposizioni per la “Salvaguardia dei vigneti eroici o storici” allo scopo di promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati “vigneti eroici o storici”.

Con D.M. 30 giugno 2020 sono specificati i criteri per l’individuazione dei territori idonei ad essere riconosciuti come tali insieme alle tipologie di intervento attuabili e ai parametri a cui i vigneti devono rispondere, i criteri di priorità per gli interventi nei vigneti eroici o storici, dando alle Regioni il compito di:

· stabilire le modalità per la presentazione delle domande per il riconoscimento di vigneto eroico o storico;

· svolgere le istruttorie e pubblicare l’elenco dei vigneti riconosciuti;

· provvedere allo svolgimento dei controlli degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi.

Si considerano eroici i vigneti che possiedono almeno una delle caratteristiche individuate al punto 1, oltre ad almeno uno dei requisiti individuati al punto 2:

1. Essere situati in una delle seguenti aree:

· soggette a rischio di dissesto idrogeologico;

· ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione, ovvero:

i. pendenza media del terreno superiore al 30%

Ii. altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m.

· aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, ai sensi dell’articolo 19 del Piano Paesistico Territoriale Regionale (PTPR), e successivamente i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);

· localizzate su piccole isole.

2. Possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

· pendenza media del terreno superiore al 30%;

· altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;

· sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;

· localizzate su piccole isole.

Si considerano storici i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in  data antecedente al 1960 e che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:

A) forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, quali:

· Alberata/Piantata con tutori vivi;

· Raggi o Bellussi;

· Semi Bellussi;

· Pergoletta romagnola;

· Alberello;

· Palizzata di Ziano Piacentino.

B) presenza di sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, quali:

· Terrazzamento;

· Ciglionamento;

· Rittochino;

· Cavalcapoggio;

· Girapoggio;

· Spina.

Sono altresì definiti storici i vigneti:

a) appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell’iscrizione e i vigneti presentino le caratteristiche principali dell’iscrizione;

b) afferenti a territori che hanno ottenuto dell’Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;

c) ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

Può presentare domanda di riconoscimento qualsiasi viticoltore che abbia in conduzione vigneti, coltivati con varietà di uve da vino, qualificabili come eroici o storici, sulla base delle definizioni precedenti.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve:

· risultare iscritto all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole di cui al R.R. n. 17/2003 con fascicolo anagrafico in gestione digitale formalmente corretto e validato;

· aver registrato un indirizzo valido di PEC (posta elettronica certificata) nell’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole.

I viticoltori interessati a richiedere l’iscrizione dei vigneti in conduzione nell’elenco regionale dei vigneti eroici o storici presentano apposita domanda di riconoscimento al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca tramite l’applicativo informatico predisposto per la presentazione delle istanze relative ai procedimenti per la gestione del potenziale viticolo regionale, denominato Applicazione notifiche vitivinicolo (detto SIL_ASS).

Ogni conduttore potrà presentare una sola domanda per sessione (1 gennaio-31 marzo; 1 aprile-30 giugno; 1 luglio-30 settembre; 1 ottobre-31 dicembre) per il 2021 la scadenza del 30 settembre è prorogata al 15 ottobre. Nel caso in cui un conduttore presenti più di una domanda, verrà istruita solo la prima domanda presentata seguendo l’ordine cronologico, mentre le successive domande verranno respinte.

È possibile presentare rinuncia tramite l’Applicazione notifiche vitivinicolo (SIL_ASS) o nel caso in cui la rinuncia avvenga durante il periodo istruttorio, è necessario inviare l’istanza di rinuncia tramite PEC all’indirizzo agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Al momento di presentazione della domanda deve essere scelto se il riconoscimento è per un vigneto eroico o un vigneto storico o per ambedue e devono essere selezionate le UNAR per cui si chiede il riconoscimento tra quelle già presenti nello schedario viticolo.

La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere protocollata a sistema allegando la seguente documentazione:

a) un unico file PDF contenente almeno 4 foto attuali per ognuna delle UNAR di cui si richiede il riconoscimento, dove sia chiaramente visibile il contesto circostante, la forma di allevamento, e/o la sistemazione idraulico-agraria tradizionale, se utilizzata quale requisito;

b) documento di identità in corso di validità;

c) marca da bollo secondo il valore vigente;

d) consenso del proprietario quando il conduttore non è il proprietario esclusivo delle UNAR per le quali si presenta la domanda.

Qualora la domanda di riconoscimento delle UNAR è invece basata su altri requisiti tra quelli previsti, nello specifico aree:

a) aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale;

b) appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell’iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali dell’iscrizione;

c) afferenti a territori che hanno ottenuto dell’Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;

d) ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli,

è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale indicare i riferimenti normativi e la tipologia di area a cui si fa riferimento.

Per impianti viticoli su terrazze e gradoni o su terreni aventi sistemazioni idraulico-agrarie storiche, dovrà essere fornita documentazione fotografica esaustiva allegata alla domanda di riconoscimento.

Nel caso in cui si chieda il riconoscimento di vigneti storici per vigneti estirpati e reimpiantati dopo il 1960 è altresì necessario allegare la documentazione che attesti l’esistenza del vigneto anteriormente al 1960, quale:

È comunque facoltà del conduttore richiedere la cancellazione di una o più UNAR dall’elenco dei vigneti eroici o storici.

L’istanza di cancellazione va inoltrata via PEC all’indirizzo agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Gli uffici di Confagricoltura Bologna sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

(A. Caprara)